Cassazione Civile, Ordinanza n. 11083/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trustee)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione emesso in relazione a un trust istituito per disposizione testamentaria, con cui una de cuius aveva vincolato beni mobili e immobili dell'asse ereditario in un trust della durata di 40 anni, affidandone la gestione alla società ricorrente e indicando un beneficiario finale. La società, costituita in giudizio quale amministratrice/trustee, ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro: la nullità della decisione di merito per omessa pronuncia su eccezioni processuali sollevate in appello; la carenza di legittimazione passiva del trust; l'erroneità della tassazione proporzionale applicata alla costituzione del trust, sostenendo che non vi fosse alcun reale trasferimento di ricchezza ma solo segregazione patrimoniale; l'illegittimità delle pretese per imposta ipotecaria e catastale; l'illegittimità della richiesta di imposte e sanzioni per mancanza di specificazione dei calcoli; e l'incompetenza territoriale dell'ufficio emittente. La Corte affronta in modo centrale la qualificazione fiscale dell'istituzione del trust e del conferimento dei beni, nonché la legittimazione processuale del trustee nei rapporti con il Fisco.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che l'istituzione del trust e il conferimento dei beni al trustee siano atti fiscalmente neutri, perché non comportano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza né un incremento patrimoniale imponibile in capo al trustee o ai beneficiari al momento della segregazione. Ha quindi affermato che l'imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta al momento della costituzione del vincolo, ma solo al momento dell'eventuale trasferimento finale dei beni al beneficiario. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, infondati o assorbiti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la recente consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione principale.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per le eccezioni di rito o per questioni processuali, ma solo per domande o eccezioni di merito che richiedano una statuizione di accoglimento o rigetto.
Richiamato in relazione alle eccezioni preliminari sollevate in appello; la Corte non ravvisa la dedotta omissione di pronuncia nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di impugnazione per i vizi di nullità della sentenza dedotti per omessa pronuncia o violazioni processuali.
La costituzione in giudizio può sanare il vizio di nullità della notificazione dell'atto, ma non rileva nel senso preteso dalla ricorrente quanto alla legittimazione passiva del trustee.
art. 182, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nella questione di legittimazione passiva.
Richiamato dalla ricorrente in tema di capacità processuale/legittimazione a stare in giudizio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di legittimazione ad agire o resistere in giudizio.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma non conduce all'accoglimento del motivo sulla legittimazione passiva.
art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985
Definisce il trust come rapporto giuridico istituito da un disponente che pone beni sotto il controllo di un trustee per un beneficiario o per un fine determinato.
l. n. 364 del 1989
Legge di esecuzione in Italia della Convenzione dell'Aja sul trust.
Il trust è riconosciuto soggetto passivo Ires solo in specifici casi fiscali e ciò non implica soggettività civilistica né capacità generale di essere soggetto passivo di altri tributi.
art. 14 preleggi
Vieta l'interpretazione analogica delle norme eccezionali; impedisce di estendere al trust, per altri tributi, la limitata soggettività attribuita dal legislatore ai soli fini Ires.
art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006
La norma va letta nel senso che l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce i reali trasferimenti di beni e diritti e non la mera costituzione del vincolo di destinazione, che è fiscalmente neutra.
Legge di conversione del d.l. n. 262/2006 che reintroduce l'imposta sulle successioni e donazioni e richiama anche i vincoli di destinazione.
Richiamato per le imposte ipotecaria e catastale; la Corte ricava che, in caso di trust, il conferimento iniziale è soggetto a tassazione in misura fissa.
Richiamato per l'imposta catastale; la Corte afferma la tassazione in misura fissa del trasferimento strumentale al trustee.
Presuppone, per l'imposta sulle successioni e donazioni, un reale trasferimento di beni o diritti e dunque un effettivo arricchimento.
art. 53 Cost.
Viene usato come criterio di interpretazione costituzionalmente orientata: l'imposizione richiede un effettivo indice di capacità contributiva e non può colpire atti meramente formali o segregativi.
La segregazione patrimoniale del trust deroga alla regola generale della responsabilità patrimoniale, ma non integra di per sé un trasferimento imponibile.
Richiamato come esempio di vincolo di destinazione ricompreso nel concetto rilevante, ma non sufficiente da solo a fondare l'imposta senza un effettivo trasferimento di ricchezza.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in via generale sulla competenza territoriale degli uffici finanziari in base al domicilio fiscale.
art. 40, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in via generale sulla competenza territoriale dell'ufficio; non decisivo nel caso concreto.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per analogia sulla competenza a procedere alla liquidazione dei tributi dichiarativi.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per analogia sulla competenza a procedere alla liquidazione dei tributi dichiarativi.
Richiamato dalla ricorrente sul luogo di presentazione della dichiarazione di successione, ma la questione è ritenuta non decisiva rispetto all'atto di liquidazione impugnato.
Massime di principio
- Nel processo civile, l'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice omette di decidere su domande o eccezioni di merito; non ricorre, di regola, per il mancato esame di eccezioni di rito o di altre questioni processuali.
- Il trust non ha, di regola, personalità giuridica civile: nei rapporti con i terzi il soggetto di riferimento è il trustee, che agisce quale titolare formale e gestore dei beni segregati.
- L'istituzione di un trust e il conferimento dei beni al trustee sono, di per sé, atti fiscalmente neutri se non producono un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza; la tassazione proporzionale richiede un concreto indice di capacità contributiva.
- Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, il presupposto impositivo è il reale arricchimento mediante trasferimento effettivo di beni o diritti; la mera segregazione patrimoniale non basta.
- Le imposte ipotecaria e catastale, nel conferimento di beni in trust, sono dovute in misura fissa quando il trasferimento al trustee è meramente strumentale e temporaneo, in vista del successivo trasferimento ai beneficiari.
- Le norme fiscali che attribuiscono una limitata soggettività al trust non sono suscettibili di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
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