Sentenza del 30/03/2017 n. 27 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva annullato le sanzioni tributarie, sostenendo che il contribuente non aveva formulato uno specifico motivo di ricorso sulle sanzioni e che non sussisteva un'obiettiva incertezza normativa tale da giustificarne la disapplicazione. Il contribuente ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello e, con appello incidentale, ha sostenuto che i proventi derivanti dalla prostituzione non fossero imponibili, chiedendo in subordine l'esclusione di IVA e IRAP.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia, dichiarando dovute le sanzioni, perché la relativa domanda di disapplicazione non era stata proposta dal contribuente nei modi e nei termini appropriati. È stata confermata l'imponibilità ai fini delle imposte dirette dei proventi derivanti dalla prostituzione. È stato invece accolto parzialmente l'appello incidentale del contribuente: l'IVA è stata esclusa per mancanza di prova dell'abitualità dell'attività, mentre l'IRAP è stata esclusa per mancanza di un'attività autonomamente organizzata. La Commissione ha inoltre rilevato che, in linea di principio, l'imponibile avrebbe dovuto essere determinato considerando i versamenti bancari e non anche i prelievi, ma non ha modificato la decisione su tale punto perché non era stato specificamente impugnato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e dei motivi proposti dalle parti; non può annullare d'ufficio le sanzioni se il contribuente non ne ha chiesto la disapplicazione con uno specifico motivo.
L'atto di appello deve contenere una critica articolata e specifica della sentenza impugnata. Nel caso concreto l'appello dell'Agenzia è stato ritenuto sufficientemente specifico e quindi ammissibile.
Consente, in presenza dei presupposti previsti, la disapplicazione delle sanzioni tributarie, ma tale richiesta deve essere ritualmente proposta dal contribuente.
Disciplina le cause di non punibilità e, tra queste, l'errore determinato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria.
Art. 10 della legge n. 212/2000
Tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente; può concorrere a giustificare la non applicazione delle sanzioni, ma non opera automaticamente e deve essere invocato con una domanda processuale tempestiva.
Art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993
Prevede l'assoggettamento a tassazione dei proventi derivanti anche da attività illecite. A maggior ragione, secondo la sentenza, sono imponibili i proventi dell'attività di prostituzione, ritenuta di per sé lecita.
La tassazione dei proventi da prostituzione non dipende necessariamente dalla loro riconduzione a una specifica categoria reddituale prevista dalla norma, essendo sufficiente la loro rilevanza fiscale secondo i principi affermati dalla giurisprudenza.
Art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972
La prestazione di prostituzione può rientrare nell'ambito IVA come prestazione di servizi verso corrispettivo, ma soltanto se l'attività è esercitata con carattere abituale e non occasionale.
Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973
Consente presunzioni basate sui movimenti bancari, ma, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione relativa ai prelievi non è applicabile ai lavoratori autonomi e ai professionisti; restano rilevanti, nei limiti previsti, i versamenti non giustificati.
Art. 1, comma 402, della legge n. 311/2004
La modifica che equiparava, ai fini delle presunzioni bancarie, imprenditori e lavoratori autonomi è stata ritenuta non più applicabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
Massime di principio
- La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere richiesta espressamente e con uno specifico motivo nel ricorso introduttivo; il giudice non può pronunciarsi d'ufficio né la richiesta può essere introdotta per la prima volta in appello.
- I proventi derivanti dalla prostituzione sono fiscalmente imponibili anche se l'attività non è riconducibile in modo univoco a una categoria reddituale ordinaria.
- L'assoggettamento a IVA richiede la prova dell'esercizio abituale e non occasionale dell'attività; la mera esistenza di alcuni versamenti bancari può non essere sufficiente, soprattutto se discontinui o non coerenti con l'attività contestata.
- L'IRAP non è dovuta in assenza di un'autonoma organizzazione, cioè di una struttura organizzativa ulteriore e significativa rispetto all'attività personale del contribuente.
- Nell'accertamento bancario a carico di un lavoratore autonomo, i prelievi non possono essere automaticamente considerati compensi sulla base della presunzione prevista per gli imprenditori; tuttavia, una questione non specificamente impugnata non può essere riesaminata dal giudice d'appello.
- La decisione può produrre una soccombenza reciproca: l'amministrazione può prevalere sulle imposte dirette e sulle sanzioni, mentre il contribuente può ottenere l'esclusione di IVA e IRAP.
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