Sentenza del 30/03/2017 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avviso di Accertamento - Sottoscrizione di atti impositivi -Omessa indicazione responsabile del procedimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’avviso di accertamento sostenendo, da un lato, che l’atto non fosse validamente sottoscritto da un soggetto munito dei necessari poteri e, dall’altro, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento determinasse la nullità dell’atto. La questione riguardava quindi i requisiti formali della sottoscrizione e l’eventuale sanzione per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. L’atto impositivo è valido quando è sottoscritto dal capo dell’ufficio finanziario emittente oppure da un impiegato della carriera direttiva munito di delega. È determinante la collocazione del sottoscrittore al vertice dell’ufficio o la sua delega di firma, non necessariamente il possesso della qualifica dirigenziale da parte del titolare dell’ufficio. Inoltre, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento negli atti tributari dell’Amministrazione finanziaria non comporta, di per sé, la nullità dell’avviso; la relativa nullità è prevista per gli atti dell’Agente della riscossione, non per gli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
La validità dell’avviso di accertamento dipende dalla sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva delegato. La delega di firma consente al delegato di sottoscrivere un atto che resta imputabile all’ufficio e al delegante.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è prevista, secondo il principio richiamato, a pena di nullità dell’atto tributario.
Cassazione, sentenza n. 22800/2015
La legittimità della sottoscrizione dell’atto impositivo è collegata alla posizione funzionale del sottoscrittore e all’esistenza della delega, non alla necessaria qualifica dirigenziale del capo dell’ufficio.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente la sottoscrizione di un avviso di accertamento non è sufficiente sostenere che il firmatario non sia dirigente: occorre verificare se fosse il capo dell’ufficio o se disponesse di una valida delega di firma.
- La delega di firma riguarda l’organizzazione interna dell’ufficio e non trasferisce necessariamente la titolarità del provvedimento: l’atto resta riferibile all’ufficio delegante.
- L’omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità degli atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria, salvo che una specifica disposizione preveda espressamente tale conseguenza.
- Occorre distinguere tra atti tributari dell’Amministrazione finanziaria e atti della riscossione emessi dall’Agente della riscossione, poiché i requisiti formali e le conseguenze dell’omissione possono essere differenti.
- Le eccezioni di nullità degli atti fiscali devono essere fondate su una violazione espressamente sanzionata dalla legge o su una lesione concreta delle garanzie del contribuente; la mera irregolarità formale non è necessariamente sufficiente.
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