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Sentenza

Sentenza del 30/03/2017 n. 275 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Riscossione - Cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento - Nullità - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: l'atto impositivo costituisce un presupposto indefettibile per l'iscrizione a ruolo. L'omessa o invalida notifica dell'avviso di accertamento determina un vizio insanabile della serie procedimentale e comporta la nullità della cartella di pagamento. Il principio è conforme a Cass. ord. 6 settembre 2017, n. 22424, Cass. ord. 2 febbraio 2012, n. 1532 e Cass. SS.UU. sent. 25 luglio 2007, n. 16412.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La cartella di pagamento è stata emessa senza che fosse previamente notificato, oppure senza che fosse validamente notificato, l'avviso di accertamento costituente il presupposto dell'iscrizione a ruolo. Il contribuente ha quindi dedotto la nullità dell'atto della riscossione per violazione della necessaria sequenza procedimentale.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla necessità dell'atto impositivo presupposto

    L'atto impositivo costituisce indefettibile presupposto per l'iscrizione a ruolo.

    Prima di procedere alla riscossione mediante ruolo e alla notifica della cartella, l'amministrazione deve aver formato e validamente notificato l'atto impositivo presupposto, salvo i casi in cui la legge consenta direttamente l'iscrizione a ruolo.

  • Principio giurisprudenziale sulla notifica dell'avviso di accertamento

    L'omessa o invalida notifica dell'avviso di accertamento si risolve in vizio insanabile della serie procedimentale e importa nullità della cartella di pagamento.

    La mancata o invalida notificazione dell'avviso non è un vizio meramente formale sanabile con la successiva cartella: incide su un passaggio essenziale del procedimento e rende nulla la cartella fondata su tale presupposto.

  • Cass. ord. 6 settembre 2017, n. 22424

    Richiamata come conforme al principio secondo cui la cartella è nulla se manca la valida notifica dell'atto impositivo presupposto.

  • Cass. ord. 2 febbraio 2012, n. 1532

    Richiamata come precedente conforme sulla necessità della preventiva e valida notificazione dell'avviso di accertamento.

  • Cass. SS.UU. sent. 25 luglio 2007, n. 16412

    Richiamata quale pronuncia delle Sezioni Unite a sostegno della nullità della cartella quando manca un presupposto essenziale della riscossione.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento presuppone un avviso di accertamento, occorre verificare che quest'ultimo sia stato effettivamente notificato e che la notifica sia valida.
  • La semplice produzione dell'avviso di accertamento non dimostra, da sola, la regolarità della riscossione: l'amministrazione deve poter provare anche la sua valida notificazione.
  • Se manca un atto presupposto essenziale, o se la sua notifica è inesistente o invalida, la cartella può essere impugnata per vizio della sequenza procedimentale e dichiarata nulla.
  • La verifica deve considerare eventuali discipline speciali che consentano l'iscrizione a ruolo senza un previo avviso di accertamento, poiché in tali casi il principio può non essere applicabile.
  • La tempestività dell'impugnazione resta essenziale: la nullità della cartella deve essere fatta valere nei termini e nelle forme previste dalla disciplina processuale applicabile.

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