Sentenza del 30/03/2017 n. 275 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Riscossione - Cartella di pagamento non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento - Nullità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'atto impositivo costituisce un presupposto indefettibile per l'iscrizione a ruolo. L'omessa o invalida notifica dell'avviso di accertamento determina un vizio insanabile della serie procedimentale e comporta la nullità della cartella di pagamento. Il principio è conforme a Cass. ord. 6 settembre 2017, n. 22424, Cass. ord. 2 febbraio 2012, n. 1532 e Cass. SS.UU. sent. 25 luglio 2007, n. 16412.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella di pagamento è stata emessa senza che fosse previamente notificato, oppure senza che fosse validamente notificato, l'avviso di accertamento costituente il presupposto dell'iscrizione a ruolo. Il contribuente ha quindi dedotto la nullità dell'atto della riscossione per violazione della necessaria sequenza procedimentale.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla necessità dell'atto impositivo presupposto
L'atto impositivo costituisce indefettibile presupposto per l'iscrizione a ruolo.
Prima di procedere alla riscossione mediante ruolo e alla notifica della cartella, l'amministrazione deve aver formato e validamente notificato l'atto impositivo presupposto, salvo i casi in cui la legge consenta direttamente l'iscrizione a ruolo.
Principio giurisprudenziale sulla notifica dell'avviso di accertamento
L'omessa o invalida notifica dell'avviso di accertamento si risolve in vizio insanabile della serie procedimentale e importa nullità della cartella di pagamento.
La mancata o invalida notificazione dell'avviso non è un vizio meramente formale sanabile con la successiva cartella: incide su un passaggio essenziale del procedimento e rende nulla la cartella fondata su tale presupposto.
Cass. ord. 6 settembre 2017, n. 22424
Richiamata come conforme al principio secondo cui la cartella è nulla se manca la valida notifica dell'atto impositivo presupposto.
Cass. ord. 2 febbraio 2012, n. 1532
Richiamata come precedente conforme sulla necessità della preventiva e valida notificazione dell'avviso di accertamento.
Cass. SS.UU. sent. 25 luglio 2007, n. 16412
Richiamata quale pronuncia delle Sezioni Unite a sostegno della nullità della cartella quando manca un presupposto essenziale della riscossione.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento presuppone un avviso di accertamento, occorre verificare che quest'ultimo sia stato effettivamente notificato e che la notifica sia valida.
- La semplice produzione dell'avviso di accertamento non dimostra, da sola, la regolarità della riscossione: l'amministrazione deve poter provare anche la sua valida notificazione.
- Se manca un atto presupposto essenziale, o se la sua notifica è inesistente o invalida, la cartella può essere impugnata per vizio della sequenza procedimentale e dichiarata nulla.
- La verifica deve considerare eventuali discipline speciali che consentano l'iscrizione a ruolo senza un previo avviso di accertamento, poiché in tali casi il principio può non essere applicabile.
- La tempestività dell'impugnazione resta essenziale: la nullità della cartella deve essere fatta valere nei termini e nelle forme previste dalla disciplina processuale applicabile.
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