Sentenza del 30/03/2017 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Schede carburanti - Modalità applicative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAgli operatori che rispettano queste condizioni è riconosciuta la possibilità di non compilare la scheda carburante. Rimangono comunque deducibili i costi sostenuti per l'acquisto del carburante e detraibile la relativa IVA, purché siano rispettati i requisiti fiscali e documentali applicabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il testo enuncia una regola sulle modalità di documentazione degli acquisti di carburante effettuati da operatori economici. Quando tali acquisti avvengono esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del DPR 605/1973, non è obbligatoria la tenuta della scheda carburante.
Norme richiamate
Art. 7, sesto comma, del DPR 605/1973
obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del DPR 605/1973
La norma è richiamata per individuare gli operatori finanziari le cui carte consentono di beneficiare dell'esonero dalla scheda carburante, in quanto soggetti a specifici obblighi di comunicazione dei dati.
Massime di principio
- L'utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, debito o prepagate emesse da intermediari qualificati, può sostituire la scheda carburante come modalità di documentazione dell'acquisto.
- L'esonero dalla scheda carburante non elimina la necessità di dimostrare l'effettività, l'inerenza e la corretta contabilizzazione della spesa.
- La deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA restano subordinate al rispetto delle condizioni fiscali sostanziali e alla disponibilità di idonea documentazione del pagamento e dell'operazione.
- La regola descritta opera quando gli acquisti di carburante sono effettuati esclusivamente con gli strumenti di pagamento indicati; l'uso di modalità diverse può far venir meno l'esonero o richiedere documentazione ulteriore.
- Il testo non descrive una specifica controversia né individua ricorrente, resistente o un esito processuale; pertanto l'indicazione del vincitore è meramente convenzionale e non deriva da una sentenza completa.
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