Sentenza del 30/03/2017 n. 1186 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione integrale, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, di costi pari a 128.000 euro sostenuti da P. S.p.A. per sponsorizzare l'ASD P.L.P. Secondo l'Amministrazione, tali costi dovevano essere riqualificati come spese di rappresentanza, poiché il contratto non avrebbe descritto chiaramente le prestazioni, vi sarebbe stata una sproporzione tra importo pagato e attività svolte, le prestazioni pubblicitarie non sarebbero state riscontrate nella contabilità dell'associazione e sussistevano legami tra i soci della società sponsor e quelli dell'associazione sportiva. La contribuente sosteneva invece l'applicazione dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, che qualifica come spese di pubblicità, entro il limite annuo di 200.000 euro, i corrispettivi versati a società e associazioni sportive dilettantistiche per specifiche attività promozionali.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP, ritenendo applicabile la presunzione legale di natura pubblicitaria prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. Nel caso concreto erano presenti una società sportiva dilettantistica beneficiaria, il rispetto del limite di 200.000 euro, la promozione dell'immagine dello sponsor e una specifica attività promozionale, tra cui l'assunzione del nome dello sponsor e l'utilizzazione del marchio. Non essendo contestate in modo decisivo la realtà dell'erogazione, l'effettività delle controprestazioni, l'inerenza e la congruità, la riqualificazione come spese di rappresentanza è stata esclusa. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento di 2.000 euro per le spese processuali.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
La norma introduce una presunzione legale, qualificata dalla decisione come assoluta, della natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni rivolte a soggetti sportivi dilettantistici, entro il limite annuo di 200.000 euro, purché siano rispettate le condizioni relative alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e all'effettivo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del beneficiario.
Art. 108, comma 2, del DPR n. 917/1986 (TUIR), già art. 74, comma 2
La disposizione disciplina la deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda. La sentenza distingue tali spese dalle spese di rappresentanza, rilevando però che, quando ricorrono i presupposti dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, la sponsorizzazione sportiva è qualificata direttamente dalla legge come spesa pubblicitaria.
Art. 108 del DPR n. 917/1986 (TUIR)
In via generale, le sponsorizzazioni sono considerate spese di rappresentanza, deducibili entro i limiti previsti dalla legge, se il contribuente non dimostra una diretta aspettativa di ritorno commerciale. Tale regola generale cede, secondo la decisione, quando trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003, paragrafo 8
La circolare individua come condizioni per l'agevolazione la destinazione dei corrispettivi alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e la presenza di una specifica attività svolta dal beneficiario in contropartita.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 21977 del 28 ottobre 2015
La giurisprudenza richiamata distingue le spese di rappresentanza, volte a rafforzare prestigio e immagine dell'impresa, dalle spese di pubblicità, rivolte alla promozione di prodotti, marchi, servizi o attività, e riconduce normalmente le sponsorizzazioni alla rappresentanza in assenza di una provata aspettativa di ritorno commerciale.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 5720 del 23 marzo 2016
La pronuncia è richiamata quale orientamento in materia di condizioni di deducibilità delle spese pubblicitarie relative a sponsorizzazioni di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche possono beneficiare della qualificazione legale come spese di pubblicità entro il limite annuo di 200.000 euro, se lo sponsor dimostra la finalità promozionale e l'effettiva realizzazione di una specifica attività da parte del beneficiario.
- È essenziale documentare il contratto, i pagamenti, l'effettiva esposizione del marchio o del nome dello sponsor, le iniziative svolte e la loro corrispondenza con quanto pattuito.
- La mera esistenza di un contratto o di un pagamento non è sufficiente: devono risultare sia l'effettività della prestazione sia il collegamento tra attività del beneficiario e promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor.
- La sproporzione economica, i rapporti tra soci o le irregolarità nella contabilità del beneficiario possono costituire elementi di contestazione, ma devono essere valutati alla luce dell'effettività delle prestazioni e dei presupposti specifici previsti dalla disciplina speciale.
- In assenza dei requisiti della disciplina speciale, si applicano le regole generali: la sponsorizzazione può essere trattata come spesa di rappresentanza e diventare deducibile solo entro i limiti ordinari, salvo prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
- La decisione riguarda principalmente la qualificazione ai fini delle imposte sui redditi; per l'IVA restano necessari gli autonomi presupposti di effettività, inerenza e documentazione dell'operazione.
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