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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04608/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società operante nella commercializzazione di serbatoi per gas, l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2005, contestando infedele dichiarazione, omessa fatturazione e omessa registrazione di operazioni imponibili, nonché la natura soggettivamente fittizia delle fatture relative a cessioni verso una società ungherese e la conseguente imponibilità in Italia con aliquota ordinaria IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto ritenendo non gravi, precise e concordanti le presunzioni dell'Ufficio; la CTR aveva confermato, valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente e ritenendo operativa la società estera. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme su onere della prova e accertamento induttivo, lamentando che la CTR avesse posto a carico dell'Ufficio la prova dell'inesistenza dei presupposti della non imponibilità IVA e avesse trascurato i requisiti di deducibilità dei costi; (2) vizio motivazionale per non aver considerato gli elementi raccolti nel pvc, nelle segnalazioni della GdF e nelle dichiarazioni di terzi, indicativi della natura di 'cartiera' della società estera e della fittizietà delle operazioni; (3) omesso esame del fatto decisivo della fittizietà delle operazioni con la società ungherese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi, osservando che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale; raggiunta tale prova, l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'uso della massima diligenza grava sul contribuente. Nel caso concreto, la CTR ha trascurato elementi indiziari specifici indicati dall'Ufficio (natura di cartiera della società estera, rapporti personali tra i soggetti coinvolti, dichiarazioni di terzi), ha valorizzato in modo non decisivo la mera regolarità formale della documentazione e non ha correttamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere probatorio e di valutazione delle presunzioni. Perciò il ricorso dell'Agenzia è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non deve provare la partecipazione dolosa del contribuente alla frode, ma è sufficiente che dimostri, anche per presunzioni, elementi oggettivi dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta.
  • Quando l'Ufficio assolve all'onere di allegare e provare indizi gravi, precisi e concordanti della fittizietà soggettiva dell'operazione, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare sia l'effettività del rapporto sia di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile.
  • Nelle controversie tributarie su frodi carosello o cartiere, la mera regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e della contabilità non è di per sé sufficiente a superare la contestazione dell'Ufficio, poiché tali dati sono facilmente falsificabili e sono intrinseci alla stessa struttura della frode.
  • Il giudice tributario deve valutare gli indizi posti a base dell'accertamento sia singolarmente sia nel loro complesso, dando conto in motivazione della loro gravità, precisione e concordanza; è censurabile in cassazione la decisione che li trascuri o valorizzi elementi non decisivi in luogo di quelli realmente significativi.
  • Le dichiarazioni di terzi, gli atti della Guardia di Finanza e gli altri elementi raccolti in sede di verifica possono integrare il materiale indiziario nel processo tributario e devono essere esaminati dal giudice nel complessivo quadro probatorio, senza che rilevi, di per sé, la mancata partecipazione del contribuente alla loro formazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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