Cassazione Civile, Ordinanza n. 04608/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società operante nella commercializzazione di serbatoi per gas, l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2005, contestando infedele dichiarazione, omessa fatturazione e omessa registrazione di operazioni imponibili, nonché la natura soggettivamente fittizia delle fatture relative a cessioni verso una società ungherese e la conseguente imponibilità in Italia con aliquota ordinaria IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto ritenendo non gravi, precise e concordanti le presunzioni dell'Ufficio; la CTR aveva confermato, valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente e ritenendo operativa la società estera. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme su onere della prova e accertamento induttivo, lamentando che la CTR avesse posto a carico dell'Ufficio la prova dell'inesistenza dei presupposti della non imponibilità IVA e avesse trascurato i requisiti di deducibilità dei costi; (2) vizio motivazionale per non aver considerato gli elementi raccolti nel pvc, nelle segnalazioni della GdF e nelle dichiarazioni di terzi, indicativi della natura di 'cartiera' della società estera e della fittizietà delle operazioni; (3) omesso esame del fatto decisivo della fittizietà delle operazioni con la società ungherese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi, osservando che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale; raggiunta tale prova, l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'uso della massima diligenza grava sul contribuente. Nel caso concreto, la CTR ha trascurato elementi indiziari specifici indicati dall'Ufficio (natura di cartiera della società estera, rapporti personali tra i soggetti coinvolti, dichiarazioni di terzi), ha valorizzato in modo non decisivo la mera regolarità formale della documentazione e non ha correttamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere probatorio e di valutazione delle presunzioni. Perciò il ricorso dell'Agenzia è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell'onere della prova: una volta provati dall'Ufficio elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente fornire prova contraria della propria buona fede e diligenza
richiamato come base generale della prova per presunzioni semplici
richiamato per la gravità, precisione e concordanza degli indizi idonei a fondare la presunzione semplice
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale fondamento dell'accertamento induttivo-analitico per le imposte dirette
richiamato nel quadro normativo dell'accertamento
artt. 38, 39, 41 e 42 d.l. n. 331/1993 conv. in L. n. 427/1993
richiamati con riferimento alla disciplina IVA delle operazioni intracomunitarie e alla contestazione di non imponibilità
richiamato per i presupposti di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
richiamato nel contesto della deducibilità dei costi
art. 8 d.l. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012
richiamato per le modifiche normative in tema di costi deducibili
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel quadro della disciplina IVA e della fatturazione
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per l'accertamento IVA e l'utilizzo di presunzioni
richiamato per la base imponibile IRAP
richiamato nel quadro dell'IRAP
art. 17 Dir. CEE 77/388/CE
richiamato come norma unionale sulla detrazione IVA
art. 167 Dir. 2006/112/CE
richiamato come norma unionale sul diritto di detrazione IVA
richiamato dal giudice di merito, ma la Cassazione si concentra sulla corretta valutazione degli indizi e dell'onere probatorio
richiamato dal giudice di merito nel motivare la decisione
richiamato dal giudice di merito nel motivare la decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
parametro dei motivi relativi a omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non deve provare la partecipazione dolosa del contribuente alla frode, ma è sufficiente che dimostri, anche per presunzioni, elementi oggettivi dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta.
- Quando l'Ufficio assolve all'onere di allegare e provare indizi gravi, precisi e concordanti della fittizietà soggettiva dell'operazione, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare sia l'effettività del rapporto sia di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile.
- Nelle controversie tributarie su frodi carosello o cartiere, la mera regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e della contabilità non è di per sé sufficiente a superare la contestazione dell'Ufficio, poiché tali dati sono facilmente falsificabili e sono intrinseci alla stessa struttura della frode.
- Il giudice tributario deve valutare gli indizi posti a base dell'accertamento sia singolarmente sia nel loro complesso, dando conto in motivazione della loro gravità, precisione e concordanza; è censurabile in cassazione la decisione che li trascuri o valorizzi elementi non decisivi in luogo di quelli realmente significativi.
- Le dichiarazioni di terzi, gli atti della Guardia di Finanza e gli altri elementi raccolti in sede di verifica possono integrare il materiale indiziario nel processo tributario e devono essere esaminati dal giudice nel complessivo quadro probatorio, senza che rilevi, di per sé, la mancata partecipazione del contribuente alla loro formazione.
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