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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04444/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dalla locazione di un immobile storico sottoposto a vincolo, destinato a casa-albergo/struttura ricettiva. Il proprietario-locatore sosteneva che la società conduttrice, nell’eseguire lavori interni sull’immobile, avesse realizzato opere ben più invasive di una semplice ristrutturazione, alterando la struttura interna e compiendo interventi privi dei necessari titoli e del parere della Soprintendenza, con conseguente inadempimento del conduttore e richiesta di risoluzione dei contratti di locazione. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno rigettato la domanda. In Cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, censurando l’interpretazione data dalla Corte territoriale ai contratti di locazione e al verbale assembleare del 15/4/2003: secondo il ricorrente, dai testi non poteva ricavarsi alcun consenso a eseguire opere abusive o non autorizzabili, ma solo la facoltà di effettuare una ristrutturazione nei limiti consentiti dalla legge; la Corte avrebbe inoltre trascurato la differenza tra interventi di mera ristrutturazione e varianti essenziali, nonché l’efficacia dell’accertamento del TAR sulle opere eseguite. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dell’onere di specifica indicazione/localizzazione degli atti richiamati ex art. 366, n. 6, c.p.c. e, comunque, per censura generica dell’interpretazione contrattuale, risolta nella mera contrapposizione tra lettura proposta dal ricorrente e lettura accolta dai giudici di merito, senza specifica dimostrazione della violazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non indicava in modo specifico dove fossero stati prodotti in giudizio i contratti di locazione, il verbale assembleare del 15 aprile 2003 e la sentenza del TAR richiamati a fondamento della censura, con violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato che la doglianza sull’interpretazione dei contratti era formulata in modo generico, senza indicare quale canone ermeneutico fosse stato violato e limitandosi a opporre una diversa lettura del testo negoziale a quella resa dalla Corte d’appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    Indica il rito applicato nella fase di merito per la controversia locatizia.

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato quale parametro dell’obbligo del conduttore di usare la cosa locata secondo la diligenza del buon padre di famiglia e di rispettare la destinazione pattuita.

  • art. 1662 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non costituente base decisiva della pronuncia di legittimità.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che la censura sull’interpretazione contrattuale deve indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato; la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo non è sufficiente.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Citate dal ricorrente come norme edilizie che avrebbero reso abusive le opere eseguite; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché assorbe il ricorso sul piano processuale.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che gli interventi integrassero una variante essenziale; non è oggetto di accertamento decisivo da parte della Corte di cassazione.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla sanatoria degli abusi; non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nel ricorso come strumento di sanatoria riferibile, secondo il ricorrente, a interventi minori; la Corte non affronta il merito della questione.

  • art. 2479 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo d’appello come riferimento alla delibera dei soci; non è oggetto di autonoma statuizione di legittimità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura è proposta come violazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte afferma che il motivo è inammissibile perché non assolve all’onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti su cui si fonda.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve indicare in modo specifico quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto o dell’atto negoziale.
  • La censura fondata su documenti o atti processuali richiede il rigoroso assolvimento dell’onere di specifica indicazione e localizzazione previsto dall’art. 366, n. 6, c.p.c.; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L’accertamento della comune volontà delle parti in un contratto è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente inadeguata.
  • La deduzione secondo cui un consenso contrattuale non potrebbe estendersi a condotte abusive o contrarie a norme imperative, per essere scrutinata in cassazione, deve essere veicolata con una censura specifica e autosufficiente, non con argomentazioni meramente assertive.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProve
RamiContrattiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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