Cassazione Civile, Ordinanza n. 04446/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente rapporto di locazione relativo a un locale seminterrato e a una stanzetta al piano terra con annessi servizi. Dopo uno sfratto per finita locazione, le parti avevano concluso un atto di transazione con cui il locatore concedeva in locazione il locale seminterrato e riceveva le chiavi della stanzetta al piano terra. Il locatore, rientrando nel bene, lamentava che il bagno e l'angolo cottura risultassero murati e inglobati nella restante porzione dell'immobile; chiedeva quindi la restituzione delle pertinenze e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando il rilascio dei locali e il ripristino dello stato originario. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. In Cassazione la società conduttrice ha proposto due motivi: (1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto, sostenendo che la transazione andasse letta in modo strettamente letterale e che l'oggetto del rilascio fosse limitato alla sola stanzetta indicata nel testo, senza estensione ai servizi; (2) violazione dell'art. 1591 c.c., deducendo che il risarcimento per ritardata restituzione non potesse essere liquidato equitativamente sulla base del mero valore locativo di mercato o di indici statistici, ma richiedesse la prova specifica di un danno effettivo e di concrete occasioni locative più vantaggiose.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi generici, non specifici e non autosufficienti, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e non indicavano in modo adeguato dove fosse reperibile il documento negoziale su cui fondavano le censure. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici legali o per motivazione radicalmente inadeguata, mentre la mera contrapposizione di una lettura alternativa è inidonea. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la Corte territoriale aveva già indicato i criteri di prova e di liquidazione del danno, sicché anche tale censura risultava inammissibile. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve denunciare specifiche violazioni di legge; la censura non può limitarsi a una diversa lettura del fatto o del contratto senza confrontarsi con la decisione impugnata.
art. 366 c.p.c.
Il motivo deve essere specifico, completo e riferibile alla sentenza impugnata; è inammissibile se non indica in quale modo la pronuncia sarebbe incorsa nella violazione dedotta.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve localizzare i documenti posti a fondamento delle censure; se il negozio invocato non è adeguatamente indicato come prodotto o reperibile nel fascicolo, la censura è inammissibile.
artt. 1362 c.c.
Nell'interpretazione del contratto il giudice di merito deve ricercare la comune intenzione delle parti secondo i canoni legali di ermeneutica.
artt. 1363 c.c.
Le clausole vanno interpretate nel loro complesso e non isolate dal contesto negoziale.
art. 1366 c.c.
L'interpretazione deve essere conforme a buona fede, evitando letture incompatibili con l'interesse concretamente perseguito dalle parti.
art. 1369 c.c.
L'interpretazione va compiuta valorizzando il significato coerente con la ragione pratica dell'accordo.
art. 1591 c.c.
Nel caso di ritardata restituzione della cosa locata, il locatore può chiedere il danno; la sentenza impugnata aveva confermato una liquidazione equitativa del danno da lucro cessante.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è stata richiamata quale criterio di quantificazione del danno ritenuto provato dalla decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se deduce la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione radicalmente inadeguata; non basta proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- Il ricorrente deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata: il motivo è inammissibile se resta astratto, generico o non spiega in quale punto il giudice di merito abbia errato.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione opera l'onere di specificità e di autosufficienza: il documento su cui la censura si fonda deve essere localizzato nel giudizio di legittimità.
- Nel caso di ritardata restituzione del bene locato, la valutazione del danno effettuata dal giudice di merito, ove sorretta da adeguata motivazione e da elementi istruttori, non è liberamente riesaminabile in cassazione.
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