Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società agricola)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di retratto agrario proposta da un affittuario di alcuni terreni rustici contro la società che li aveva acquistati con due distinti atti di compravendita. In primo grado il tribunale specializzato agrario aveva riconosciuto in parte il diritto di prelazione/riscatto dell'affittuario, limitatamente ad alcune particelle, ritenendo valido ed efficace il contratto di affitto e sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio del retratto. La società acquirente aveva appellato deducendo, tra l'altro, che una delle particelle non fosse terreno agricolo ma fabbricato-deposito e che l'affittuario non potesse qualificarsi coltivatore diretto perché il rapporto riguardava attività di pascolo e non coltivazione della terra. La corte d'appello ha accolto l'appello principale e ha rigettato la domanda di riscatto. In cassazione l'affittuario ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 31 della l. n. 590/1965, sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel negare la sua qualifica di coltivatore diretto e nel non considerare l'insieme dell'azienda agricola e delle risultanze istruttorie; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, assumendo che la riforma sul merito avrebbe imposto una diversa regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in sintesi, che l'esposizione dei fatti non rispettava il requisito di completezza richiesto dall'art. 366, n. 3, c.p.c.; che il ricorso faceva riferimento ad atti e documenti di merito senza riportarne adeguatamente il contenuto, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; e che il secondo motivo era privo di sviluppi argomentativi in diritto, risolvendosi in un "non motivo". Conseguentemente è rimasta ferma la decisione di appello che aveva negato il retratto agrario. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti... l'affittuario... ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni...
La norma è richiamata come base del diritto di prelazione e del conseguente riscatto agrario, subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'affittuario coltivatore diretto.
art. 31 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame...
La disposizione è evocata per definire la nozione di coltivatore diretto rilevante ai fini della prelazione agraria.
art. 1 l. 3 maggio 1982, n. 203
la durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto... è regolata dalle norme della presente legge...
È richiamata dal ricorrente per sostenere che il rapporto in questione fosse un affitto agrario a coltivatore diretto, soggetto alla disciplina speciale e non a un mero rapporto di pascolo.
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: il vizio di motivazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove; il motivo di ricorso deve inoltre essere specifico e intelligibile.
primo comma, nn. 3, 4 e 6
Il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e indicare specificamente gli atti e documenti posti a fondamento delle censure, altrimenti è inammissibile o nullo per difetto di specificità.
È richiamato come parametro per la condanna alle spese secondo soccombenza.
È evocato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma senza adeguato sviluppo argomentativo.
È la norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se l'esposizione dei fatti non consente alla Corte di cogliere con immediatezza e completezza la vicenda sostanziale e processuale, senza dover ricorrere autonomamente agli atti di causa o alla sentenza impugnata.
- L'onere di specificazione ex art. 366 c.p.c. impone di riportare nel ricorso, almeno nei tratti essenziali e rilevanti, il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure; il semplice richiamo apodittico o generico non è sufficiente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
- Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a contestare l'apprezzamento del merito compiuto dal giudice di secondo grado integrano un uso improprio del ricorso per cassazione e sono inammissibili.
- Quando il primo motivo di ricorso è inammissibile e il secondo si limita a conseguenze meramente derivate sul capo delle spese senza autonoma censura giuridica, anche la censura sulle spese è destinata a cadere per difetto di specificità e di autosufficienza.
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