Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04449/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza del Tribunale che aveva condannato la proprietaria di un fondo a rimuovere un muro di confine e a realizzarne un altro a distanza legale dalla proprietà vicina. La creditrice aveva poi promosso ricorso ex art. 612 c.p.c. per l'attuazione coattiva degli obblighi di fare; il giudice dell'esecuzione aveva determinato gli obblighi e disposto l'intervento dell'ufficiale giudiziario. La debitrice aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., deducendo: 1) che il titolo fosse costitutivo, poiché la domanda sulle distanze legali avrebbe natura di negatoria servitutis, e quindi le statuizioni di condanna sarebbero esecutive solo dopo il passaggio in giudicato; 2) che il giudice dell'esecuzione avesse illegittimamente omesso di precisare in concreto dove e a quale distanza ricostruire il muro, nonostante la lacunosità del titolo e la sopravvenuta mutazione dei luoghi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che l'immediata esecutività dei capi condannatori accessori di una sentenza costitutiva è ammissibile quando essi sono solo dipendenti dall'effetto costitutivo e non legati da un nesso sinallagmatico o di corrispettività; inoltre ha ribadito che il giudice dell'esecuzione può risolvere solo le difficoltà attuative del titolo e non integrare il contenuto della decisione di merito, sicché la concreta misura della distanza deve essere fissata dal giudice della cognizione, non in sede esecutiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale che aveva respinto l'opposizione agli atti esecutivi, ritenendo legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa ex art. 612 c.p.c. e corretta la sua impostazione, sia quanto all'eseguibilità delle statuizioni accessorie di demolizione/arretramento, sia quanto al limite dei poteri del giudice dell'esecuzione, che non può integrare il titolo fissando ex novo la misura concreta delle distanze legali. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    È la norma posta a base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 612 c.p.c.

    Regola il ricorso per l'attuazione degli obblighi di fare e non fare; il giudice dell'esecuzione può determinare le modalità attuative dell'obbligo, ma non integrare il titolo di merito.

  • art. 282 c.p.c.

    Non impedisce che capi condannatori accessori di una sentenza siano immediatamente efficaci, quando si tratti di vera accessorietà rispetto a un capo non condannatorio.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'idoneità esecutiva del titolo; la Corte ne esclude la violazione nei termini dedotti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato; la Corte ritiene non decisiva la doglianza perché la condanna accessoria può essere eseguita secondo i limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in connessione alla valutazione delle prove e della situazione di fatto; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la Corte respinge la censura.

  • art. 873 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere che la situazione concreta avrebbe comunque rispettato le distanze legali; la Corte non lo valorizza ai fini dell'accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi ad oggetto la violazione delle distanze legali, la natura costitutiva della domanda non impedisce l'immediata esecutività delle condanne accessorie alla demolizione o all'arretramento, purché tali capi siano meramente dipendenti dall'effetto costitutivo e non assistiti da un nesso sinallagmatico o di corrispettività con esso.
  • Il giudice dell'esecuzione, investito dell'attuazione di un obbligo di fare ex art. 612 c.p.c., può colmare le sole lacune operative del titolo e risolvere le difficoltà materiali dell'esecuzione, ma non può integrare o modificare il contenuto sostanziale della decisione di merito.
  • La determinazione concreta della distanza legale da rispettare tra le costruzioni appartiene al giudice della cognizione che decide sulla tutela reale, non potendo essere rimessa al giudice dell'esecuzione in sede di attuazione coattiva.
  • L'opposizione agli atti esecutivi non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito della pretesa già accolta nel titolo, quando la censura investa solo l'idoneità esecutiva o la concreta attuazione dell'ordine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.