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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04448/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il soggetto destinatario di una pretesa tributaria/para-tributaria ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l’estratto di ruolo, chiedendo l’annullamento della cartella esattoriale presupposta per asserita mancata notifica sia della cartella sia dei verbali di contestazione di infrazioni stradali. Ha inoltre dedotto la prescrizione quinquennale del credito. In primo grado l’opposizione era stata dichiarata inammissibile; in appello il giudice ha ritenuto ammissibile l’azione per difetto di prova della notifica della cartella, ma ha rigettato nel merito ritenendo interrotta la prescrizione da una successiva notifica del 2013. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 100, 2697, 112, 115, 116 e 324 c.p.c., lamentando che il giudice di appello, pur avendo riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione, avrebbe omesso di pronunciare sulla nullità della notifica della cartella e sull’inesistenza del titolo esecutivo presupposto, concentrandosi soltanto sulla prescrizione del credito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di appello, esaminando soltanto la prescrizione, avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di nullità della cartella per difetto di notifica, così violando l’art. 112 c.p.c. Ha inoltre precisato che lo ius superveniens introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che limita l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, non poteva incidere sul caso perché l’ammissibilità dell’opposizione era già stata riconosciuta con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    consente l’opposizione all’esecuzione utilizzata dal debitore per contestare la pretesa azionata tramite estratto di ruolo e cartella presupposta

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire è condizione di ammissibilità dell’azione, ma nel caso non poteva essere rimesso in discussione per effetto della norma sopravvenuta perché l’ammissibilità era già coperta da giudicato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all’onere della prova della notifica della cartella e degli atti interruttivi, ma la decisione si fonda soprattutto sull’omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; è violato quando omette di esaminare la richiesta di nullità della cartella e si limita a decidere su un solo profilo, come la prescrizione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza una specifica autonoma ratio decidendi sviluppata dalla Corte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza una specifica autonoma ratio decidendi sviluppata dalla Corte

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento al giudicato interno sulla questione dell’ammissibilità e dell’assetto delle domande già deciso in appello

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    ha introdotto una limitazione alla diretta impugnazione del ruolo e della cartella notificata invalidamente; la Corte ne esclude l’incidenza nel caso concreto per il limite del giudicato

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    subordina la diretta impugnazione del ruolo e della cartella non validamente notificata alla prova di uno specifico pregiudizio per appalti, pagamenti da pubbliche amministrazioni o perdita di benefici

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato come strumento processuale per dimostrare, in cassazione, il perdurare dell’interesse ad agire quando rilevante

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento della cartella per difetto di notifica integra violazione dell’art. 112 c.p.c., anche se il giudice si sia pronunciato su un diverso profilo, come la prescrizione del credito.
  • L’ammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo, una volta riconosciuta con statuizione passata in giudicato, non può essere rimessa in discussione per effetto di una norma sopravvenuta che limiti l’interesse ad agire.
  • Le disposizioni sopravvenute che limitano la diretta impugnazione del ruolo e della cartella notificata invalidamente incidono sull’interesse ad agire nei giudizi pendenti, ma non possono superare un giudicato già formatosi sul punto.
  • In presenza di contestazione della notifica della cartella o degli atti presupposti, il giudice deve esaminare espressamente tutte le domande e le eccezioni che ne derivano, non potendo arrestarsi alla sola verifica della prescrizione.
  • L’interesse ad agire è una condizione di ammissibilità, ma la sua verifica deve coordinarsi con il giudicato interno formatosi sulle statuizioni già rese nel processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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