Cassazione Civile, Ordinanza n. 08372/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo fiscale presso un consorzio di imprese, da cui emerse che una nota di debito di euro 750.000, emessa dal consorzio, era stata manualmente integrata con l'IVA di euro 150.000 e che tale importo era stato portato in compensazione da una società di persone partecipante al consorzio. L'Ufficio recuperò il credito IVA ritenuto non spettante e irrogò sanzioni sia alla società sia alla consulente che aveva materialmente modificato il documento, contestandole il concorso nell'illecito ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 472/1997. In primo grado la società definì la propria posizione con adesione e pagamento dell'imposta e della sanzione ridotta; la consulente fu invece ritenuta responsabile. In appello, la consulente ottenne l'annullamento degli atti: la CTR ritenne non esaminata la doglianza sulla notifica e, soprattutto, applicò l'art. 11 d.lgs. 472/1997, affermando che il pagamento della sanzione da parte della società avesse effetto liberatorio anche nei confronti della coobbligata. L'Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle regole sul contraddittorio e sul giudicato interno per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società; 2) nullità/motivazione apparente della sentenza d'appello e erronea applicazione dell'art. 11 d.lgs. 472/1997 invece dell'art. 9; 3) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, ritenuto applicabile dalla Corte territoriale; 4) ulteriore violazione delle norme sul concorso di persone nell'illecito e sull'erroneo richiamo dell'art. 11; 5) omesso esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo, il terzo e il quarto, e inammissibile il quinto.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello dell'Agenzia e per la liquidazione delle spese. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata perché fondata su una motivazione solo apparente sul tema della notifica e, soprattutto, su un errato richiamo all'art. 11 d.lgs. 472/1997, non applicabile quando la sanzione è stata irrogata per concorso nell'illecito ex art. 9 d.lgs. 472/1997; è stata inoltre confermata la correttezza dell'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento secondo la disciplina transitoria applicabile al caso.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per il tema del giudicato interno e dei limiti di devoluzione in appello.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla mancata impugnazione di una statuizione favorevole alla società.
Usato per escludere l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari scindibili e per il raddoppio dei termini in presenza di obbligo di denuncia penale.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Non elimina la distinzione civilistica tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti nel processo tributario.
Richiamato nel primo motivo sulla disciplina dell'appello nel processo tributario.
Richiamato per dedurre vizi di motivazione e di valutazione probatoria.
Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo apparente quando manca una reale risposta alla questione decisa.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato nel motivo sull'appello e sulla motivazione della decisione tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura è inammissibile se non denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo valutazioni o argomentazioni.
art. 2, comma 5, d.lgs. n. 218/1997
La società aveva definito la propria posizione con adesione e pagamento dell'imposta e della sanzione ridotta.
Richiamato nel quarto motivo per la disciplina degli istituti deflattivi e per il coordinamento con la normativa sanzionatoria.
Regola il concorso di persone nell'illecito e si applica alla consulente sanzionata per la propria partecipazione alla violazione.
art. 11, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
"il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e nel caso siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, estingue l'obbligazione indicata nel comma 1"
È norma riferita alla solidarietà tra autore della violazione e soggetto nel cui interesse egli ha agito; non si applica alla fattispecie di concorso nell'illecito contestata alla consulente.
art. 11, commi 1 e 4, d.lgs. n. 472/1997
Riguardano un vincolo di solidarietà collegato al rapporto organico o negozialmente sostitutivo tra autore dell'illecito e soggetto interessato, non il concorso di persone.
Richiamato nei motivi sull'applicabilità della disciplina sanzionatoria e dei termini di decadenza.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997
Base della sanzione irrogata in misura pari all'IVA dichiarata e compensata, ritenuta non spettante.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Norma sul raddoppio dei termini di accertamento IVA in presenza di fatti penalmente rilevanti e obbligo di denuncia.
Richiamato per il collegamento tra violazioni tributarie e ipotesi penalmente rilevanti.
art. 12 preleggi
Richiamato nel quarto motivo per l'interpretazione della disciplina applicabile nel tempo.
Richiamato nel quarto motivo, nel quadro delle disposizioni invocate contro la decisione d'appello.
art. 37, commi 24, 25 e 26, d.l. n. 223/2006
Ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento per IRPEF e IVA; si applica ai periodi d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Termini di accertamento per le imposte dirette, raddoppiati in presenza di obbligo di denuncia penale.
La modifica che circoscrive il raddoppio ai casi di denuncia effettivamente presentata non si applica agli atti impositivi già notificati secondo il regime transitorio.
art. 1, commi 130, 131 e 132, l. n. 208/2015
La soppressione del raddoppio non incide sugli atti già notificati per effetto della disciplina transitoria.
Il raddoppio dei termini opera quando emergono fatti che impongono la denuncia penale, a prescindere dalla sua effettiva presentazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 53 Cost.
Richiamato per sostenere la compatibilità del regime sul raddoppio dei termini con i principi costituzionali.
art. 112 Cost.
Richiamato per il quadro dei principi costituzionali applicabili al potere di accertamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario con pluralità di parti, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non sopprime la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti; nelle cause scindibili non sussiste l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti il cui interesse alla partecipazione all'appello sia ormai venuto meno.
- La motivazione è apparente quando la sentenza si limita a evocare una questione senza darvi reale risposta; in tal caso ricorre un vizio di nullità della decisione per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
- L'art. 11 d.lgs. 472/1997 riguarda la solidarietà legata al rapporto tra autore della violazione e soggetto nel cui interesse egli abbia agito; non può essere applicato quando la sanzione sia stata irrogata al soggetto terzo a titolo di concorso nell'illecito ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 472/1997.
- Nel concorso di persone nell'illecito tributario, ciascun concorrente risponde per la propria partecipazione alla violazione secondo l'art. 9 d.lgs. 472/1997, senza che il pagamento della sanzione da parte di un altro soggetto estingua automaticamente la pretesa nei confronti del concorrente, se non ricorrono i presupposti della solidarietà disciplinata dall'art. 11.
- Il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni tributarie penalmente rilevanti opera quando, in base a una valutazione ex ante o 'prognosi postuma', emergano fatti che impongano la denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il procedimento penale giunga a definizione.
- Le successive modifiche normative che limitano o sopprimono il raddoppio dei termini non incidono sugli atti impositivi o sanzionatori già notificati, se la disciplina transitoria ne fa salvi gli effetti.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente di rivalutare elementi istruttori o argomentazioni di merito; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
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