Cassazione Civile, Ordinanza n. 08328/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La destinataria di un decreto prefettizio di espulsione, confermato dal Giudice di pace, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. Sosteneva che, essendo pendente una procedura finalizzata alla richiesta di protezione internazionale, il giudice avrebbe dovuto sospendere l'esecutività del provvedimento espulsivo in attesa dell'esito della procedura, anche se la domanda non era ancora stata formalmente presentata. A tal fine richiamava la normativa nazionale in materia di espulsione e trattenimento degli stranieri e le direttive europee sul rimpatrio e sulla procedura di asilo, assumendo che il richiedente asilo è autorizzato a permanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale e che, quindi, non poteva essere espulsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sull'assenza di una effettiva e seria manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale, ma anche sul carattere meramente dilatorio dell'iniziativa della ricorrente e sulla mancata deduzione di una seria ragione di inespellibilità. Il ricorso, articolato su un presupposto fattuale escluso dal giudice di merito, è stato quindi dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre disposto l'obbligo, per la ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per censurare una decisione senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi e con gli accertamenti di fatto posti a base della sentenza impugnata.
art. 13 D.L. 286/1998
Richiamato quale disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla protezione internazionale e agli effetti della relativa procedura sulla espellibilità.
artt. 7 e 33
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della sospensione dell'espulsione in pendenza della domanda di protezione internazionale; il testo non consente di identificare con certezza il riferimento normativo preciso oltre al richiamo effettuato nel ricorso.
art. 2 e 7 dir. 2008/115/CE
Richiamati dalla ricorrente per sostenere limiti e condizioni del rimpatrio/espulsione dello straniero.
art. 9 dir. 2013/32/UE
Richiamato dalla ricorrente per affermare il diritto del richiedente asilo a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione sulla domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su un presupposto di fatto che il giudice di merito ha espressamente escluso.
- La deduzione della pendenza di una procedura di protezione internazionale non è di per sé sufficiente, in sede di legittimità, se non viene specificamente censurato l'accertamento di merito secondo cui l'iniziativa dello straniero era meramente dilatoria e non espressione effettiva di volontà di chiedere asilo.
- In cassazione il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare indirettamente l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo che la censura investa direttamente la motivazione decisoria rilevante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.
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