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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08326/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da plurime azioni esecutive intraprese da un avvocato sulla base di un decreto ingiuntivo, di una sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione al monitorio e di ordinanze di assegnazione del giudice dell’esecuzione. A seguito di un precedente regolamento di competenza, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo fu riassunta dinanzi al Tribunale di Padova, che accertò un credito del debitore opponente, riconobbe un credito residuo del creditore procedente, operò una compensazione parziale e regolò le spese. In appello il debitore ottenne una pronuncia più favorevole sulla decorrenza degli interessi e sulle spese. Il soccombente propose ricorso per cassazione con due motivi: con il primo dedusse nullità del procedimento e violazione degli artt. 101, 156, 163, 164 e 342 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente ritenuto valida la rinnovazione della citazione in appello, effettuata mediante un atto che si limitava a richiamare l’originaria citazione senza riprodurne integralmente contenuto, motivi di gravame e capi impugnati; secondo il ricorrente, la mancanza di una valida rinnovazione avrebbe imposto la declaratoria di estinzione del giudizio di appello, non la concessione di un ulteriore termine. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, contestò la regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c. e i criteri di quantificazione secondo il d.m. n. 55 del 2014. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l’atto di rinnovazione notificato non conteneva il minimo contenuto necessario della citazione in appello e non poteva essere sanato dal mero rinvio per relationem all’atto originario, sicché la rinnovazione nulla equivale a rinnovazione omessa e non consente un ulteriore termine per rinnovare ancora. Ne è conseguito che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere dichiarato estinto; per effetto di tale vizio processuale la sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello. Ha affermato che la rinnovazione della citazione in appello era nulla perché priva del contenuto minimo necessario e che, ai fini dell’art. 307, comma 3, c.p.c., la rinnovazione nulla equivale a rinnovazione omessa; pertanto il processo di appello avrebbe dovuto essere dichiarato estinto e non poteva essere proseguito. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata eliminata senza rinvio e il controricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate e distratte in favore del difensore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto rituale perché riportava i passi essenziali degli atti processuali e dei documenti rilevanti per la censura proposta.

  • art. 369 c.p.c.

    comma primo, nn. 2 e 3; comma terzo

    L’omessa menzione del deposito degli atti o della richiesta di trasmissione del fascicolo non comporta di per sé improcedibilità; rileva solo la mancanza sostanziale degli atti indispensabili alla decisione.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla dedotta nullità del procedimento.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla dedotta nullità del procedimento.

  • art. 163 c.p.c.

    La citazione in appello deve contenere il minimo contenuto necessario per identificare il bene della vita richiesto e la ragione della domanda; la sua mancanza rende invalida la rinnovazione.

  • art. 164 c.p.c.

    La carenza del contenuto essenziale dell’atto introduttivo determina nullità non sanata dalla sola esistenza di un rinvio per relationem all’atto originario.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello deve indicare motivi di gravame e capi impugnati; il mero rinvio all’atto precedente non integra una valida citazione in appello.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza di nullità processuale e lesione del diritto di difesa.

  • art. 307 c.p.c.

    La rinnovazione nulla equivale a rinnovazione omessa e non consente la concessione di un ulteriore termine per una nuova rinnovazione.

  • art. 382 c.p.c.

    Il vizio processuale ha imposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il giudizio di appello non poteva proseguire.

  • art. 336 c.p.c.

    La regolazione delle spese, essendo accessoria alla sentenza d’appello, è caducata per effetto espansivo interno della cassazione senza rinvio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato nel secondo motivo per contestare i criteri di calcolo del compenso e delle spese legali.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha giustificato la distrazione delle spese in favore del difensore che aveva reso la dichiarazione di antistatarietà.

Massime di principio

  • Quando la citazione in appello è nulla per mancanza del contenuto essenziale, la sua rinnovazione deve essere completa e autonoma: non basta un rinvio per relationem all’atto originario già viziato o incompleto.
  • Ai fini dell’art. 307, comma 3, c.p.c., la rinnovazione nulla equivale alla mancata rinnovazione e non legittima la concessione di un ulteriore termine per rinnovare ancora la citazione.
  • La citazione in appello deve consentire l’immediata individuazione dei capi impugnati e delle ragioni di gravame; in difetto, la notifica non vale a instaurare validamente il contraddittorio.
  • In sede di legittimità, il vizio che renda improseguibile il giudizio di appello comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • L’omissione formale della menzione del deposito o della richiesta di trasmissione del fascicolo non determina improcedibilità se gli atti indispensabili risultano comunque presenti e accessibili nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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