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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08329/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da una serie di verbali di accertamento elevati per accessi in zona a traffico limitato senza previo permesso. L'interessata ha proposto opposizione deducendo che il veicolo utilizzato era integralmente elettrico e quindi, ai sensi dell'art. 7, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, avrebbe dovuto essere ammesso comunque all'accesso libero alle ZTL; ha inoltre contestato la validità di alcuni verbali sostenendo che riguardassero due transiti a breve distanza lungo la stessa strada. Il Comune ha resistito osservando che, al momento degli accessi, non era stata effettuata la preventiva comunicazione della targa alla società incaricata della mobilità urbana, come previsto dalla disciplina comunale. In primo grado l'opposizione è stata accolta per la maggior parte dei verbali, mentre per alcuni è stata dichiarata inammissibile per intervenuto pagamento in misura ridotta; in appello il Tribunale ha riformato la decisione e ha rigettato l'opposizione anche per tutti i verbali. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) illegittimità della previsione comunale che subordinava l'accesso dei veicoli elettrici alla preventiva comunicazione della targa, con richiamo anche al giudicato e alla giurisprudenza sui veicoli dei disabili; 2) nullità dei verbali per mancata indicazione della norma comunale violata e conseguente lesione del diritto di difesa; 3) violazione del giudicato interno, perché il Tribunale aveva rigettato l'opposizione anche sui verbali che il giudice di pace aveva già dichiarato inammissibili per oblazione e tale statuizione non era stata impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la previsione comunale che richiedeva la preventiva comunicazione della targa anche per i veicoli elettrici, perché l'art. 7, comma 9-bis, c.d.s. non attribuisce un diritto assoluto e incondizionato, ma si coordina con il potere pianificatorio-regolatorio del Comune. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura era nuova e non risultava trattata nei gradi di merito né adeguatamente riportata come già dedotta. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che sulle statuizioni di primo grado relative ad alcuni verbali si era formato giudicato interno, non essendo state impugnate, e che il Tribunale aveva erroneamente esteso su di esse il rigetto dell'opposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la Corte, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità dell'originaria opposizione limitatamente ai verbali già definiti per pagamento in misura ridotta. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992

    "i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida"

    La Corte interpreta la norma come collegata al potere pianificatorio-regolatorio del Comune: non attribuisce ai privati un diritto assoluto e incondizionato a entrare in ZTL, ma impone all'ente di favorire l'accesso dei veicoli a minore impatto ambientale secondo modalità organizzative ragionevoli e controllabili.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.l. n. 50/2017, conv. in l. n. 96/2017

    "il comune [...] può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione"

    La Corte lo richiama come indice della possibilità per l'ente locale di regolare l'accesso e la circolazione in contesti territoriali sensibili, anche con misure restrittive o di controllo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma non viene sviluppata una specifica massima autonoma; il suo uso è collegato alle censure sulla prova dell'oblazione e sulla legittimità dei verbali.

  • artt. 112, 115, 116, 324 c.p.c.

    Sono richiamati per sostenere la violazione del giudicato e dei limiti del decisum; la Corte accoglie la censura nella parte in cui il giudice d'appello ha pronunciato oltre il giudicato interno formatosi su alcuni verbali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata indicazione della norma comunale nei verbali, ma la Corte non entra nel merito perché dichiara il motivo inammissibile per novità.

  • art. 383 reg. es. c.d.s.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che impone la menzione della disposizione violata nel verbale; il motivo è però ritenuto inammissibile per novità.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Utilizzato dalla Corte per decidere nel merito dopo la cassazione parziale, senza rinvio, dichiarando l'inammissibilità dell'originaria opposizione limitatamente ad alcuni verbali.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la produzione in memoria di una sentenza asseritamente passata in giudicato potesse valere come rituale produzione documentale nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La disciplina dei veicoli elettrici in ZTL non configura, di per sé, un diritto assoluto di accesso esercitabile senza alcun adempimento: il Comune può prevedere forme organizzative e controlli preventivi, purché coerenti con la finalità di favorire la mobilità a minore impatto ambientale.
  • La comparazione con la disciplina speciale dei veicoli per persone con disabilità non è automaticamente trasferibile ai veicoli elettrici, perché si tratta di regimi normativi differenti, fondati su presupposti e finalità diverse.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio e il ricorrente indichi specificamente dove siano state dedotte in precedenza.
  • Il giudicato interno preclude al giudice d'appello di riesaminare capi della sentenza di primo grado non impugnati: la decisione di secondo grado che travalichi tale perimetro deve essere cassata in parte qua.
  • Quando la cassazione è necessaria solo per correggere una statuizione resa oltre i limiti del devolutum e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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