Cassazione Civile, Ordinanza n. 08335/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Lo straniero ha impugnato davanti al Giudice di pace il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera emesso a seguito di decreto prefettizio di espulsione per mancata presentazione della dichiarazione di presenza. Respinto l’opposizione, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 2, 13 e 14 d.lgs. 286/1998 e all’art. 8 della direttiva 2013/32/UE. In sostanza ha sostenuto che l’autorità non avesse adempiuto all’obbligo di informarlo in modo completo ed effettivo sulla possibilità di chiedere protezione internazionale e di verificare la sua attuale volontà di presentare domanda di asilo. Ha argomentato che un precedente contatto con la polizia, consistente nel mero timbro del passaporto all’ingresso in Italia, non poteva equivalere a valida informativa sulla protezione internazionale, mancando prova che in quell’occasione egli fosse stato effettivamente avvisato, eventualmente con interprete. Ha inoltre censurato il fatto che il foglio notizie non contenesse un’indagine sulla volontà attuale di chiedere asilo, ma solo una formula riferita al fatto di aver o non aver già presentato in passato una domanda di protezione internazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha interpretato l’art. 8 della direttiva 2013/32/UE e l’art. 10-ter T.U.I. nel senso che l’obbligo di fornire informazioni sulla protezione internazionale sorge nelle specifiche ipotesi di rintraccio dello straniero in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera o di sbarco a seguito di salvataggio in mare, cioè al primo ingresso o primo contatto con gli organi preposti ai controlli. Nel caso concreto, lo straniero era entrato regolarmente con passaporto timbrato, era poi uscito dall’Italia, quindi rientrato e aveva svolto attività lavorativa temporanea senza mai chiedere regolarizzazione o asilo; pertanto non ricorrevano i presupposti per l’obbligo informativo invocato. Il ricorso è stato quindi respinto; non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È stato utilizzato come vizio denunciato in cassazione per dedurre la violazione di legge.
artt. 2, 13, 14 d.lgs. 286/1998
Richiamati dal ricorrente come norme violate; la Corte ha però concentrato il decidere sull’art. 10-ter T.U.I. e sul presupposto dell’obbligo informativo.
art. 8 direttiva 2013/32/UE
"qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo"
L’obbligo informativo sussiste solo quando ricorrano le specifiche situazioni previste dalla norma europea, collegate alla presenza ai valichi/frontiere o nei centri di trattenimento con indicazioni del desiderio di chiedere protezione.
"Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare"
L’informativa sulla protezione internazionale va assicurata nelle ipotesi tipiche di primo ingresso/prime operazioni di rintraccio indicate dalla norma; fuori da tali casi non sussiste automaticamente l’obbligo.
art. 11, comma 6, d.lgs. 286/1998
"presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo"
Norma richiamata in sistema per confermare che l’informativa è prevista presso i valichi di frontiera per chi intenda presentare domanda di asilo.
"Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera"
Le informazioni sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito.
Le informazioni, ove necessario con interprete o mediatore culturale, devono essere fornite anche nei centri di accoglienza entro un termine ragionevole e comprendere ulteriori riferimenti utili.
"la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente"
È stata valorizzata per delineare i canali di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Richiamato per la procedura accelerata quando la domanda sia presentata oltre novanta giorni dall’ingresso senza giustificato motivo.
Richiamato in relazione alla disciplina dell’accoglienza e al termine di novanta giorni per la domanda senza giustificato motivo.
art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. 25/2008
Disposizioni di chiusura richiamate per ribadire che le informazioni sono comunque fornite dall’ufficio di polizia che riceve la domanda, anche mediante opuscolo informativo.
Ulteriore richiamo sistematico alla disciplina delle informazioni e dell’assistenza al richiedente protezione internazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’obbligo di informare lo straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale non è generale e indefinito, ma sorge nelle specifiche situazioni tipizzate dal legislatore e dalla normativa euro-unitaria, in particolare al primo ingresso irregolare o in occasione del rintraccio dopo salvataggio in mare.
- Fuori dalle ipotesi tipiche di primo contatto previste dall’art. 10-ter T.U.I., il mero precedente rapporto con l’autorità di frontiera o di polizia non basta, di per sé, a fondare un autonomo obbligo di reiterare l’informativa sull’asilo.
- La censura di mancata informativa è infondata se dagli atti risulta che lo straniero non è stato rintracciato nelle situazioni espressamente contemplate dalla norma e che egli ha avuto successivi contatti con il territorio nazionale senza manifestare alcuna domanda di protezione internazionale.
- Per ravvisare la violazione dell’obbligo informativo non è sufficiente allegare in modo astratto la mancanza di un avviso: occorre che il caso concreto rientri nel perimetro applicativo della disciplina che impone l’informazione e che sia apprezzabile un effettivo collegamento tra quel contatto e il diritto di accesso alla procedura di asilo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08325/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_civile · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08326/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_civile · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08328/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_civile · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08329/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_civile · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08330/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_civile · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08344/2026 del 03/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →