Cassazione Civile, Ordinanza n. 08325/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un provvedimento amministrativo di revisione della patente di guida per esaurimento dei punti. L'interessata sosteneva che la decurtazione dei punti le fosse stata comunicata cumulativamente e non di volta in volta, con conseguente pregiudizio per la possibilità di frequentare i corsi di recupero. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado, la parte ha proposto appello; il Tribunale, rilevata la mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive, ha cancellato la causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del giudizio. L'appellante ha quindi chiesto la riassunzione del processo, ma l'istanza è stata rigettata perché non ammessa in caso di estinzione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione degli artt. 307, comma 1, 181 e 309 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto adottare provvedimenti distinti e che fosse possibile la riassunzione del processo cancellato dal ruolo; (2) violazione dell'art. 126-bis cod. strada e dell'art. 6 d.m. 29 luglio 2003, per avere l'amministrazione comunicato cumulativamente la perdita dei punti anziché progressivamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel regime vigente, la cancellazione della causa dal ruolo nei casi di mancata comparizione disciplinati dagli artt. 181 e 309 c.p.c. determina ex lege l'estinzione del processo, indipendentemente dalla forma del provvedimento adottato; di conseguenza, non opera la riassunzione prevista dall'art. 307, comma 1, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'estinzione del giudizio di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, sicché la censura sul merito del provvedimento amministrativo non era più esaminabile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Amministrazione; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
nel regime vigente non è applicabile la riassunzione dopo l'estinzione conseguente alla cancellazione dal ruolo per mancata comparizione nelle ipotesi considerate dagli artt. 181 e 309 c.p.c.
se nessuna parte compare alla nuova udienza fissata dopo la prima, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo; la cancellazione produce l'effetto estintivo ex lege
la disciplina della mancata comparizione alle udienze successive alla prima richiama quella dell'art. 181 c.p.c.; si applica anche alle controversie soggette al rito del lavoro
l'opposizione al provvedimento amministrativo in esame è assoggettata al rito del lavoro
la disciplina dell'inattività delle parti del codice di procedura civile si applica anche alle controversie di lavoro, nonostante la specialità del rito
richiamato come fattispecie in cui la cancellazione dal ruolo comporta espressamente l'estinzione del processo
anche la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della citazione conduce alla cancellazione dal ruolo e all'estinzione del processo
l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo modifiche degli effetti prodotte nel procedimento estinto
art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992
invocato dalla ricorrente per sostenere che la perdita dei punti debba essere comunicata singolarmente e non cumulativamente
art. 6 d.m. 29 luglio 2003
richiamato in combinazione con l'art. 126-bis cod. strada sul sistema di comunicazione della decurtazione punti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel vigente sistema processuale, quando la mancata comparizione delle parti nelle ipotesi previste dagli artt. 181 e 309 c.p.c. determina la cancellazione della causa dal ruolo, l'estinzione del processo opera automaticamente per legge: il contenuto formale del provvedimento del giudice non incide sull'effetto estintivo.
- La cancellazione dal ruolo nei casi di diserzione dell'udienza e la dichiarazione di estinzione non sono provvedimenti distinti quanto agli effetti, sicché non può ritenersi necessaria una scansione formale separata per produrre l'estinzione.
- Quando il processo è estinto in appello, il gravame si chiude e la sentenza impugnata passa in giudicato, con conseguente inammissibilità di censure che presuppongano la prosecuzione del giudizio di secondo grado.
- L'eventuale questione di merito relativa all'atto amministrativo impugnato non può essere esaminata in cassazione se l'impugnazione di appello è ormai estinta e il primo motivo, volto a contestare l'estinzione, è infondato.
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