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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32271/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria a un’istanza di rimborso presentata il 24 aprile 2014 da una società, incorporante di altra società, per ottenere gli ulteriori interessi maturati su un credito IRPEG 1993 già riconosciuto e in parte rimborsato. L’Ufficio aveva liquidato il capitale e gli interessi fino al 31 dicembre 2007; la società pretendeva il pagamento degli interessi maturati dal 1 gennaio 2008 al 20 ottobre 2010, invocando il tasso previsto dalla l. n. 244/2007. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile la prescrizione decennale. La CTR aveva poi parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia, limitando comunque il diritto agli interessi fino al 28 gennaio 2009, data di abrogazione della norma che prevedeva il tasso invocato. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sul processo tributario e della disciplina sostanziale richiamata, sostenendo che la pretesa si fondava su una disposizione non più vigente al momento dell’istanza e che, in ogni caso, la domanda era tardiva per decadenza biennale decorrente dal rimborso del capitale e degli interessi già effettuato il 20 ottobre 2010; con il secondo motivo ha denunciato la violazione della norma che prevedeva il tasso di interesse, lamentando che la CTR aveva riconosciuto cumuli di interessi già corrisposti e ulteriori interessi ultradecennali.

La decisione

La Corte ha accolto nei limiti il primo motivo, ritenendo fondata la censura relativa alla tardività dell’istanza di rimborso degli ulteriori interessi: dopo il rimborso avvenuto il 20 ottobre 2010, la domanda proposta solo il 24 aprile 2014 era soggetta alla decadenza biennale prevista per la restituzione di tributi, interessi e accessori non dovuti. Ha invece ritenuto infondata la doglianza sulla perdurante efficacia della norma poi abrogata, affermando che l’abrogazione non elimina gli effetti della disposizione per i rapporti sorti anteriormente, salvo espressa retroattività. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell’originaria richiesta di rimborso relativa agli ulteriori interessi. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992

    "Il ricorso può essere proposto avverso[...] il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti"

    Consente l’impugnazione del diniego tacito di rimborso degli interessi; nel caso concreto il rimborso dell’ulteriore quota di interessi era però tardivamente richiesto e quindi non azionabile.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"

    Per la domanda di rimborso degli ulteriori interessi operava la decadenza biennale decorrente dal pagamento/rimborso del 20 ottobre 2010; l’istanza del 24 aprile 2014 era quindi tardiva.

  • art. 9, comma 2, d.l. n. 185/2008

    Ha abrogato le disposizioni della l. n. 244/2007 che prevedevano il tasso di interesse invocato, con efficacia dal 28 gennaio 2009.

  • art. 1, commi 139 e 140, l. n. 244/2007

    Norma applicabile ai rapporti anteriori all’abrogazione; la Corte ne riconosce la perdurante efficacia per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 28 gennaio 2009, ma nel caso concreto la pretesa è stata comunque dichiarata inammissibile per tardività.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    "La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo"

    L’abrogazione non elimina automaticamente gli effetti della norma per i rapporti pregressi, salvo diversa previsione legislativa.

  • art. 3 l. n. 212/2000

    "Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 (norme interpretative), le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"

    Le disposizioni tributarie, salvo eccezioni, non operano retroattivamente; la norma abrogata può continuare a regolare rapporti sorti prima dell’abrogazione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il limite temporale del controllo formale/cartolare non incide sul termine di prescrizione del credito, né limita il diritto del contribuente al rimborso quando il credito sia già consolidato.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato come non applicabile alla fattispecie del credito già esposto in dichiarazione; non era necessaria un’apposita istanza ai fini del rimborso del credito principale.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione del credito per interessi decorre dal momento in cui il credito è divenuto certo e liquido, cioè dal suo riconoscimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale; non incide sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • L’abrogazione di una norma non ne elimina gli effetti sui rapporti sorti anteriormente, salvo che la legge disponga espressamente in senso retroattivo; nei rapporti pregressi continua a operare la disciplina vigente al momento del sorgere del rapporto o del fatto generatore.
  • Quando il contribuente abbia già esposto in dichiarazione un credito d’imposta, il diritto al rimborso del credito riconosciuto si soggiace, in via ordinaria, alla prescrizione decennale decorrente dal consolidamento del credito, non alla decadenza prevista per diverse ipotesi di rimborso.
  • La prescrizione del credito per interessi da ritardato rimborso delle imposte non è incisa dai termini previsti per il controllo formale della dichiarazione, poiché tali termini disciplinano i poteri dell’Amministrazione e non comprimono il diritto sostanziale del contribuente.
  • Il diritto alla restituzione di interessi o accessori non dovuti, quando non vi sia una disciplina speciale diversa, resta soggetto alla decadenza biennale prevista dal processo tributario; una domanda proposta oltre tale termine è inammissibile.
  • In materia tributaria, il giudice deve distinguere tra la persistenza sostanziale della norma applicabile al rapporto e la tempestività processuale della domanda di rimborso: la sopravvivenza della base normativa non sana una richiesta ormai decaduta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaNullità

Testo integrale

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