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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32170/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita che le parti avevano poi inteso risolvere consensualmente mediante una scrittura nella quale si prevedeva che la somma versata a titolo di caparra confirmatoria sarebbe stata trattenuta dalla promittente venditrice in vista della futura stipula di un nuovo preliminare; il nuovo preliminare però non veniva stipulato. Il promissario acquirente sosteneva che vi fosse inadempimento della controparte e chiedeva la declaratoria di legittimità del proprio recesso con condanna al doppio della caparra, oppure, in subordine, la risoluzione del preliminare e la restituzione della caparra con risarcimento del danno; con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. chiedeva anche di accertare la risoluzione consensuale del preliminare. La controparte chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità del proprio recesso e del diritto a trattenere la caparra. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata di risoluzione consensuale del primo preliminare, ritenendo che la convenuta non avesse proposto una domanda riconvenzionale riferita al secondo preliminare; la Corte d'appello, invece, ha ritenuto unitario il rapporto e ha accolto il gravame della convenuta, rigettando le domande dell'attore e riconoscendo il diritto della stessa a trattenere la caparra. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse qualificato le domande senza adeguati riscontri e che il giudice di primo grado si fosse limitato ad accertare d'ufficio un fatto estintivo; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse deciso sulla legittimità dei recessi e sull'inadempimento sulla base di fatti non provati, ma solo allegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la motivazione apparente perché la Corte d'appello aveva svolto un ragionamento articolato e intellegibile sulla qualificazione delle domande, richiamando il principio secondo cui il vizio ricorre solo quando la motivazione non consenta di percepire l'iter logico della decisione; ha inoltre rilevato che la censura ex art. 112 c.p.c. non era sviluppata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché, sotto l'apparente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente mirava in realtà a contestare l'accertamento di merito circa gli impedimenti alla stipulazione del definitivo e la posizione dei soggetti titolari di prelazione, accertamento riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. come parametro della motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la motivazione della Corte d'appello non era apparente.

  • art. 111 Cost.

    Usato come parametro costituzionale del dovere di motivazione; non è stato ravvisato alcun deficit motivazionale rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata considerata priva di specifico sviluppo nel motivo e quindi non scrutinabile.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di nullità processuale; nel caso concreto non è stato ravvisato il vizio denunciato.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per le denunce di violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette in realtà a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è stata dedotta per contestare l'utilizzo di fatti ritenuti non provati; la Corte ha chiarito che la doglianza mirava a contestare l'accertamento di merito, non sindacabile in cassazione se motivato.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché, sotto la veste della violazione dei criteri di valutazione delle prove, si chiedeva un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria con cui l'attore aveva chiesto di accertare la risoluzione consensuale del preliminare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non renda percepibili le ragioni della decisione e non consenta il controllo sull'iter logico seguito; non è configurabile quando la motivazione, pur sintetica, sia articolata e intellegibile.
  • La deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una censura specifica e sviluppata; non è sufficiente un richiamo meramente formale nel motivo di ricorso.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando, sotto l'apparente denuncia di violazione delle regole di prova, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di appello.
  • L'accertamento degli impedimenti alla stipulazione di un contratto definitivo e della ricostruzione dei fatti di causa spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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