Cassazione Civile, Ordinanza n. 32169/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti in favore dell'associazione, relativi alla fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione e ad interventi di manutenzione. In opposizione al decreto, il Tribunale ha condannato l'opponente al pagamento di una somma minore, ritenendo non provato un asserito pagamento in contanti di euro 99.995 fondato su quietanze disconosciute, poiché non era stata proposta tempestiva istanza di verificazione; ha inoltre ritenuto generica l'eccezione di inadempimento dell'appaltatore, superata comunque dal collaudo finale dell'impianto. In cassazione l'associazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 216 c.p.c. e omessa pronuncia sull'istanza di verificazione implicita delle scritture disconosciute, sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato l'orientamento per cui la richiesta di verificazione può anche essere implicita; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c., degli artt. 1460 e 1667 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e di altre norme processuali, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avesse qualificato come non specifico il motivo di gravame sull'inadempimento, senza considerare che esso investiva la ritenuta genericità dell'eccezione svolta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la verifica delle scritture disconosciute solo per mancata formale proposizione dell'istanza, senza esaminare se questa fosse stata formulata implicitamente. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la ricorrente non aveva censurato l'ulteriore autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sul rilievo che le criticità dell'opera risultavano comunque superate dal collaudo finale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 216 c.p.c.
L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita e il giudice deve verificare se dagli atti emerga una richiesta non formale ma inequivoca di accertamento dell'autenticità.
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello deve colpire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una ratio autonoma non viene specificamente censurata, la doglianza è inidonea a superare la decisione.
art. 112 c.p.c.
Il motivo è stato richiamato in relazione al dedotto vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata attinenza a una ratio decidendi autonoma.
art. 1460 c.c.
Richiamato quale norma invocata dall'opponente in tema di eccezione di inadempimento, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio di diritto nel caso concreto.
art. 1667 c.c.
Richiamato quale norma invocata in tema di difformità e vizi dell'opera nell'appalto, ma la decisione non si fonda su una sua interpretazione sostanziale autonoma.
artt. 156, 164 e 261 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo, essendo la censura dichiarata inammissibile.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state proposte per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma solo il primo motivo è stato accolto.
Massime di principio
- La richiesta di verificazione di una scrittura privata disconosciuta non richiede necessariamente una formula sacramentale: può risultare anche implicitamente dalla condotta processuale della parte, quando questa insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento.
- Il giudice di merito non può limitarsi a rilevare la mancata proposizione formale dell'istanza di verificazione senza accertare se dagli atti emerga un'implicita domanda di verificazione o elementi processuali sufficienti a fondare tale accertamento.
- Nel giudizio di appello, per superare la decisione impugnata occorre censurare tutte le rationes decidendi autonome poste a base della pronuncia di primo grado o di appello; la mancata impugnazione anche di una sola ratio autonoma rende la censura inidonea e determina l'inammissibilità del motivo.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio autonoma non attaccata specificamente, la deduzione di violazioni di legge o di omesso esame di fatti decisivi non è sufficiente a ottenere la cassazione della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32166/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32167/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32168/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32170/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32171/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32172/2022 del 02/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →