Cassazione Civile, Ordinanza n. 32167/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori edili. L'appaltatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo; la committente si era opposta deducendo, da un lato, l'insussistenza o l'inesatta prova della corrispondenza tra lavori eseguiti, prezzi fatturati e condizioni pattuite, e, dall'altro, l'esistenza di vizi e difetti dell'opera, con conseguente eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. La corte d'appello, in parziale riforma, aveva rideterminato il credito dell'appaltatore detraendo i costi di ripristino e aveva riconosciuto interessi moratori sul residuo. Con il ricorso per cassazione la società committente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2719 c.c. e 115 e 215 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non contestate la corrispondenza dei prezzi in fattura e la reale esecuzione delle opere, nonostante la formale contestazione svolta nell'opposizione e in una missiva richiamata agli atti; 2) violazione degli artt. 1224 e 1460 c.c., perché, avendo legittimamente opposto l'inadempimento dell'appaltatore, non avrebbe potuto essere considerata in mora né tenuta agli interessi moratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur evocando norme sulla contestazione dei documenti e sull'uso delle prove, la censura mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di merito sull'effettiva esecuzione dei lavori e sulla pattuizione del compenso, attività sottratta al controllo di legittimità salvo omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., qui non dedotto in modo corretto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: è vero che chi sospende legittimamente il pagamento per inadempimento altrui non è in mora e non deve interessi ex art. 1224 c.c.; tuttavia, nel contratto di appalto il rifiuto del pagamento per vizi dell'opera è legittimo solo se conforme a buona fede e proporzionato all'entità delle difformità. Poiché la corte d'appello aveva accertato in fatto la sproporzione tra il credito sospeso e il costo dei ripristini, l'eccezione di inadempimento era stata ritenuta contraria a buona fede e non idonea a escludere gli interessi sul residuo dovuto. La ricorrente è stata anche condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la copia del contratto prodotta dalla controparte; la Corte non ne fa applicazione autonoma, perché reputa la doglianza sostanzialmente diretta a censurare la valutazione di merito delle prove.
art. 115 c.p.c.
Evocato per sostenere che i fatti non potevano ritenersi non contestati; la Corte ribadisce che la valutazione della non contestazione e delle prove appartiene al merito.
art. 215 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2719 c.c. per contestare la valenza probatoria della documentazione; la Corte non accoglie la censura perché attiene alla ricostruzione del fatto.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Invocato per la nullità della sentenza; la Corte osserva che la critica è in realtà di merito e non integra il vizio dedotto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Indicato come unico possibile rimedio per censurare l'omesso esame di fatti storici decisivi; nel caso concreto tale vizio non risulta correttamente dedotto.
art. 1224 c.c.
La Corte ribadisce che gli interessi moratori presuppongono la mora del debitore, ma esclude che l'eccezione ex art. 1460 c.c. operi quando sia contraria a buona fede.
art. 1460 c.c.
L'eccezione di inadempimento è ammissibile solo se il rifiuto di pagare non sia contrario a buona fede e sia proporzionato all'inadempimento altrui.
art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002
È richiamato per il tasso degli interessi moratori applicato dalla corte territoriale sul residuo credito dovuto.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La Corte ricorda che in cassazione si controlla solo l'esistenza di una motivazione effettiva, non la sua sufficienza in termini di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l'apprezzamento del materiale istruttorio e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudice di merito, sindacabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La deduzione del vizio motivazionale richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia mal valutato elementi di prova o documenti.
- Nel contratto di appalto, il committente può opporre l'eccezione di inadempimento per vizi dell'opera solo se il rifiuto di pagare sia conforme a buona fede e proporzionato all'entità delle difformità riscontrate.
- Se l'eccezione di inadempimento è esercitata in modo sproporzionato rispetto al costo necessario per eliminare i vizi, essa è contraria a buona fede e non esclude l'obbligo di corrispondere il residuo prezzo né il maturare degli interessi moratori sulla somma dovuta.
- L'assenza di mora ai fini dell'art. 1224 c.c. opera solo quando la sospensione del pagamento sia legittima; non opera quando il rifiuto di adempiere sia ingiustificato o contrario a buona fede.
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