Cassazione Civile, Ordinanza n. 32166/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per transito non autorizzato in zona a traffico limitato, notificato all’estero a mezzo posta a una cittadina residente in Germania. Il giudice di merito aveva ritenuto nulla, e non inesistente, la notificazione e aveva quindi reputato sanato il vizio per effetto della tempestiva opposizione; aveva inoltre escluso l’invalidità della notifica postale richiamando la disciplina convenzionale e unionale. Con il ricorso per cassazione la destinataria ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla notificazione: da un lato sostenendo che, trattandosi di notifica di atto amministrativo a cittadina tedesca, la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata in Italia, e la riserva apposta dalla Germania renderebbero giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta, non sanabile ex art. 156 c.p.c.; dall’altro contestando l’applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007, assunto come non riferibile agli atti amministrativi, e ribadendo che per le notifiche verso residenti in Germania opererebbe il divieto convenzionale della notifica postale.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato i principi già affermati dalle Sezioni Unite: il verbale di accertamento per violazione del codice della strada, in quanto atto amministrativo, non rientra nell’ambito del Regolamento CE n. 1393/2007; per il cittadino tedesco residente in Germania la notifica diretta a mezzo posta, in forza della riserva tedesca alla Convenzione di Strasburgo del 1977, è viziata da nullità e non da inesistenza. Tuttavia, nel caso concreto, la ricorrente aveva proposto opposizione entro il termine di legge decorrente dalla notificazione ricevuta, sicché la nullità doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disposizione violata dal transito non autorizzato in ZTL, costituente il presupposto del verbale di accertamento.
art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689
La tempestiva e rituale opposizione al verbale può incidere sul vizio di notificazione, quando sia proposta nei termini utili.
art. 18, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689
La notificazione del verbale è eseguita nelle forme dell’art. 14, con richiamo alle modalità del codice di rito.
art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689
Norma richiamata per le modalità della notificazione degli atti sanzionatori.
La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, ossia dalla conoscenza legale dell’atto e dalla possibilità di difesa tempestiva.
Disciplina la notificazione del verbale di accertamento delle violazioni al codice della strada.
Regolamento CE n. 1393/2007
Non si applica agli atti amministrativi, perché esclude la materia fiscale, doganale e amministrativa dal proprio ambito di applicazione.
Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
Rileva per la notificazione di documenti in materia amministrativa, ma la sua operatività può essere esclusa dalla riserva formulata dallo Stato destinatario.
L. 21 gennaio 1983, n. 149
Legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo richiamata nel ragionamento della Corte.
art. 11 Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
Consente la notificazione diretta a mezzo posta dei documenti amministrativi, salvo riserve dello Stato interessato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La notificazione del verbale di accertamento di una violazione del codice della strada a un soggetto residente in altro Stato membro va verificata alla luce della disciplina speciale applicabile agli atti amministrativi e delle eventuali riserve formulate dallo Stato di destinazione.
- Il Regolamento CE n. 1393/2007 non si applica alla notificazione di atti amministrativi rientranti nell’esercizio di pubblici poteri, essendo limitato agli atti giudiziari ed extragiudiziari nelle controversie civili o commerciali.
- Quando la notificazione del verbale è viziata ma il destinatario propone opposizione tempestiva nei termini di legge, il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo, poiché l’atto ha comunque realizzato la conoscenza legale necessaria alla difesa.
- Se l’opposizione è proposta oltre il termine decorrente dalla notificazione viziata, la sanatoria non opera e la contestazione può investire unicamente l’invalidità della notifica, con conseguente necessità per l’amministrazione di dimostrare la tempestività dell’esercizio del potere sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32167/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32168/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32169/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32170/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32171/2022 del 02/11/2022
- ordinanza_civile · 2 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32172/2022 del 02/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →