Cassazione Civile, Ordinanza n. 32171/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo notificato, secondo quanto riportato, a mani dell'anziana madre convivente della destinataria. La destinataria ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sostenendo di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per ragioni non meglio precisate e invocando, a sostegno della tardività non imputabile, la possibilità di provare per presunzioni ex art. 2729 c.c. la ricorrenza del caso fortuito. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 650 c.p.c.; 2) error in procedendo e nullità per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso in radice la prova presuntiva e avesse omesso lo scrutinio degli indizi offerti per dimostrare il caso fortuito che avrebbe impedito la tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse escluso la prova presuntiva in astratto, ma avesse rilevato in concreto che la parte opponente si era limitata ad affermare di non avere conosciuto il decreto per ragioni indeterminate, senza individuare compiutamente il caso fortuito e senza spiegare il nesso causale tra gli elementi allegati e la tardiva conoscenza dell'atto. Conseguentemente sono state poste le spese del giudizio a carico della ricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione tardiva è esperibile solo se la parte dimostra che la mancata tempestiva opposizione dipende da caso fortuito o forza maggiore che abbia impedito la conoscenza del decreto ingiuntivo nei termini; non basta un'allegazione generica e indeterminata.
La prova presuntiva è astrattamente utilizzabile anche per dimostrare il caso fortuito, ma occorre che gli indizi siano specificamente dedotti e consentano di ricostruire il fatto impeditivo e il nesso causale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge, ma nel caso concreto la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso dedotto per nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha escluso la denunciata motivazione apparente.
La ricorrente lo ha evocato per denunciare omessa pronuncia o motivazione meramente apparente, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata nei fatti perché la decisione di merito aveva affrontato il tema del caso fortuito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, richiamato per effetto del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il caso fortuito o la forza maggiore che giustificano la tardiva conoscenza devono essere allegati e provati in modo specifico; non è sufficiente una deduzione generica di mancata conoscenza dell'atto.
- La prova per presunzioni è ammissibile anche per dimostrare il fatto impeditivo rilevante ai fini dell'art. 650 c.p.c., ma gli elementi indiziari devono essere concreti, pertinenti e idonei a fondare il nesso causale tra gli indizi e la mancata tempestiva conoscenza.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la questione decisiva e abbia spiegato, anche sinteticamente, perché gli elementi allegati non siano sufficienti a integrare il presupposto richiesto dalla legge.
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