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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30286/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del 30/11/2024 che aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per plurimi reati (tra cui violazioni degli artt. 73 d.P.R. 309/1990, detenzione e fabbricazione di armi, detenzione di munizioni). Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa perché il proprio difensore non aveva potuto visionare preventivamente il fascicolo processuale in quanto la Cancelleria non avrebbe trasmesso gli atti in formato digitale prima dell'udienza di convalida

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Cancelleria avesse comunicato tempestivamente che gli atti erano cartacei e disponibili per la consultazione in Tribunale; il ricorrente non ha allegato di non aver potuto accedere al fascicolo cartaceo né aveva chiesto un termine a difesa. Inoltre, al momento dei fatti era vigente il decreto ministeriale n. 217/2023 che rendeva facoltativo il deposito del fascicolo digitale (art. 3, commi 1 e 7) fino al 31/12/2024, termine poi prorogato dal decreto ministeriale n. 206/27.12.2024. Per questi motivi la mancata trasmissione telematica non integra di per sé una lesione del diritto di difesa. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e a versare, in via equitativa e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, la somma di euro 3.000,00

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Richiamata come norma contestata a carico del ricorrente (reati relativi agli stupefacenti). La Corte non ha svolto valutazioni di merito sulla norma, la cita solo come capo d'imputazione

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Citata come un altro capo d'imputazione; nessuna interpretazione sostanziale operata dalla Corte nel provvedimento impugnato

  • Legge n. 110 del 1975, art. 23, comma 2

    Richiamata in relazione alla fabbricazione di pistole prive di matricola. Nel provvedimento la norma è evocata a titolo di capo d'imputazione senza ulteriore interpretazione

  • Legge n. 895 del 1967, art. 2

    Citata per il reato di detenzione di armi (capo D). Nessuna valutazione interpretativa autonoma compiuta dalla Corte nel motivo processuale

  • Codice penale, art. 697

    Richiamato in relazione alla detenzione di munizioni; utilizzato come riferimento normativo per il capo d'imputazione, senza approfondimenti interpretativi nel provvedimento

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38

    Richiamato in connessione con l'art. 697 cod. pen.; citazione normativa per il capo relativo alle munizioni

  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 58, comma 1

    Richiamato come norma collegata al capo di detenzione di munizioni; nessuna interpretazione peculiare dal testo

  • Decreto ministeriale n. 217 del 2023, art. 3, commi 1 e 7

    Interpretato dalla Corte come norma che, fino al 31/12/2024, prevedeva un "doppio binario" e la facoltatività del deposito del fascicolo digitale per gli atti diversi dalle richieste di archiviazione; da ciò la Corte ha tratto la conclusione che l'assenza di trasmissione telematica non integrava automaticamente una lesione del diritto di difesa

  • Decreto ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024

    Rilevato come provvedimento che ha ulteriormente prorogato i termini relativi all'obbligo del deposito digitale, rafforzando la tesi della facoltatività temporanea del deposito telematico

  • Codice di procedura penale, art. 111-bis

    Norma di principio richiamata quale parametro che il decreto ministeriale derogava temporaneamente in relazione al deposito digitale; la Corte ha ritenuto lecita la deroga amministrativa temporanea

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Invocata per esprimere il principio che, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può determinare equitativamente la somma da far versare; applicata per fissare l'importo di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La mancata ricezione telematica degli atti non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa se gli atti sono disponibili in forma cartacea e il difensore non dimostra l'impossibilità di accedervi
  • Quando gli atti sono depositati solo in forma cartacea, il difensore deve specificamente dedurre e provare l'impossibilità di consultazione e, se necessario, chiedere un termine a difesa per ovviare a disfunzioni amministrative
  • I decreti ministeriali che prevedono una fase transitoria con "doppio binario" (digitale e cartaceo) legittimano la facoltatività del deposito telematico fino al termine stabilito: la mancata telematizzazione nel periodo transitorio non può essere automaticamente considerata causa di nullità o lesione dei diritti
  • Nei ricorsi processuali manifestamente infondati o inammissibili trova applicazione l'onere di sostenere le spese (art. 616 c.p.p.), ma il giudice può, anche in assenza di colpa grave, determinare equitativamente un contributo per le spese secondo i criteri della giurisprudenza costituzionale
  • Per tutelare il diritto di difesa in caso di problemi amministrativi o informatici è opportuno che il difensore: 1) documenti tempestivamente la richiesta di copia degli atti e le eventuali comunicazioni della Cancelleria; 2) richieda esplicitamente un termine a difesa se l'accesso al fascicolo è impedito; 3) alleghi prova dell'impossibilità materiale di consultazione

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