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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30225/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che le aveva confermate responsabili, in concorso, del reato di violazione di sigilli (art. 349, comma 2, c.p.) e le aveva condannate a pena detentiva ridotta per il rito abbreviato. I motivi di ricorso contestavano la mancata valutazione/erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali a loro favore, l'errata applicazione del principio di imputazione (attribuzione 'oggettiva' della responsabilità in qualità di custode senza prova del dolo), l'insufficienza della prova del dolo in capo alla custode, il rigetto richieste di rinnovazione istruttoria in appello (testimonianza di Scifo e perizia sullo stato dei luoghi), vizi di motivazione per rinvio per relationem alla motivazione di primo grado e questioni sulla prescrizione del reato edilizio (capo a) e sul computo dei termini di prescrizione del reato di violazione di sigilli (capo b). Cuccia ha altresì censurato l'ordine di demolizione subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha condiviso la valutazione che il reato residuo per cui vi era condanna (art. 349, comma 2, c.p.) era comunque estinto per prescrizione alla data della decisione di cassazione. Pur ritenendo corretta e sufficientemente motivata la ricostruzione circa gli elementi oggettivi e soggettivi del reato da parte della Corte territoriale, la Corte ha dichiarato che, considerata la data di consumazione (6 febbraio 2015) e la sospensione dei termini, la prescrizione si è perfezionata successivamente all'impugnata sentenza; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Inoltre la Corte ha osservato che, in linea di principio, non è legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva quando la condanna riguarda esclusivamente la violazione di sigilli; tale motivo di Cuccia è stato assorbito e comunque ritenuto fondato. I richiami delle difese a vizio di motivazione e a carenza probatoria sono ritenuti, in massima parte, inammissibili o infondati in questa sede per i limiti di sindacabilità del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 349 c.p.

    punisce chi, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro o ad altro vincolo reale, elude l'obbligo di conservarla intatta; la giurisprudenza ritiene necessaria la prova del dolo per la responsabilità del custode, evitando forme di responsabilità oggettiva; il custode ha un "obbligo di attivazione" (misure preventive e tempestiva informazione all'autorità) e, se tale obbligo è violato in termini macroscopici, può configurarsi dolo anche eventuale

  • art. 350 c.p.

    prevede l'agevolazione colposa (o responsabilità meno grave) per il caso in cui la condotta sia colposa; serve a distinguere fattispecie colpose da quella dolosa dell'art. 349

  • art. 603 c.p.p.

    regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: ammissibile solo nei casi previsti; il giudice può disporre rinnovazione se non è in grado di decidere allo stato degli atti; nel rito abbreviato d'appello la rinnovazione è eccezionale e la richiesta può essere rigettata se la prova non è ritenuta assolutamente necessaria

  • art. 606 c.p.p.

    indica i motivi di ricorso per cassazione (errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione); la Corte ricorda i limiti di sindacabilità delle valutazioni probatorie in cassazione

  • art. 533 c.p.p.

    norma sulla motivazione della decisione; le censure per mancata o insufficiente motivazione sono soggette ai limiti di ammissibilità previsti per la cassazione

  • art. 159 c.p.

    riguarda gli effetti della sospensione del termine di prescrizione: la Corte ha fatto il computo della prescrizione tenendo conto dei periodi di sospensione indicati

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    norma che disciplina l'ordine di demolizione per violazioni edilizie; la Corte osserva che l'ordine di demolizione è previsto per ipotesi diverse rispetto al reato di violazione di sigilli e che la demolizione non è strumento diretto di rieducazione in relazione a quel reato

  • art. 192 c.p.p.

    disciplina i criteri di valutazione della prova; la Corte ricorda che la deduzione di violazione di tale norma non è sempre ammissibile in cassazione se non qualificata nei modi previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 157 c.p.

    norma richiamata nelle doglianze sulla determinazione del dies a quo e sulla prescrizione; la Corte valuta il termine di consumazione per il corretto computo dei termini estintivi

Massime di principio

  • La responsabilità penale del custode di una cosa sottoposta a sequestro per la violazione dei sigilli richiede la prova del dolo (anche eventuale); la sola nomina a custode non determina automaticamente responsabilità oggettiva.
  • Il custode ha un "obbligo di attivazione": deve porre in essere misure preventive e, se i sigilli vengono violati da terzi, deve tempestivamente informare l'autorità; l'assenza di concreta e oggettiva attività difensiva può essere valorizzata come indice di dolo eventuale.
  • In sede di appello la rinnovazione dell'istruttoria è eccezionale, specialmente nel rito abbreviato: il giudice può rigettare richieste di prove nuove quando ritiene di poter decidere allo stato degli atti; il rigetto è sindacabile in cassazione solo se la motivazione appare manifestamente carente.
  • La prescrizione va computata con attenzione al momento di consumazione del reato (per i reati edilizi il dies a quo è la data in cui l'opera è concretamente ultimata e funzionale) e tenendo conto di eventuali sospensioni dei termini; in caso di incertezza sul momento di consumazione va applicato il principio in dubio pro reo quanto alla causa estintiva.
  • Non è legittimo subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva quando la condanna riguarda esclusivamente la violazione di sigilli; la misura demolitoria è disciplinata specificamente nell'ambito delle fattispecie edilizie e non costituisce misura accessoria automatica del reato di cui all'art. 349 c.p.
  • In cassazione non è pienamente consentito rimettere in discussione la valutazione globale delle prove fatta dai giudici di merito salvo i vizi di legge e di motivazione espressamente consentiti dall'art. 606 c.p.p.; doglianze generiche sulla valutazione probatoria sono spesso inammissibili.

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