Cassazione Penale, Sentenza n. 30233/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Masi impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 14/10/2024 che, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa ascritto (artt. 110, 640 c.p.; fatti ad agosto 2014 - aprile 2015), ma aveva confermato le statuizioni civili di condanna al risarcimento nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. La fattispecie descriveva la coimputata Piera Stanizzi quale autrice materiale di artifici e raggiri consistiti nella comunicazione di un numero di ore di servizio di gran lunga superiore a quello effettivamente prestato dal De Masi, con conseguente indebita percezione di somme (circa 40.000 euro). De Masi deduceva che la conferma delle statuizioni civili fosse illegittima: a) contestava di essere stato ritenuto responsabile senza prova del suo apporto materiale o morale alla frode, sostenendo che fosse solo un beneficiario; b) rilevava che l'ulteriore vantaggio consistente in un punteggio maggiore nelle graduatorie non aveva causato un danno identificabile a carico dell'ASP, per cui la domanda risarcitoria non sarebbe fondata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità (in particolare i motivi non hanno adeguatamente affrontato il percorso motivazionale della Corte d'appello). Sul piano sostanziale i giudici hanno condiviso che l'ottenimento di un consistente vantaggio patrimoniale indebito costituisce elemento indiziante di partecipazione al reato, rafforzato in questo caso dalla continuità e sistematicità della condotta per cinque anni, dalla macroscopica discrepanza tra ore riconosciute e ore effettivamente lavorate (1.503 vs 259) e dall'ammontare delle somme percepite (circa 40.000 euro). Quanto alle pretese civili, la Corte ha rilevato che, anche se il reato è estinto per prescrizione, l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite grava sul beneficiario e non richiede l'identificazione di danneggiati derivanti dalla graduatoria alterata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che, oltre al beneficio ricevuto, fossero presenti indizi convergenti idonei a ricondurre De Masi a una posizione di concorso, non meramente di beneficiario passivo
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa; la Corte ha ritenuto sussistente il dedotto artificio e il profitto indebito per il ricorrente, pur con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, confermando il diritto dell'ASP alla restituzione delle somme indebitamente percepite
art. 42 cod. pen.
Principio della responsabilità personale: censura del ricorrente è stata respinta perché la motivazione dimostra il necessario nesso di partecipazione e responsabilità personale del concorrente
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di personalità della responsabilità penale; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata non violi il principio costituzionale, avendo spiegato i concreti elementi che giustificano l'addebito
art. 606 cod. proc. pen.
Parametro di legittimità per il ricorso in cassazione: i motivi proposti sono stati ritenuti aspecifici e manifestamente infondati rispetto ai criteri di censura di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze per ricorso inammissibile: applicata la condanna alle spese processuali e il pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'essere semplice beneficiario di un profitto illecito non esclude automaticamente la responsabilità: il beneficio costituisce un elemento indiziante che, se integrato da altri elementi (continuità, sistematicità, sproporzione evidente dei vantaggi) può giustificare l'attribuzione di responsabilità per concorso nel reato
- La persistenza per anni di vantaggi economici ingiustificati a favore di un soggetto, e la macroscopica divergenza tra prestato e riconosciuto, rafforzano l'ipotesi di collaborazione consapevole nella frode
- La prescrizione del reato penale non impedisce, di per sé, l'accertamento della responsabilità civile e l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla parte civile
- In cassazione le censure devono affrontare specificamente il percorso logico-giuridico delle decisioni impugnate: argomentazioni generiche o aspecifiche sul vizio di motivazione sono facilmente ritenute inammissibili
- Quando si contesta la qualificazione di "concorso" è necessario fornire elementi probatori concreti per escludere qualsiasi apporto, anche mentale, o per spiegare razionalmente l'assenza di collegamento tra benefici e condotta del terzo autore della frode
- La parte che propone ricorso rischia sanzioni (spese, pagamento alla Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o aspecifico
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