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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30234/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2022. Oggetto del gravame era la sentenza d'appello resa in fase predibattimentale, senza contraddittorio, che aveva dichiarato la estinzione del reato per prescrizione impedendo all'imputato, che si era dichiarato innocente, di partecipare al processo di secondo grado e di far valere le proprie ragioni difensive nei motivi di gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che la sentenza d'appello, essendo stata adottata in fase predibattimentale e senza alcun contraddittorio, ha violato i principi del giusto processo e il diritto di difesa così come chiarito dalla Corte Costituzionale n. 111/2022. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per nullità assoluta e insanabile (violazione del contraddittorio) e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per il nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma, nella interpretazione che esclude la ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza d'appello predibattimentale che dichiari la prescrizione senza contraddittorio, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2022; la Corte di Cassazione applica tale principio per invalidare la pronuncia d'appello che ha sottratto il contraddittorio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza predibattimentale per ottenere la valutazione di cause di proscioglimento nel merito prevale quando la mancata partecipazione al giudizio di appello limita irrimediabilmente il diritto di difesa.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo formale invocato nel ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto) per contestare la decisione d'appello adottata senza contraddittorio e in violazione di norme procedurali e costituzionali.

  • artt. 178, comma 1, lett. b) e c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamati per qualificare la sentenza impugnata come affetta da nullità assoluta e insanabile, opponibile con annullamento senza rinvio quando manca il contraddittorio essenziale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 111 del 05/04/2022

    Principale riferimento interpretativo: ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, nella interpretazione che esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali pronunciate senza contraddittorio, sottolineando la lesione degli artt. 24 e 111 Cost. e il sacrificio del diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per il diritto di difesa e al contraddittorio che deve essere garantito anche in sede d'appello; la decisione predibattimentale priva dell'avversario di questo diritto è incompatibile con l'art. 24.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto a un equo processo e alla ragionevole durata del processo; la soppressione di un grado decisionale senza contraddittorio è stata considerata contraria ai parametri costituzionali di garanzia processuale.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione può violare il diritto di difesa e essere annullata dalla Cassazione per nullità insanabile.
  • Il diritto dell'imputato a partecipare al giudizio di appello e a far valere motivi difensivi (compresa la possibilità di chiedere proscioglimento di merito o di rinunciare alla prescrizione) prevale, in molti casi, sul semplice interesse alla rapidità procedimentale.
  • La Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022) ha limitato l'interpretazione dell'art. 568 c.4 cod. proc. pen.: non è ammissibile escludere automaticamente la cognizione della Cassazione quando l'appello predibattimentale è stato deciso senza contraddittorio.
  • Quando la pronuncia d'appello è stata resa senza contraddittorio essenziale, la nullità è in molti casi insanabile e l'unica via correttiva è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, salvo che la Corte di legittimità non disponga diversamente in casi specifici.
  • In situazioni analoghe è opportuno far valere tempestivamente in appello la richiesta di costituzione del contraddittorio e, in caso di sentenza predibattimentale, dedurre nei motivi la lesione del diritto di difesa per ottenere la riapertura del grado o l'ammissibilità del ricorso per cassazione.

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