Cassazione Penale, Sentenza n. 30230/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il decreto che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. La società ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge nella valutazione della natura "occasionale" del condizionamento mafioso e nella prognosi sulla capacità dell'impresa di riallinearsi al contesto economico sano. Contestava in particolare la valutazione dei rapporti tra il legale rappresentante Luigi Maisto e Massimo Landolfo (ritenuto espressione di un clan), sostenendo che i rapporti erano giustificati da lavori di ristrutturazione e da comuni partecipazioni a aste giudiziarie e che non vi erano elementi probatori della conoscenza da parte di Maisto di eventuali collegamenti mafiosi; la ricorrente ha richiamato anche l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato, per carenza di gravi indizi, il titolo custodiale contro Landolfo. Sono stati poi contestati come insufficienti i rilievi sulla parentela con il padre di Maisto e sui rapporti con il commercialista Leoncino. (2) Violazione di legge relativa alla "bonifica" dell'impresa: la società aveva offerto fin dal primo grado di adottare un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e di nominare un organismo di vigilanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando il decreto impugnato e rinviando per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello di Napoli non abbia correttamente applicato i principi in materia di controllo giudiziario ex art. 34-bis: non ha spiegato in termini concreti e motivati in cosa consista il rischio di permeabilità mafiosa, né ha indicato elementi utili a dimostrare il legame di Landolfo con un clan o la conoscenza da parte di Maisto di tale collegamento; ha valorizzato indizi (acquisti congiunti di immobili, rapporti di parentela, rapporti professionali) senza chiarire il nesso causale con una infiltrazione mafiosa e senza considerare le risultanze favorevoli (es. provvedimento del Tribunale del riesame). Il giudice di rinvio dovrà quindi svolgere una valutazione prognostica adeguatamente motivata sul carattere occasionale dell'agevolazione e sulla concreta possibilità di "bonifica" dell'impresa. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011
La norma prevede la possibilità, per l'impresa destinataria di un'informativa antimafia interdittiva, di chiedere l'ammissione al controllo giudiziario (misura preventiva su istanza di parte) volto alla "bonifica" aziendale e alla sospensione degli effetti inibitori dell'informativa in attesa della decisione amministrativa. Il giudice deve compiere una valutazione prognostica non solo sul presupposto dell'agevolazione mafiosa (anche se l'accertamento amministrativo è rilevante), ma soprattutto sulla natura occasionale dell'agevolazione e sulla concreta possibilità che l'impresa si riallinei al contesto economico sano. Tale accertamento, pur più limitato nel controllo volontario rispetto al controllo prescrittivo, richiede motivazione concreta e specifica e non meri rischi astratti.
d.lgs. n. 231 del 2001
Il riferimento riguarda la possibilità per l'impresa di adottare un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati (e nominare un organismo di vigilanza), offerta dalla ricorrente come elemento favorevole nella prospettiva della "bonifica". La Corte ha ritenuto il motivo assorbito, ma riconosce che l'impegno alla adozione del modello 231 può essere elemento valutabile nella prognosi sul riallineamento aziendale, pur non essendo da solo risolutivo.
Massime di principio
- Il giudice del controllo giudiziario ex art. 34-bis deve motivare in modo concreto e puntuale quale sia il rischio di permeabilità mafiosa: non sono sufficienti indizi generici o astratti (es. acquisti congiunti, rapporti professionali o parentela) senza nesso causale con attività di infiltrazione mafiosa.
- L'informativa antimafia prefettizia è rilevante ma non esclude il dovere del giudice di verificare, in chiave prognostica, la possibilità di "bonifica" dell'impresa; la valutazione è dinamica e volta a prevedere l'efficacia delle misure proposte per il riallineamento.
- La presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli (es. annullamento di misure cautelari o assenza di gravi indizi) deve essere considerata e adeguatamente motivata se si ritiene comunque sussistente un pericolo di infiltrazione.
- Offerte concrete di bonifica aziendale (adozione di un modello 231, nomina di un organismo di vigilanza, misure organizzative e di controllo) sono elementi valutabili positivamente nella prognosi, ma richiedono verifica della loro concretezza e della reale capacità di rimuovere i rischi.
- La distinzione tra infiltrazione "cronica" e "occasionale" è centrale: se l'infiltrazione è ritenuta occasionale, il controllo giudiziario volontario può essere concesso; se è cronica la misura non è idonea. Il giudice deve esplicitare perché ritiene l'una o l'altra ipotesi sulla base di elementi probatori specifici.
- Se il provvedimento motivato del giudice è carente e si limita a rischi astratti, la decisione è suscettibile di annullamento in cassazione e di rinvio per nuova motivazione.
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