Salta al contenuto
Regio decreto

REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Normativa italiana040U0635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina l’organizzazione delle autorità di pubblica sicurezza, le procedure per riunioni e manifestazioni, le autorizzazioni e denunce in materia di armi, munizioni ed esplosivi, nonché alcuni profili tecnici e documentali. Il testo è in gran parte ancora vigente, ma molte disposizioni risultano datate e alcune strutture consultive sono state soppresse.

Regolamento di esecuzione del TULPS in materia di pubblica sicurezza, riunioni, armi ed esplosivi

Regolamento di esecuzione del TULPS: quadro generale

Il provvedimento detta le modalità applicative del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, disciplinando competenze delle autorità di P.S., procedimenti amministrativi, riunioni pubbliche e religiose, armi, munizioni ed esplosivi. Molte norme sono di dettaglio tecnico-amministrativo e alcune previsioni risultano aggiornate da interventi successivi.

Autorità di pubblica sicurezza e competenze

La pubblica sicurezza è esercitata da autorità provinciali e locali. Sono autorità provinciali il Prefetto e il Questore; nei Comuni, l’autorità locale è il funzionario preposto all’ufficio di P.S., oppure il Podestà se l’ufficio non esiste.

Il Prefetto sovrintende alla pubblica sicurezza nella provincia, mentre il Questore, alle dipendenze del Prefetto, dirige tecnicamente i servizi di polizia e ordine pubblico. L’autorità locale esercita le attribuzioni nei limiti del Comune.

Il Prefetto può incaricare funzionari distaccati di vigilare sui servizi nei Comuni vicini e, quando necessario, può inviare funzionari di P.S. nei Comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia, sospendendo per tale periodo la competenza del Podestà in materia di polizia.

Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza

Il Prefetto, su direttive del Ministro dell’interno e su richiesta delle amministrazioni interessate, attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza a specifiche categorie di addetti a servizi speciali, tra cui guardie telegrafiche e ferroviarie, cantonieri e altri agenti destinati all’esecuzione di speciali leggi e regolamenti.

Per l’attribuzione sono richiesti, tra gli altri, i seguenti requisiti:

  • maggiore età;
  • diploma di scuola media inferiore;
  • assenza di condanne detentive per delitto non colposo e di misure di prevenzione;
  • godimento dei diritti civili e politici.

L’interessato presta giuramento davanti al Prefetto o a un suo delegato. La qualifica è revocata previa contestazione e contraddittorio se viene meno uno dei requisiti, ed è sospesa nei casi previsti dalla legge o quando intervengano provvedimenti restrittivi della libertà personale. La disciplina si applica in tutti i casi in cui la legge o il regolamento demandano all’amministrazione il riconoscimento della qualifica, salvo le disposizioni per la polizia municipale.

Composizione dei privati dissidi e verbalizzazione

Per la composizione dei privati dissidi previsti dalla legge, l’autorità di P.S. convoca le parti entro un termine congruo per tentare la conciliazione. L’autorità chiarisce la questione e i principi applicabili senza imporre il proprio giudizio; se opportuno, adotta provvedimenti conservativi o misure di equità per prevenire incidenti.

L’attività svolta è annotata agli atti d’ufficio e, se necessario, è redatto verbale. Il verbale firmato dalle parti e dal funzionario può essere prodotto in giudizio e ha valore di scrittura privata riconosciuta.

Rilievi segnaletici e carte d’identità

Per persone pericolose o sospette, o per chi non sia in grado o rifiuti di provare la propria identità, i rilievi segnaletici possono essere descrittivi, fotografici, dattiloscopici o antropometrici.

La carta d’identità rilasciata a tali persone deve conformarsi al modello allegato, senza annotazioni particolari. Le impronte digitali sono conservate su cartellini presso l’ufficio comunale o provinciale di P.S.

Esecuzione e comunicazione dei provvedimenti di P.S.

I provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa secondo il procedimento previsto dalla legge. I provvedimenti contingibili e urgenti di sicurezza pubblica emanati dal Podestà seguono invece il procedimento previsto dalla legge comunale e provinciale.

Quando i provvedimenti riguardano singoli interessati, la comunicazione avviene mediante consegna di copia, per mezzo della forza pubblica o del messo comunale. La notifica si considera effettuata quando la persona interessata o il suo rappresentante rilasci ricevuta, oppure quando risulti in qualsiasi modo che abbia avuto notizia dell’atto.

Il Ministro dell’interno può dichiarare in ogni tempo la nullità degli atti e provvedimenti delle autorità di P.S. che violino leggi o regolamenti, o che non siano fondati su una causa di pubblico interesse.

Autorizzazioni di polizia, durata e verifiche

Le autorizzazioni di polizia sono concesse solo ai fini di polizia e non escludono né riducono la responsabilità civile o penale del concessionario.

Le autorizzazioni del titolo III della legge, se non già soggette a diversa durata prevista da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per tempo determinato. Se l’attività viene trasferita in altri locali o questi subiscono modifiche sostanziali, continuano ad applicarsi le norme che subordinano l’esercizio alla verifica di idoneità dei locali.

Per la documentazione dei requisiti personali si applicano le disposizioni vigenti sulla semplificazione certificativa. Resta ferma la potestà dell’amministrazione di verificare d’ufficio i presupposti e di vietare la prosecuzione dell’attività con rimozione degli effetti, se ne ricorrono i presupposti.

Nei casi di rappresentanza, la domanda deve contenere il consenso scritto del rappresentante; tale consenso può essere acquisito davanti al dipendente competente.

Successione nel titolo autorizzatorio per decesso del titolare

In caso di morte del titolare, l’erede o, nelle imprese in forma societaria, il subentrante può chiedere una nuova autorizzazione e proseguire l’attività per i tre mesi successivi al decesso. L’autorità può ordinare la cessazione immediata se l’interessato o il rappresentante è privo dei requisiti soggettivi richiesti, salvo il maggior termine previsto per le attività ricettive.

Presentazione, rinnovo e cauzione

La domanda va presentata all’autorità locale di P.S.; se il provvedimento non è di sua competenza, essa la trasmette al Questore con informazioni e proposte. Anche la rinnovazione annuale segue tale via. La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza e la nuova efficacia decorre dal giorno successivo alla scadenza. Di regola il rinnovo avviene mediante vidimazione sull’atto originario.

Quando è richiesta una cauzione, essa può essere prestata mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o con le altre modalità previste dalla contabilità pubblica.

Avvisi, dichiarazioni e registri

Gli avvisi e le dichiarazioni prescritti dalla legge devono essere presentati per iscritto in duplice esemplare, uno conforme alle norme sul bollo, se dovuto. L’autorità restituisce alla parte l’esemplare bollato con l’annotazione del provvedimento e conserva l’altro agli atti.

I registri richiesti per attività soggette ad autorizzazione di polizia devono essere bollati, numerati e vidimati; devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. È ammessa la tenuta informatica dei registri secondo modalità tecniche stabilite con decreto ministeriale.

Carta d’identità, rapporti per corrispondenza e lingua italiana

Quando la legge impone di esibire la carta d’identità per acquistare merci o servizi, l’obbligo riguarda le operazioni compiute con intervento personale del committente. Nei rapporti trattati per corrispondenza, il commissionario deve dare immediato avviso alle autorità di P.S. dei luoghi di provenienza e destinazione della merce, se il committente non è conosciuto.

Nelle insegne, mostre, tabelle e vetrine degli esercizi soggetti ad autorizzazione di polizia deve essere usata la lingua italiana; sono consentite anche lingue straniere, purché l’italiano abbia il primo posto e caratteri più appariscenti. La violazione può comportare la revoca dell’autorizzazione.

Riunioni pubbliche: avviso, divieti e svolgimento

L’avviso per le riunioni pubbliche deve indicare giorno, ora, luogo, oggetto, generalità di chi prenderà la parola, generalità e firma dei promotori. Deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima.

Con l’avviso può essere richiesto il consenso scritto per l’occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico. È vietato l’uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o non attinenti al culto.

Il Questore può vietare la riunione per ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità pubblica, oppure imporre speciali prescrizioni. La comunicazione ai promotori deve risultare da verbale.

L’autorità di P.S. assiste alle riunioni tramite funzionari e agenti. Il funzionario preposto impartisce istruzioni alla forza pubblica e armata presente, e le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.

Scioglimento delle riunioni e verbalizzazione

Quando occorre sciogliere una riunione o un assembramento, il funzionario di P.S. deve indossare la sciarpa tricolore se non è in uniforme; l’ufficiale o sottufficiale dei Carabinieri deve essere in divisa. Le intimazioni vanno fatte “In nome della legge”. Se non è possibile usare la tromba, lo scioglimento avviene con tre intimazioni ad alta voce.

La forza non può essere adoperata prima dell’ordine del funzionario di P.S. o del sottufficiale dei Carabinieri preposto al servizio. Dopo lo scioglimento va redatto verbale sulle fasi della riunione, sui reati e sulle misure adottate; se necessario, il verbale è trasmesso all’autorità giudiziaria entro ventiquattro ore.

Se l’avviso della riunione è omesso, l’autorità locale di P.S. informa immediatamente il Questore e, in caso di urgenza, può impedire o vigilare lo svolgimento della riunione sotto la propria responsabilità.

Cerimonie religiose e processioni

L’avviso per cerimonie religiose, processioni ecclesiastiche o civili e altri atti di culto fuori dei luoghi destinati deve contenere le generalità e firme dei promotori, il giorno e l’ora, gli atti di culto fuori sede, l’itinerario della processione e la località delle funzioni. Deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima.

Con l’avviso può essere richiesto il consenso scritto per percorrere vie, piazze o aree pubbliche. A tali manifestazioni si applicano le regole previste per le riunioni pubbliche in materia di vigilanza, divieti e scioglimento.

Materie di guerra e armi: definizioni e licenze

Sono definite armi da guerra le armi destinate o destinabili all’armamento delle truppe o a uso militare; sono armi “tipo guerra” quelle con caratteristiche analoghe; sono munizioni da guerra cartucce, proiettili, bombe, polvere, capsule e altre materie destinate al caricamento o all’impiego bellico.

La licenza del Ministero dell’interno per fabbricare materiali da guerra deve indicare ubicazione delle officine, specie e quantità dei materiali, e periodo di completamento. Variazioni sui quantitativi vanno comunicate al Prefetto. Gli stabilimenti sono sottoposti a vigilanza del Ministero dell’interno e possono essere visitati anche dai delegati tecnici del Ministero della guerra.

Il Ministero dell’interno può determinare le quantità detenibili, sospendere la produzione e ritirare materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.

Detenzione, acquisto, importazione, esportazione e transito di materiali da guerra

Per autorizzare raccolta o detenzione di materiali da guerra, la domanda deve indicare specie, quantità e locali di detenzione; la licenza è necessaria anche per una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra. Senza licenza è vietata la vendita o cessione di armi o munizioni da guerra anche ad operatori del settore.

Le domande per importazione, esportazione e transito devono indicare rispettivamente Stato di provenienza o destinazione, fornitore o cessionario, luogo di ricezione o spedizione, nonché specie e quantità. La licenza va rilasciata per ogni singola spedizione ed esibita in dogana.

Passeggiate in forma militare con armi

Il permesso per passeggiate in forma militare con armi richiede che i partecipanti siano muniti di licenza di porto d’armi, salvo diversa autorizzazione. Si considera passeggiata in forma militare anche l’adunata di corpi o associazioni con armi in luoghi privati e l’intervento in feste o trattenimenti pubblici. In tali passeggiate non possono portarsi munizioni.

Armi comuni da sparo e strumenti da punta e da taglio

Sono considerate armi comuni da sparo diverse tipologie di fucili, rivoltelle, pistole automatiche e armi ad aria compressa, secondo criteri tecnici di canna, gittata e potere d’arresto.

Sono armi, ai fini della disciplina sul porto, gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali e stiletti. Non sono invece armi gli strumenti con altra destinazione prevalente, come quelli da lavoro, domestici, agricoli, scientifici, sportivi o industriali.

Tra gli strumenti da punta e taglio atti ad offendere non portabili senza giustificato motivo rientrano, tra gli altri, coltelli e forbici con lama oltre i 4 cm, roncole, rasoi, punteruoli, lesine, scuri, falci e simili; sono previste esclusioni per alcuni coltelli e forbici entro determinate misure.

Armi comuni: fabbricazione, commercio, collezione, transito e trasporto

Le domande per fabbricare, importare, esportare o far transitare armi comuni devono contenere indicazioni analoghe a quelle previste per i materiali da guerra. Le licenze riportano tali dati.

Chi intende raccogliere armi per commercio o industria, smerciarle o esporle in vendita deve indicare specie, quantità e locali. La licenza per collezione di armi ha carattere permanente; può riguardare anche una sola arma comune da sparo. Per collezioni di armi artistiche, rare o antiche deve essere indicata l’epoca.

La licenza per l’introduzione dall’estero o l’esportazione di armi è rilasciata dal Questore competente; per il transito provvede il Questore della provincia di confine. È vietata l’introduzione nel Regno di armi di cui non sia permesso il porto, salvo comprovate ragioni di studio o collezionismo di armi artistiche, rare o antiche.

L’avviso per il trasporto delle armi all’interno del Regno va presentato al Questore della provincia di partenza; se autorizzato, il visto deve accompagnare le armi. Il Questore può imporre condizioni speciali e il trasporto di armi da sparo cariche è vietato.

Riparazione, consegna e vendita di armi

Chi esercita l’industria della riparazione delle armi deve dichiarare ubicazione dell’officina, operai occupati e tipo di riparazioni. Ogni mutamento rilevante, compreso il trasferimento, va notificato al Questore.

Commercianti e riparatori possono incaricare commessi di portare armi ai clienti residenti nel Comune, purché muniti di tessera di riconoscimento vidimata dall’autorità locale di P.S. e ritirata dopo la consegna. Non possono essere incaricate persone non affidabili per età o condotta.

Nel registro delle operazioni devono essere annotati data, controparte, specie e quantità delle armi, prezzo e modalità di identificazione dell’acquirente. È consentita la vendita di armi lunghe da fuoco al minore munito di licenza di porto d’armi.

Licenza di porto d’armi: domanda, documenti, rilascio e rinnovo

La domanda per il porto d’armi deve essere corredata da certificato del casellario giudiziale recente, vaglia per tasse e bollo, fotografie recenti e, per chi non abbia prestato servizio militare, dal certificato relativo all’adempimento delle condizioni sul tiro a segno.

Per il minorenne emancipato occorrono anche i documenti sull’emancipazione. Per il minorenne non emancipato che richieda il porto di arma lunga da fuoco è necessario il certificato della società di tiro a segno o, in mancanza di campo, l’attestazione del Podestà. Il rinnovo della licenza per il minore richiede il certificato di frequenza al tiro a segno o l’attestazione equivalente.

L’autorità locale di P.S. verifica i requisiti, appone il visto di identità sulla fotografia e trasmette gli atti al Questore. Il libretto personale è completato tramite invio del vaglia al procuratore del registro, che restituisce il foglio bollato.

All’atto della consegna, l’interessato firma copertina e licenza; per gli analfabeti ciò è annotato nel libretto. Il rinnovo annuale avviene sostituendo il foglio bollato; la copertina e la fotografia si rinnovano ogni cinque anni. Se la domanda di rinnovo è tempestiva, normalmente non serve il certificato del casellario, salvo richiesta dell’autorità.

Revoca, categorie esenti e casi particolari del porto d’armi

Ai fini della revoca, l’autorità di P.S. può richiedere il certificato delle iscrizioni penali dell’interessato.

Sono previste modalità particolari per le licenze delle guardie particolari giurate, con libretto personale e rinnovi periodici. Possono portare armi senza licenza, per difesa personale, il Capo della Polizia, Prefetti, Viceprefetti, Ispettori provinciali amministrativi, ufficiali di P.S., pretori e magistrati addetti al pubblico ministero o all’ufficio istruzione, nonché alcuni agenti di P.S. nei limiti del servizio o del percorso casa-lavoro.

Altre categorie possono essere autorizzate dal Prefetto senza tassa, previo accertamento dei requisiti: personale civile statale armato per interesse pubblico, ufficiali e militi della MVSN, ufficiali in servizio attivo permanente che vestano abiti civili, membri delle società di tiro a segno nei giorni di esercitazione, vigili municipali per funzioni di guardia d’onore, sezioni di tiro a segno nazionale per le armi necessarie alle esercitazioni.

Per il personale diplomatico estero si applicano convenzioni e usi internazionali.

Esplosivi: classificazione, norme tecniche e commissioni

I prodotti esplodenti sono soggetti alle disposizioni della legge e sono classificati in categorie: polveri, dinamiti, detonanti, artifici, munizioni di sicurezza e giocattoli pirici, con ulteriori gruppi specifici. Il regolamento richiama anche prodotti soggetti a classificazione in base alla normativa successiva, inclusi quelli marcati CE.

Gli allegati tecnici disciplinano l’impianto di fabbriche e depositi, i cantieri civili, il trasporto degli esplosivi e la protezione contro scariche elettriche atmosferiche. Il Ministero dell’interno può apportare variazioni o aggiunte agli allegati, sentita la Commissione consultiva.

È previsto un organo collegiale composto da presidente e membri, con durata triennale e possibilità di riconferma. Tuttavia, dagli aggiornamenti riportati emerge che il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha soppresso il Comitato di lavoro per la revisione dell’allegato A e la Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili. Questa parte appare dunque superata e non più operativa.

Valutazione di attualità

Il regolamento conserva un valore sistematico per la disciplina di P.S., ma molte disposizioni rispecchiano un impianto storico e risultano aggiornate solo in parte. Le sezioni su armi, esplosivi e procedure amministrative restano in linea generale utili; sono invece deprecate le previsioni che rinviano a istituti e organi soppressi o a figure ormai superate, come il Podestà e la struttura originaria delle commissioni consultive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.