Cassazione Penale, Sentenza n. 30226/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) relativo all'errata determinazione del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) e alla mancata detrazione dall'importo sequestrato di somme già sottoposte a sequestro in procedimenti separati per il reato presupposto ex art. 5 d.lgs. 74/2000. La ricorrente contestava che il Tribunale non avesse valutato la necessità di scomputare dall'ammontare del profitto ex art. 11 le somme già sequestrate in altri procedimenti (procedimenti n. 7656/19 RGNR e n. 2379/21 RGNR), chiedendo la riduzione del sequestro in base al profitto concreto dell'indagata o, in subordine, in funzione dell'imposta evasa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Bolzano per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale della Libertà non ha dato risposta motivata alla questione pregiudiziale circa l'identità o meno del profitto ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 74/2000 rispetto al profitto del reato presupposto ex art. 5 d.lgs. 74/2000, nonché sulla cumulabilità o prevalenza degli importi e sulla eventuale detrazione delle somme già sequestrate in altri procedimenti. Per tali omissioni la decisione è stata annullata e il giudice di merito è stato rimandato a pronunciarsi espressamente su quei profili.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 74/2000
Riguarda il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; la questione posta è se il profitto debba essere identificato con il valore dei beni sottratti alla garanzia o debba tener conto dell'effettivo debito tributario (compresi sanzioni e accessori) e se da tale profitto debbano essere detratte somme già sequestrate per il reato presupposto.
art. 5 d.lgs. 74/2000
Riguarda il reato presupposto (omissione dichiarativa/omissione tributaria) e l'ammontare del debito tributario: la Corte richiama la necessità di valutare la relazione tra il sequestro disposto ex art. 5 e quello ex art. 11 e la possibile detrazione di somme già sequestrate.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Norma citata nella doglianza; nel contesto il riferimento riguarda i criteri di determinazione e misura delle misure cautelari per reati tributari, richiedendo congrua valutazione del profitto sequestrabile.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Motivo di ricorso per violazione di legge utilizzato per censurare la motivazione del provvedimento di merito e l'omessa risposta su questioni giuridiche rilevanti.
Sezioni Unite, informazione provvisoria n. 12/2024 (udienza 26/09/2024)
Richiamata come riferimento pratico che ha inciso sulla riduzione del sequestro nel caso concreto; la Corte di legittimità segnala l'applicazione di princìpi affermati dalle Sezioni Unite ma sottolinea che ciò non esime il giudice di merito dal motivare sui profili di scomputo tra sequestri.
Giurisprudenza di merito segnalata (es. Sez. 3 n. 28725/2024; Sez. 5 n. 32018/2019; Sez. 3 n. 10214/2015)
Citate per i diversi criteri interpretativi del profitto del reato tributario: alcune pronunce individuano il profitto nel valore dei beni sottratti, altre collegano il profitto all'intero debito erariale comprensivo di sanzioni e accessori, e la Corte richiama la necessità che il giudice di merito chiarisca quale criterio applica e come risolve le sovrapposizioni.
Massime di principio
- Il giudice che decide su revoche o riduzioni di sequestro deve valutare e motivare espressamente se il profitto ex art. 11 d.lgs. 74/2000 sia distinto o coincidente con il profitto ex art. 5 d.lgs. 74/2000 e come comportarsi in caso di procedimenti e sequestri distinti.
- Se in procedimenti diversi risultano già sequestrate somme riferibili allo stesso debito erariale o a parti di esso, il giudice deve considerare l'eventuale detrazione di tali somme dall'ammontare sequestrato nel procedimento successivo per evitare duplicazioni e possibili violazioni del principio di proporzionalità.
- Occorre determinare chiaramente il parametro di calcolo del profitto confiscabile: valore dei beni sottratti oppure ammontare del debito tributario comprensivo di sanzioni e accessori; la scelta deve essere motivata in relazione al rischio di sproporzione rispetto ai diritti fondamentali.
- L'omessa o insufficiente motivazione su questi profili costituisce motivo di annullamento e rinvio: il giudice di merito ha l'obbligo di affrontare le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti.
- In situazioni analoghe è opportuno, da parte della difesa, quantificare e documentare le somme già sottoposte a sequestro in altri procedimenti e chiedere esplicitamente lo scomputo o la compensazione per evitare duplicazioni.
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