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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Normativa italiana090G0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La norma istituisce organi di coordinamento antidroga, attribuisce compiti ai Ministeri competenti, disciplina vigilanza, autorizzazioni, tabelle delle sostanze e controlli su coltivazione, produzione, commercio e detenzione. Prevede anche misure informative, cooperazione internazionale e un sistema nazionale di allerta rapida dal 1° gennaio 2025. Alcune disposizioni risultano abrogate o superate.

Disciplina di coordinamento, controllo e autorizzazione in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

Disciplina generale e coordinamento antidroga

La disposizione definisce l’architettura istituzionale della politica antidroga, distribuendo compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e cooperazione internazionale tra Presidenza del Consiglio, Ministeri competenti e strutture tecniche specializzate. La disciplina riguarda sia la prevenzione e cura delle dipendenze sia il contrasto alla produzione e al traffico illecito.

Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga. Ne fanno parte il Presidente del Consiglio, che lo presiede, vari Ministri indicati dalla norma e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Il Comitato:

  • ha funzioni di indirizzo e promozione della politica generale di prevenzione e contrasto della produzione e diffusione illecita di stupefacenti e psicotropi, in ambito interno e internazionale;
  • formula proposte al Governo per il coordinamento delle attività amministrative regionali nel settore;
  • può essere integrato da altri Ministri in relazione agli argomenti trattati;
  • può avvalersi di un Osservatorio permanente.

Osservatorio permanente e raccolta dati

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze è istituito un Osservatorio permanente sul fenomeno della tossicodipendenza e delle altre dipendenze patologiche.

L’Osservatorio:

  • verifica l’andamento del fenomeno;
  • acquisisce dati su popolazione tossicodipendente, servizi pubblici e privati, trattamenti, epidemiologia delle patologie correlate, produzione e consumo, traffico illecito, attività di polizia, processi penali e flussi di spesa;
  • riceve dai Ministeri competenti i dati semestrali entro giugno e dicembre;
  • può chiedere ulteriori dati a amministrazioni statali e regionali, salvo quelli che violerebbero il diritto all’anonimato;
  • consente a ciascun Ministero e a ciascuna regione di ottenere informazioni.

Prevenzione, informazione e conferenza nazionale

Il Presidente del Consiglio, d’intesa con i Ministri competenti, promuove campagne informative sugli effetti negativi delle sostanze stupefacenti e psicotrope e sulla gravità del traffico illecito.

Le campagne nazionali sono realizzate tramite:

  • mezzi radiotelevisivi pubblici e privati;
  • stampa quotidiana e periodica;
  • pubbliche affissioni;
  • servizi telefonici e telematici di informazione e consulenza.

La spesa è finanziata entro un limite massimo annuo di lire 10 miliardi a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, con partecipazione di soggetti pubblici e privati del settore.

Assistenza internazionale ai Paesi produttori

L’Italia concorre, tramite organismi internazionali, all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie prime da cui si estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope. L’assistenza può comprendere anche la creazione di fonti alternative di reddito per sottrarre le popolazioni alle coltivazioni illecite; a tal fine si utilizzano anche gli strumenti della legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Competenze del Ministro della sanità

Il Ministro della sanità determina gli indirizzi per prevenzione, cura e reinserimento dei soggetti dipendenti da stupefacenti, psicotropi, alcool e tabacco; partecipa ai rapporti internazionali in materia; cura l’aggiornamento dei dati su importazioni, esportazioni, fabbricazione, impiego e disponibilità delle sostanze; autorizza le principali attività relative a coltivazione, produzione, fabbricazione, commercio, importazione, esportazione, transito, acquisto, vendita e detenzione.

Tra le ulteriori attribuzioni vi sono:

  • definizione e aggiornamento delle tabelle delle sostanze;
  • verifica, a 1, 2, 3 e 5 anni dall’immissione in commercio, della capacità dei nuovi farmaci di indurre dipendenza;
  • promozione di studi e ricerche su droghe, alcool e tabacco;
  • iniziative per ridurre lo scambio di siringhe tra tossicodipendenti.

Servizio centrale per le dipendenze e supporto tecnico

È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, con funzioni di indirizzo e coordinamento su tutto il territorio nazionale.

Il Servizio:

  • raccoglie dati epidemiologici, statistiche e informazioni sui servizi pubblici e privati;
  • elabora i dati regionali e presenta una relazione annuale al Ministro;
  • esprime pareri sulle autorizzazioni di competenza ministeriale;
  • effettua accertamenti qualitativi e quantitativi sulle sostanze messe a disposizione del Ministero;
  • individua additivi avversivi non tossici e sostanze da taglio.

Per i controlli analitici si avvale dei laboratori dell’Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

Vigilanza, controlli e obblighi documentali

La vigilanza sulle attività autorizzate è esercitata dal Ministero della sanità con ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie devono avvenire almeno ogni due anni, salvo diversa previsione; quelle straordinarie possono essere disposte in ogni momento. La Guardia di finanza può svolgere ispezioni straordinarie in caso di sospetto di attività illecite.

I titolari delle autorizzazioni e i responsabili delle farmacie devono esibire tutti i documenti inerenti alle autorizzazioni e alla gestione delle attività. L’opposizione alle ispezioni, l’ostacolo ai controlli o la mancata esibizione dei documenti è sanzionata con arresto fino a un anno o ammenda, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Autorizzazioni, requisiti e durata

Chi intende coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere in transito, commerciare o detenere per il commercio sostanze comprese nelle tabelle deve ottenere l’autorizzazione del Ministero della sanità; le farmacie sono esentate per gli acquisti e per le cessioni di medicinali in dose e forma farmaceutica.

L’autorizzazione:

  • è personale e non cedibile;
  • richiede requisiti di buona condotta, garanzie morali e professionali del titolare/legale rappresentante e del direttore tecnico;
  • decade nei casi di cessazione dell’attività, mutamento della ragione sociale o morte/sostituzione del titolare o legale rappresentante;
  • ha durata biennale;
  • può essere rinnovata presentando domanda almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di morte o sostituzione del titolare/legale rappresentante, il Ministero può consentire una prosecuzione provvisoria per non oltre tre mesi sotto la responsabilità del direttore tecnico.

Revoca, sospensione e cessazione delle attività autorizzate

Il Ministero revoca l’autorizzazione in caso di irregolarità nell’esercizio delle attività o di perdita dei requisiti soggettivi richiesti. Può revocarla anche in caso di incidente tecnico, furto, deterioramento o altre irregolarità, anche imputabili al personale.

Se il fatto è di lieve entità, può essere disposta la sospensione fino a sei mesi. In caso di cessazione, revoca o sospensione, il Ministero adotta i provvedimenti relativi alle giacenze e ritira bollettario, registri e decreto di autorizzazione. È possibile la cessione delle giacenze a fornitori, ad altri soggetti autorizzati o a farmacie; in mancanza, entro un anno, le sostanze sono acquisite dallo Stato.

Le sostanze deteriorate o non utilizzabili devono essere distrutte secondo le modalità ministeriali, con eventuale assistenza delle forze di polizia.

Coltivazione vietata e autorizzazioni per ricerca

È vietata la coltivazione nel territorio dello Stato delle piante incluse nelle tabelle I e II, salvo la canapa coltivata esclusivamente per fibre o altri usi industriali consentiti dalla normativa UE e diversi da quelli previsti per gli usi stupefacenti.

Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici a coltivare tali piante per fini scientifici, sperimentali o didattici.

Tabelle delle sostanze e classificazione dei medicinali

Le sostanze e i medicinali soggetti a controllo sono raggruppati in cinque tabelle, aggiornate con decreto ministeriale e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Le tabelle comprendono anche isomeri, esteri, eteri, sali e stereoisomeri, salvo eccezioni espresse, e tutte le forme di prodotto, miscuglio o miscela delle sostanze e piante indicate.

La classificazione distingue:

  • tabelle I, II, III e IV per sostanze e piante soggette a controllo;
  • tabella dei medicinali, suddivisa in sezioni A, B, C, D ed E, per medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope.

La disciplina individua inoltre la possibilità di esclusione di alcuni medicinali e dispositivi diagnostici dai controlli quando, per composizione, non possano avere un uso diverso da quello previsto.

Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D

Dal 1° gennaio 2025 è istituito presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), in attuazione del regolamento UE 2023/1322.

Il Sistema:

  • coordina operativamente le informazioni di allerta;
  • opera anche tramite un dispositivo informatico dedicato;
  • mira alla prevenzione e tutela della salute pubblica rispetto a nuove sostanze psicoattive e sostanze già vietate.

Si avvale di centri collaborativi di primo livello e può coinvolgere centri di secondo livello. È inoltre autorizzato a stipulare convenzioni e contratti con strutture private idonee, anche in deroga al codice dei contratti pubblici, per garantire operatività e tempestiva individuazione dei rischi. Un DPCM deve definirne compiti e organizzazione entro novanta giorni.

Disposizioni non più efficaci o abrogate

Nel testo fornito risultano espressamente abrogati o soppressi alcuni commi; inoltre è richiamata una pronuncia di illegittimità costituzionale che ha inciso su modifiche successive a varie disposizioni. Tali elementi non modificano l’impianto generale, ma riducono l’attualità di singole previsioni puntuali.

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