DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa norma istituisce organi di coordinamento antidroga, attribuisce compiti ai Ministeri competenti, disciplina vigilanza, autorizzazioni, tabelle delle sostanze e controlli su coltivazione, produzione, commercio e detenzione. Prevede anche misure informative, cooperazione internazionale e un sistema nazionale di allerta rapida dal 1° gennaio 2025. Alcune disposizioni risultano abrogate o superate.
Disciplina di coordinamento, controllo e autorizzazione in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
Disciplina generale e coordinamento antidroga
La disposizione definisce l’architettura istituzionale della politica antidroga, distribuendo compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e cooperazione internazionale tra Presidenza del Consiglio, Ministeri competenti e strutture tecniche specializzate. La disciplina riguarda sia la prevenzione e cura delle dipendenze sia il contrasto alla produzione e al traffico illecito.
Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga. Ne fanno parte il Presidente del Consiglio, che lo presiede, vari Ministri indicati dalla norma e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
Il Comitato:
- ha funzioni di indirizzo e promozione della politica generale di prevenzione e contrasto della produzione e diffusione illecita di stupefacenti e psicotropi, in ambito interno e internazionale;
- formula proposte al Governo per il coordinamento delle attività amministrative regionali nel settore;
- può essere integrato da altri Ministri in relazione agli argomenti trattati;
- può avvalersi di un Osservatorio permanente.
Osservatorio permanente e raccolta dati
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze è istituito un Osservatorio permanente sul fenomeno della tossicodipendenza e delle altre dipendenze patologiche.
L’Osservatorio:
- verifica l’andamento del fenomeno;
- acquisisce dati su popolazione tossicodipendente, servizi pubblici e privati, trattamenti, epidemiologia delle patologie correlate, produzione e consumo, traffico illecito, attività di polizia, processi penali e flussi di spesa;
- riceve dai Ministeri competenti i dati semestrali entro giugno e dicembre;
- può chiedere ulteriori dati a amministrazioni statali e regionali, salvo quelli che violerebbero il diritto all’anonimato;
- consente a ciascun Ministero e a ciascuna regione di ottenere informazioni.
Prevenzione, informazione e conferenza nazionale
Il Presidente del Consiglio, d’intesa con i Ministri competenti, promuove campagne informative sugli effetti negativi delle sostanze stupefacenti e psicotrope e sulla gravità del traffico illecito.
Le campagne nazionali sono realizzate tramite:
- mezzi radiotelevisivi pubblici e privati;
- stampa quotidiana e periodica;
- pubbliche affissioni;
- servizi telefonici e telematici di informazione e consulenza.
La spesa è finanziata entro un limite massimo annuo di lire 10 miliardi a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, con partecipazione di soggetti pubblici e privati del settore.
Assistenza internazionale ai Paesi produttori
L’Italia concorre, tramite organismi internazionali, all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie prime da cui si estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope. L’assistenza può comprendere anche la creazione di fonti alternative di reddito per sottrarre le popolazioni alle coltivazioni illecite; a tal fine si utilizzano anche gli strumenti della legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Competenze del Ministro della sanità
Il Ministro della sanità determina gli indirizzi per prevenzione, cura e reinserimento dei soggetti dipendenti da stupefacenti, psicotropi, alcool e tabacco; partecipa ai rapporti internazionali in materia; cura l’aggiornamento dei dati su importazioni, esportazioni, fabbricazione, impiego e disponibilità delle sostanze; autorizza le principali attività relative a coltivazione, produzione, fabbricazione, commercio, importazione, esportazione, transito, acquisto, vendita e detenzione.
Tra le ulteriori attribuzioni vi sono:
- definizione e aggiornamento delle tabelle delle sostanze;
- verifica, a 1, 2, 3 e 5 anni dall’immissione in commercio, della capacità dei nuovi farmaci di indurre dipendenza;
- promozione di studi e ricerche su droghe, alcool e tabacco;
- iniziative per ridurre lo scambio di siringhe tra tossicodipendenti.
Servizio centrale per le dipendenze e supporto tecnico
È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, con funzioni di indirizzo e coordinamento su tutto il territorio nazionale.
Il Servizio:
- raccoglie dati epidemiologici, statistiche e informazioni sui servizi pubblici e privati;
- elabora i dati regionali e presenta una relazione annuale al Ministro;
- esprime pareri sulle autorizzazioni di competenza ministeriale;
- effettua accertamenti qualitativi e quantitativi sulle sostanze messe a disposizione del Ministero;
- individua additivi avversivi non tossici e sostanze da taglio.
Per i controlli analitici si avvale dei laboratori dell’Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.
Vigilanza, controlli e obblighi documentali
La vigilanza sulle attività autorizzate è esercitata dal Ministero della sanità con ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie devono avvenire almeno ogni due anni, salvo diversa previsione; quelle straordinarie possono essere disposte in ogni momento. La Guardia di finanza può svolgere ispezioni straordinarie in caso di sospetto di attività illecite.
I titolari delle autorizzazioni e i responsabili delle farmacie devono esibire tutti i documenti inerenti alle autorizzazioni e alla gestione delle attività. L’opposizione alle ispezioni, l’ostacolo ai controlli o la mancata esibizione dei documenti è sanzionata con arresto fino a un anno o ammenda, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Autorizzazioni, requisiti e durata
Chi intende coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere in transito, commerciare o detenere per il commercio sostanze comprese nelle tabelle deve ottenere l’autorizzazione del Ministero della sanità; le farmacie sono esentate per gli acquisti e per le cessioni di medicinali in dose e forma farmaceutica.
L’autorizzazione:
- è personale e non cedibile;
- richiede requisiti di buona condotta, garanzie morali e professionali del titolare/legale rappresentante e del direttore tecnico;
- decade nei casi di cessazione dell’attività, mutamento della ragione sociale o morte/sostituzione del titolare o legale rappresentante;
- ha durata biennale;
- può essere rinnovata presentando domanda almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di morte o sostituzione del titolare/legale rappresentante, il Ministero può consentire una prosecuzione provvisoria per non oltre tre mesi sotto la responsabilità del direttore tecnico.
Revoca, sospensione e cessazione delle attività autorizzate
Il Ministero revoca l’autorizzazione in caso di irregolarità nell’esercizio delle attività o di perdita dei requisiti soggettivi richiesti. Può revocarla anche in caso di incidente tecnico, furto, deterioramento o altre irregolarità, anche imputabili al personale.
Se il fatto è di lieve entità, può essere disposta la sospensione fino a sei mesi. In caso di cessazione, revoca o sospensione, il Ministero adotta i provvedimenti relativi alle giacenze e ritira bollettario, registri e decreto di autorizzazione. È possibile la cessione delle giacenze a fornitori, ad altri soggetti autorizzati o a farmacie; in mancanza, entro un anno, le sostanze sono acquisite dallo Stato.
Le sostanze deteriorate o non utilizzabili devono essere distrutte secondo le modalità ministeriali, con eventuale assistenza delle forze di polizia.
Coltivazione vietata e autorizzazioni per ricerca
È vietata la coltivazione nel territorio dello Stato delle piante incluse nelle tabelle I e II, salvo la canapa coltivata esclusivamente per fibre o altri usi industriali consentiti dalla normativa UE e diversi da quelli previsti per gli usi stupefacenti.
Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici a coltivare tali piante per fini scientifici, sperimentali o didattici.
Tabelle delle sostanze e classificazione dei medicinali
Le sostanze e i medicinali soggetti a controllo sono raggruppati in cinque tabelle, aggiornate con decreto ministeriale e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Le tabelle comprendono anche isomeri, esteri, eteri, sali e stereoisomeri, salvo eccezioni espresse, e tutte le forme di prodotto, miscuglio o miscela delle sostanze e piante indicate.
La classificazione distingue:
- tabelle I, II, III e IV per sostanze e piante soggette a controllo;
- tabella dei medicinali, suddivisa in sezioni A, B, C, D ed E, per medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope.
La disciplina individua inoltre la possibilità di esclusione di alcuni medicinali e dispositivi diagnostici dai controlli quando, per composizione, non possano avere un uso diverso da quello previsto.
Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D
Dal 1° gennaio 2025 è istituito presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), in attuazione del regolamento UE 2023/1322.
Il Sistema:
- coordina operativamente le informazioni di allerta;
- opera anche tramite un dispositivo informatico dedicato;
- mira alla prevenzione e tutela della salute pubblica rispetto a nuove sostanze psicoattive e sostanze già vietate.
Si avvale di centri collaborativi di primo livello e può coinvolgere centri di secondo livello. È inoltre autorizzato a stipulare convenzioni e contratti con strutture private idonee, anche in deroga al codice dei contratti pubblici, per garantire operatività e tempestiva individuazione dei rischi. Un DPCM deve definirne compiti e organizzazione entro novanta giorni.
Disposizioni non più efficaci o abrogate
Nel testo fornito risultano espressamente abrogati o soppressi alcuni commi; inoltre è richiamata una pronuncia di illegittimità costituzionale che ha inciso su modifiche successive a varie disposizioni. Tali elementi non modificano l’impianto generale, ma riducono l’attualità di singole previsioni puntuali.
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