LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge classifica armi e munizioni, regola fabbricazione, marcatura, importazione, detenzione e porto, e punisce alterazione e porto abusivo. Prevede divieti e autorizzazioni per armi da guerra, comuni, strumenti da offesa e prodotti assimilati, con regole speciali per minori, softair, segnalazione e demilitarizzazione. Molte disposizioni storiche risultano oggi superate o abrogate.
Disciplina delle armi, munizioni e porto di armi
Disciplina delle armi, munizioni e strumenti atti ad offendere
La legge detta la classificazione giuridica delle armi e delle munizioni, disciplina fabbricazione, marcatura, importazione, detenzione, porto e commercio, e introduce specifiche sanzioni penali e amministrative. Il testo è stratificato da successive modifiche, ma conserva un impianto generale ancora rilevante in materia di armi e sicurezza pubblica.
Classificazione delle armi e delle munizioni
Sono considerate armi da guerra le armi di ogni specie con spiccata potenzialità offensiva, destinate o destinabili all’armamento militare, nonché bombe, aggressivi chimici, biologici e radioattivi, congegni bellici e bottiglie o involucri esplosivi/incendiari. Sono armi tipo guerra quelle che, pur non essendo da guerra, impiegano lo stesso munizionamento, sono automatiche a raffica o presentano caratteristiche balistiche o d’impiego comuni; vi rientrano anche le armi da fuoco camuffate.
Sono munizioni da guerra le cartucce, bossoli e proiettili destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli già esplosi e i residui di cartucce usate non sono munizioni da guerra né loro parti, se destinati allo smaltimento o al munizionamento civile/sportivo; detenzione, trasporto e uso di tali bossoli sono soggetti alla disciplina regolamentare prevista. Le munizioni 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare marchio NATO o altra marcatura idonea.
Armi comuni da sparo e limiti di munizionamento
Tra le armi comuni da sparo rientrano, in particolare, fucili a canna liscia o rigata, carabine e moschetti a canna rigata, revolver, pistole semiautomatiche e repliche di armi antiche ad avancarica anteriori al 1890, con esclusione di quelle a colpo singolo. Sono comprese anche armi che potrebbero usare munizionamento da guerra ma con caratteristiche da caccia o sportive, con limitato volume di fuoco e munizioni diverse da quelle militari.
La fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi comuni da sparo con caricatori o serbatoi oltre determinati limiti è vietata, salvo casi specifici; per le repliche di armi antiche il limite è di 10 colpi. Nei casi consentiti serve la licenza di pubblica sicurezza prevista dalla legge.
Sono inoltre considerate armi comuni da sparo le armi da bersaglio da sala, quelle ad emissione di gas, le armi ad aria o gas compressi con energia superiore a 7,5 joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo esclusioni del Banco nazionale di prova. Non sono considerate armi alcuni strumenti ad aria/gas compressi a canna liscia per capsule marcatrici, entro precisi limiti di energia e calibro; oltre 7,5 joule l’uso è consentito solo per attività agonistica. Le violazioni sono sanzionate amministrativamente e il Ministro dell’interno deve definire le modalità di acquisto, detenzione, trasporto, porto e uso per attività amatoriale e agonistica.
Divieti su munizioni e strumenti speciali
Le munizioni per armi comuni da sparo non possono contenere proiettili perforanti, traccianti, incendiarî, esplosivi, ad espansione, autopropellenti o sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive. Sono previste eccezioni per specifiche cartucce per fini scientifici e di zoofilia, soggette a licenza del questore.
Gli strumenti lanciarazzi e relative munizioni sono esclusi dalle norme ordinarie sul porto e sulla detenzione quando impiegati per segnalazione, soccorso, salvataggio o protezione civile; se muniti di camera di cartuccia devono rispettare specifiche tecniche europee.
Alterazione, porto e oggetti atti ad offendere
È punita l’alterazione di un’arma che ne aumenti la potenzialità offensiva o ne agevoli porto, uso o occultamento. Il porto fuori dall’abitazione di armi e di numerosi oggetti atti ad offendere è vietato, salvo giustificato motivo o specifiche autorizzazioni.
Il divieto riguarda, tra gli altri, mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici, bastoni con puntale, strumenti da punta o taglio, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e puntatori laser di classe pari o superiore a 3b. Sono previste aggravanti se il fatto avviene in occasione di manifestazioni sportive o in riunione pubblica, nonché confisca obbligatoria degli oggetti.
È inoltre punito, con pena detentiva, il porto senza giustificato motivo di coltelli e strumenti simili con lama oltre certe misure, inclusi quelli pieghevoli con particolari caratteristiche. Per tali condotte il prefetto può applicare sanzioni accessorie, come sospensione della patente o del porto d’armi.
Porto di armi non licenziabili e tutela dei minori
È prevista una disciplina autonoma per il porto di armi per cui non è ammessa licenza e di strumenti da punta e taglio particolarmente pericolosi. La pena è aumentata se il fatto è commesso da persone travisate, da più persone riunite, in luoghi sensibili o in presenza di assembramenti o riunioni pubbliche. È prevista la confisca.
Se i reati di porto di armi o strumenti atti ad offendere sono commessi da minori di 18 anni, la responsabilità amministrativa ricade sul soggetto titolare della responsabilità genitoriale, con sanzione pecuniaria irrogata dal prefetto.
È inoltre vietata la vendita o cessione ai minori di 18 anni degli strumenti di cui agli articoli 4 e 4-bis; i venditori devono verificare l’età dell’acquirente e, per le vendite online, devono essere adottati sistemi efficaci di verifica della maggiore età. L’AGCOM vigila sui sistemi di verifica e può disporre il blocco del sito o della piattaforma in caso di inadempimento. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie e, per i commercianti, anche con chiusura o revoca della licenza in caso di reiterazione.
Strumenti riproducenti armi, softair e segnalazione acustica
Gli strumenti riproducenti armi non possono essere costruiti in modo da poter essere trasformati in armi vere o da poter utilizzare munizionamento offensivo. Se in metallo, devono avere canna ostruita e tappo rosso; gli strumenti di segnalazione acustica devono avere specifiche ulteriori cautele costruttive.
Gli strumenti softair possono essere venduti solo ai maggiori di 16 anni e devono rispettare il limite di energia di 1 joule, oltre a prescrizioni di colore e conformità. La produzione o commercializzazione non conforme è punita penalmente.
Per gli strumenti da segnalazione acustica, quelli lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa provvisti di camera di cartuccia è prevista una verifica tecnica da parte del Banco nazionale di prova sulle specifiche europee applicabili, con sanzioni penali in caso di inosservanza.
Commissione consultiva e controlli tecnici
La legge prevedeva una Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi presso il Ministero dell’interno, con funzioni di parere obbligatorio sulla catalogazione e su questioni generali di settore. Tuttavia il testo indica che l’organo è stato soppresso da successivi interventi normativi.
Permangono invece le funzioni del Banco nazionale di prova, che interviene nelle verifiche di conformità, nella punzonatura e nei controlli tecnici sulle armi e sugli strumenti disciplinati dalla legge.
Autorizzazioni di polizia e requisiti soggettivi
Per acquistare o cedere armi può essere richiesto nulla osta con indicazione dei motivi. La licenza per la riparazione di armi è espressamente prevista. L’accesso alle autorizzazioni per fabbricazione, raccolta, commercio, deposito, riparazione e porto d’armi è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente, con esame presso l’apposita commissione; sono previste esenzioni o presunzioni di capacità per chi abbia già esperienza o titoli militari specifici.
Le autorizzazioni non possono essere rilasciate a soggetti che si trovino nelle condizioni ostative previste dal testo unico di pubblica sicurezza o sottoposti a misure di prevenzione. L’esercizio dell’industria di riparazione doveva inoltre adeguarsi entro un termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge.
Divieti e limiti su armi da guerra, collezioni e detenzione
Dal momento di entrata in vigore della legge non possono essere rilasciate licenze per detenzione o raccolta di armi da guerra, tipo guerra o munizioni da guerra. Le armi già legalmente detenute o raccolte potevano essere trasferite solo per successione, versamento agli organi competenti, cessione a soggetti autorizzati o esportazione; l’erede o il nuovo detentore doveva avvisare immediatamente il Ministero dell’interno e chiedere autorizzazione alla conservazione.
Sono previste sanzioni penali per trasferimenti illeciti e per omissione dell’avviso. La legge consente, invece, allo Stato e agli enti pubblici competenti di detenere e raccogliere tali armi per finalità storiche, culturali, di studio, esperimento o collaudo.
Per le armi comuni da sparo, la detenzione è limitata a tre esemplari, mentre per le armi sportive il limite è di dodici; oltre tali soglie serve licenza di collezione del questore, in linea generale entro un esemplare per modello di catalogo nazionale. Le armi antiche seguono una disciplina specifica e non si computano ai fini dei limiti indicati. È esclusa la detenzione del relativo munizionamento nelle raccolte e collezioni, salvo raccolte per commercio o industria. Il titolare di licenza di collezione può trasportare le armi ai poligoni per prove di funzionamento secondo limiti e cadenze fissati dalla legge.
Marcatura e tracciabilità
Le armi comuni da sparo prodotte, assemblate o introdotte nello Stato devono recare una marcatura unica, chiara e permanente con dati identificativi del fabbricante, del luogo di fabbricazione/assemblaggio, del numero di serie, dell’anno e, se possibile, del modello. Il Banco nazionale di prova appone la sigla della Repubblica italiana e l’anno di introduzione, e registra le operazioni in apposito registro.
Sono previste regole specifiche per le armi importate dall’estero, per le verifiche di conformità e per l’apposizione delle marcature mancanti. Il testo contempla anche la rottamazione di armi, parti e munizioni e la sostituzione delle parti marcate divenute inservibili.
La disciplina della tracciabilità prevede la conservazione per trenta anni dei dati relativi alle armi da fuoco e alle munizioni in appositi archivi/sistemi informatici, con registrazione di tipo, marca, modello, calibro, matricola, marcatura e dati di fornitore, acquirente o detentore.
Importazione definitiva e armi provenienti da scorte governative
Chi intende importare più di tre armi comuni da sparo in un anno solare, senza licenza per fabbricazione e commercio, deve ottenere anche la licenza del prefetto. L’importazione è subordinata alle autorizzazioni di altre amministrazioni e non è ammessa per armi che non abbiano superato la verifica prevista dalla normativa richiamata.
Le armi presentate in dogana per importazione definitiva devono, di regola, essere inviate al Banco nazionale di prova, salvo quelle provenienti da Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti e che rechino già i contrassegni richiesti.
Le armi fuori uso appartenenti a Forze armate e Forze di polizia possono essere immesse sul mercato civile solo se demilitarizzate; le armi disattivate, rese inerti in modo permanente e irreversibile, possono essere alienate senza autorizzazione secondo modalità ministeriali.
Disposizioni oggi superate o abrogate
Dal contenuto fornito risultano espressamente abrogati o soppressi diversi articoli e commi di norme previgenti, nonché l’articolo 7 della stessa legge. Nel testo compaiono inoltre rinvii aggiornati e modifiche successive a sanzioni e procedure. Alcune strutture originarie, come la Commissione consultiva centrale delle armi, risultano soppresse; perciò la disciplina è in parte storicizzata, pur restando attuale nelle norme operative su classificazione, porto, detenzione, marcatura e vendita.
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