Cassazione Penale, Sentenza n. 30232/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerne la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad Albino, funzionario dell'ufficio patrimoni dell'Aterp, ritenuto gravemente indiziato di associazione per delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione (falso, abuso d'ufficio/omissione di atti d'ufficio, corruzione, concussione) per aver concorso, dietro compensi, alla creazione di un sistema illecito di assegnazione diretta di alloggi popolari e magazzini. È contestato altresì il reato di calunnia (capo 14) per aver, insieme ad altri, prodotto una missiva del 19.10.2022 che avrebbe simulato elementi a carico di Massimo De Lorenzo per coprire Vincenzo Celi (capo 13). Parte delle contestazioni originarie di abuso d'ufficio sono state riqualificate in omissione di atti d'ufficio a seguito dell'abrogazione dell'art. 323 c.p., e tali fatti sono comunque valorizzati come elementi utili a dimostrare la partecipazione all'associazione. Il ricorrente propone sei motivi di cassazione: i primi cinque riguardano la presunta carenza del giudizio di gravità indiziaria e profili di erronea valutazione probatoria; il sesto censura le esigenze cautelari, in particolare la valutazione del pericolo di recidiva dato che il ricorrente era in pensione e poi dimessosi/cessato da ogni incarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul sesto motivo e ha ritenuto inammissibili gli altri cinque. In particolare: - ha confermato la legittimità del giudizio di gravità indiziaria e della motivazione del Tribunale riguardo all'associazione e alla calunnia, ritenendo che il ricorrente si sia limitato a prospettare ricostruzioni alternative dei fatti senza indicare specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità nella motivazione; la Corte sottolinea il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (no revisione probatoria). - ha però accolto il sesto motivo relativo alle esigenze cautelari: la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati (art. 274 c.p.p.) alla luce della sopravvenuta cessazione del rapporto di servizio/pensionamento dell'indagato. La motivazione del Tribunale, che si è limitata ad affermare in termini generici i contatti e la possibile "influenzabilità" a distanza, è stata ritenuta insufficiente e formalmente viziata. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza nella parte relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)
Disciplina il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie come causa di applicazione di misure cautelari; la Corte richiama che, in caso di cessazione del rapporto di servizio, il giudice deve motivare adeguatamente perché la pericolosità permanga (valutando la posizione soggettiva e i contatti che permetterebbero la reiterazione).
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il giudizio di gravità indiziaria; la Corte conferma che la verifica della sussistenza di gravi indizi è compito del giudice del merito e il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
art. 278 e art. 280 cod. proc. pen.
Richiamati nel testo in relazione ai limiti edittali che possono influire sulla applicabilità di misure cautelari; il Tribunale aveva espunto dal titolo cautelare determinati capi in ragione dei limiti edittali.
art. 323 cod. pen. (abrogato)
L'abrogazione ha comportato la riqualificazione di precedenti contestazioni di abuso d'ufficio in omissione di atti d'ufficio; la Corte segnala che tali fatti possono comunque essere valorizzati come elementi probatori della partecipazione all'associazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti né riformula la valutazione probatoria: il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- Quando si invoca il pericolo di reiterazione per pubblici ufficiali, il giudice deve motivare specificamente in che modo la cessazione del rapporto (pensionamento, dimissioni, revoca incarico) non elimina o non diminuisce il rischio di ulteriori condotte dello stesso tipo: non bastano affermazioni generiche sui contatti o su una possibile 'influenzabilità' a distanza.
- La sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro non impedisce di per sé la misura cautelare, ma la sua rilevanza deve essere valutata e adeguatamente argomentata dal giudice in relazione alla posizione soggettiva dell'agente e alla concreta probabilità di reiterazione.
- La riqualificazione giuridica degli addebiti da parte del giudice per le indagini preliminari (es. da abuso d'ufficio a omissione) è consentita e tali fatti, pur espunti dal titolo cautelare, possono essere utilizzati come elementi probatori per il quadro associativo se adeguatamente motivati.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre indicare violazioni specifiche di legge o profili di manifesta illogicità nella motivazione; prospettazioni alternative dei fatti o richieste di diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Nelle vicende che riguardano calunnia e condotte di occultamento di responsabilità, occorre distinguere chiaramente tra la mera diligenza nell'azione amministrativa (atti volti a recuperare locali, gestione chiavi, comunicazioni formali) e l'intento doloso di falsare responsabilità: la prova dell'intento calunniatorio richiede elementi che dimostrino la volontà di accusare falsamente.
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