LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895
Disposizioni per il controllo delle armi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge per il controllo delle armi che punisce la fabbricazione, introduzione, vendita e cessione di armi da guerra, parti, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e altri congegni micidiali (art.1: reclusione 3–12 anni), la detenzione illegale (art.2: 1–8 anni), l'istruzione all'uso di materiali pericolosi (art.2‑bis: 1–6 anni), il rifiuto di consegna e il porto illegale in luogo pubblico (art.3‑4: fino a 10 anni con aggravanti). Previste riduzioni per lieve entità e sconti per armi comuni; ammende aggiornate nel 2010. Alcune disposizioni amnistianti hanno efficacia solo per reati commessi entro date passate (anni 1968–1989). Art.6 è stato abrogato nel 2023.
Controllo e repressione di fabbricazione, commercio, detenzione e porto illegale di armi, esplosivi e congegni micidiali
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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