Cassazione Civile, Ordinanza n. 35449/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato, prima davanti alla CTP e poi in appello, tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006 ai fini IRPEF, IVA e IRAP, fondati su indagini sui suoi conti correnti bancari, nonché le conseguenti iscrizioni a ruolo straordinario e cartelle di pagamento per alcune annualità. In Cassazione proponeva dieci motivi: denunciava, in sintesi, vizi di motivazione della sentenza regionale; violazione delle presunzioni fiscali sui movimenti bancari e dell'onere della prova; omessa pronuncia su eccezioni relative all'inapplicabilità, dopo Corte cost. n. 228/2014, della presunzione sui prelevamenti per i lavoratori autonomi; mancata considerazione dei costi nell'accertamento induttivo puro; omessa pronuncia sulla tassazione di presunti benefits in natura e su specifiche giustificazioni di singole operazioni bancarie; omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'imputazione al contribuente di movimenti che egli assumeva riferibili alla società Coop. La Vela.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i dieci motivi di ricorso perché ha preso atto della documentazione prodotta dal ricorrente attestante la presentazione di domande di definizione agevolata delle liti per tutte le annualità in contestazione. Ha quindi dichiarato estinte le controversie relative agli avvisi di accertamento per gli anni 2004, 2005 e 2006 e, per effetto, anche quelle relative alle cartelle di pagamento emesse sui ruoli straordinari collegati alle annualità 2004 e 2005. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate; non è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito del motivo perché la lite è estinta.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Norma sulle presunzioni bancarie invocata dal ricorrente per contestare l'accertamento fondato su versamenti e prelevamenti.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Norma sulle indagini finanziarie e sulle presunzioni relative ai movimenti bancari, contestata dal ricorrente anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Richiamato per dedurre una errata ripartizione dell'onere della prova circa la riferibilità dei movimenti bancari all'attività d'impresa.
Invocato per denunciare omessa pronuncia su vari motivi di appello; la questione resta assorbita dalla declaratoria di estinzione.
Richiamato con riferimento all'accertamento induttivo puro e alla dedotta mancata considerazione dei costi.
art. 55, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente in tema di reddito d'impresa nell'accertamento induttivo.
art. 66, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del reddito nell'accertamento induttivo.
art. 53 Cost.
Invocato in relazione alla tassazione induttiva e al rispetto della capacità contributiva.
art. 50, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato con riguardo alla tassazione di asserite retribuzioni in natura (benefits).
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme sul sindacato di legittimità invocate per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022
Base della definizione agevolata per le controversie relative agli anni 2004 e 2006; la presentazione tempestiva della domanda e il pagamento della prima rata determinano l'estinzione del giudizio.
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
Disposto applicato per dichiarare estinte le controversie relative agli anni 2004 e 2006.
Base normativa della definizione agevolata relativa all'anno 2005; la Corte ne applica l'effetto estintivo.
art. 5, comma 7, l. n. 130/2022
Disposizione applicata per dichiarare estinta la controversia relativa all'anno 2005.
Richiamato per l'equiparazione degli effetti della richiesta di estinzione a quelli della rinuncia o della definizione che comporta cessazione del giudizio.
Massime di principio
- La presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata della lite fiscale, accompagnata dal pagamento di quanto dovuto secondo la disciplina applicabile, determina l'estinzione del giudizio di legittimità relativo agli atti impositivi oggetto della domanda.
- Quando la definizione agevolata copre tutti gli atti e tutte le annualità in contestazione, la Corte non esamina i motivi di ricorso perché la controversia viene meno per sopravvenuta estinzione.
- L'estinzione per definizione agevolata può essere dichiarata con ordinanza anche in Cassazione, su istanza della parte, con effetti assimilabili a quelli della rinuncia agli atti del giudizio nei limiti richiamati dalla disciplina processuale.
- Se la definizione agevolata riguarda gli avvisi di accertamento presupposti, restano assorbite e si estinguono anche le liti sulle cartelle di pagamento emesse in conseguenza di tali avvisi.
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