Sentenza del 20/11/2025 n. 30631 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
BB Srl era stata sottoposta a verifica fiscale per l’anno d’imposta 2005. Poiché la documentazione contabile risultava irreperibile, l’Ufficio aveva determinato induttivamente il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 e recuperato imposte dirette e indirette, interessi e sanzioni. L’avviso era stato notificato ad A.A. personalmente, quale legale rappresentante e rappresentante di fatto, e a B.B., subentrato formalmente nella carica e ritenuto dall’Agenzia un prestanome. A.A. aveva eccepito la decadenza: la CTP di Napoli aveva accolto il ricorso, ritenendo tardivo l’avviso notificato il 17 febbraio 2015, anche rispetto al termine raddoppiato di otto anni, che scadeva il 31 dicembre 2014; la CTR Campania aveva confermato la decisione, affermando che l’Agenzia non aveva contestato tale tardività. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, perché l’appello contestava espressamente la decadenza; 2) violazione dell’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015, sostenendo la tempestività della notifica dell’avviso a B.B., spedito per posta il 31 dicembre 2014, e l’applicabilità del raddoppio dei termini in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le eccezioni di inammissibilità formulate da A.A. e ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha rilevato che l’appello contestava documentalmente la decadenza e che la CTR aveva quindi errato nel ritenere non contestata la tardività. Ha inoltre affermato che, quando il dominus dispone uti dominus della società interposta e ne è l’effettivo possessore dei redditi, il reddito d’impresa e il relativo debito tributario possono essergli imputati; la notifica tempestiva dell’atto a uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri, purché la notifica si perfezioni. Per gli atti notificati entro il 2 settembre 2015 resta applicabile la disciplina transitoria sul raddoppio dei termini; questo raddoppio consegue al riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’esito del procedimento penale. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza dell’accertamento né sul debito tributario.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
L'Agenzia delle entrate offre la dimostrazione d'aver espressamente avversato, e documentalmente criticato, nell'atto d'appello, l'affermazione della sentenza di primo grado relativa alla maturata decadenza dal potere di accertamento per inosservanza, "in limine", finanche del termine raddoppiato ottennale: ragion per cui del tutto erroneo è l'assunto della sentenza impugnata secondo cui "il fatto" della tardività dell'accertamento "non è stato contestato".
Il motivo d’appello deve essere valutato per il suo contenuto effettivo: se l’Ufficio ha specificamente contestato la statuizione sulla decadenza, la CTR non può dichiarare quel fatto non contestato. La Corte ha accolto la censura processuale perché l’appello conteneva tale contestazione.
Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione è indicata come fondamento dell’accertamento induttivo del reddito d’impresa, adottato a seguito dell’irreperibilità della documentazione contabile. La sentenza non sviluppa un’autonoma interpretazione dei presupposti o dei criteri di quantificazione dell’accertamento.
Art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973
In tema di termini di decadenza dell'accertamento tributario, previsti dall' art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall' art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2 dell' art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti, nonché quelle apportate dai commi 130 e 131 dell' art. 1 della L. n. 208 del 2015, che hanno determinato il venir meno della disciplina sul raddoppio, poiché la disposizione transitoria contenuta nell' art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell' art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015 le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
Per gli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, la disciplina transitoria conserva gli effetti della normativa precedente sul raddoppio dei termini; le successive modifiche che hanno limitato o eliminato il raddoppio non si applicano a tali atti.
Art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
In tema di accertamento nei confronti di chi abbia gestito "uti dominus" una società di capitali, ridotta a mero schermo, si determina, ai sensi dell' art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 1973, una vera e propria traslazione in capo al medesimo del reddito d'impresa, con il necessario seguito del debito d'imposta considerato "in blocco".
Quando l’Amministrazione prova che il soggetto ha l’effettivo possesso dei redditi formalmente intestati alla società interposta e dispone della società come dominus, i redditi d’impresa possono essere imputati a lui, con il relativo debito tributario nel suo complesso. Non basta la mera gestione: occorre dimostrare l’asservimento sostanziale della società e il possesso effettivo dei redditi.
Art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 128 del 2015
In tema di termini di decadenza dell'accertamento tributario, previsti dall' art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall' art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2 dell' art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti, nonché quelle apportate dai commi 130 e 131 dell' art. 1 della L. n. 208 del 2015, che hanno determinato il venir meno della disciplina sul raddoppio, poiché la disposizione transitoria contenuta nell' art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell' art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015 le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
La disciplina transitoria tutela gli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, mantenendo per essi gli effetti della disciplina sul raddoppio dei termini, anche rispetto alle modifiche intervenute successivamente.
Art. 57 D.P.R. n. 633 del 1972
La norma è richiamata dalla sentenza, insieme all’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, per individuare i termini di decadenza degli accertamenti IVA. Il principio transitorio enunciato dalla Corte riguarda anche gli atti impositivi IVA notificati entro il 2 settembre 2015.
Il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell' art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna.
Ai fini del raddoppio dei termini rileva che i fatti accertati comportino l’obbligo di denuncia penale; non sono necessari l’effettiva denuncia, l’esercizio dell’azione penale o una condanna.
Pertanto, generalizzando, è possibile ricavare il principio per cui, la notifica di un avviso di un atto impositivo, e segnatamente di un avviso di accertamento, validamente eseguita ad uno dei coobbligati impedisce la decadenza dell'Amministrazione finanziaria nei confronti anche degli altri.
La notifica validamente eseguita a uno dei coobbligati impedisce la decadenza dell’Amministrazione anche verso gli altri obbligati. La Corte estende in ambito tributario il principio di cui all’art. 1310, comma 1, c.c., nel quadro della disciplina procedimentale pubblicistica, fermo che la notifica deve perfezionarsi.
Art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973
La norma è richiamata nel principio relativo alla decadenza dalla notificazione della cartella di pagamento: la notifica tempestiva a uno dei condebitori, pur non pregiudicando le posizioni soggettive degli altri, impedisce che la decadenza si produca anche nei loro confronti.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È indicato come parametro processuale della censura dell’Agenzia relativa alla violazione dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992; la Corte ha accolto il motivo perché la CTR aveva erroneamente affermato che l’Ufficio non avesse contestato la decadenza.
Massime di principio
- La mera carica di amministratore di fatto non basta, da sola, per imputare alla persona fisica il reddito e l’intero debito tributario della società. Occorre provare che essa disponesse della società come dominus, che la società fosse sostanzialmente asservita e che la persona fosse l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati all’ente.
- La notifica tempestiva di un atto impositivo a un coobbligato può impedire la decadenza anche nei confronti degli altri coobbligati, purché la notifica sia validamente eseguita e si perfezioni; il perfezionamento può avvenire dopo la scadenza del termine se l’atto è stato spedito tempestivamente.
- Per gli atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015, la disciplina transitoria mantiene applicabile il regime previgente sul raddoppio dei termini, nonostante le successive modifiche legislative.
- Nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento dipende dalla sussistenza di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale, non dall’effettiva presentazione della denuncia né dall’esito del procedimento penale.
- In appello, una statuizione di decadenza è contestata se il gravame ne critica in modo specifico il fondamento, anche mediante documenti; il giudice d’appello non può qualificare come non contestato un fatto o una statuizione che l’appellante abbia effettivamente impugnato.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la debenza delle imposte, delle sanzioni o la validità complessiva dell’accertamento: il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi enunciati e provvedere anche sulle spese.
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