Sentenza del 18/11/2025 n. 15374 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il 25 gennaio 2022 la ricorrente aveva chiesto il rimborso di 108.333,33 euro, versati con modello F24 usando i codici tributo 1857 e 1858, relativi alle imposte sostitutive previste dall’art. 110 del d.l. 104/2020 per la rivalutazione dei beni d’impresa. Sosteneva che il pagamento fosse indebito perché non era titolare di un’impresa e non sussisteva un rapporto tributario che giustificasse quei versamenti; aveva inoltre impiegato somme prelevate dal proprio conto corrente personale. A fronte dell’assenza di risposta dell’Ufficio si era formato il silenzio-rifiuto, impugnato con ricorso notificato il 16 ottobre 2024.
La decisione
Dopo aver esaminato la documentazione, il 7 maggio 2025 l’Agenzia ha convalidato integralmente il rimborso e restituito la somma richiesta. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, senza decidere nel merito la spettanza del rimborso. Ha respinto la richiesta dell’Ufficio di compensare le spese: l’istanza era rimasta senza risposta dal 25 gennaio 2022 e il rimborso è stato convalidato solo venti giorni prima dell’udienza, benché l’esame della documentazione fosse semplice. Tale condotta ha reso necessario il ricorso e ha aggravato la posizione patrimoniale della contribuente. L’Agenzia è stata condannata a pagare 2.000 euro per compensi professionali, oltre al contributo unificato e agli accessori dovuti. Decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, pronunciata il 28 maggio 2025.
Norme richiamate
Art. 19, lettera g), d.lgs. 546/1992
«tanto da determinare il formarsi del silenzio-rifiuto di cui all'art. 19, lettera g), del d.lgs.546/92.»
Il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso ha determinato un rifiuto tacito impugnabile davanti al giudice tributario.
«nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d. lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione»
La compensazione delle spese non è automatica quando il giudizio si estingue perché l’Amministrazione concede il rimborso durante la causa: occorre soccombenza reciproca oppure una ragione grave ed eccezionale, espressamente motivata. Nel caso concreto la Corte ha posto le spese a carico dell’Ufficio per il ritardo e la condotta tenuta.
«così mostrando una condotta non conforme al principio di lealtà, ex art. 88 c.p.c..»
La Corte ha ritenuto contrario al principio di lealtà processuale il comportamento dell’Ufficio, che non aveva dato riscontro tempestivo a una richiesta di rimborso documentata e l’aveva accolta solo poco prima dell’udienza.
Massime di principio
- La mancata risposta a un’istanza di rimborso può formare un silenzio-rifiuto impugnabile in giudizio, nei casi previsti dalla disciplina del processo tributario.
- Se l’Amministrazione riconosce il rimborso e lo restituisce nel corso del giudizio, la controversia può essere dichiarata estinta per cessata materia del contendere; ciò non equivale a una decisione di merito sulla fondatezza originaria della pretesa.
- La definizione tardiva della pratica, se costringe il contribuente a promuovere il giudizio, può giustificare la condanna dell’Amministrazione alle spese anche quando il rimborso è stato poi concesso.
- La compensazione delle spese nel processo tributario richiede soccombenza reciproca o ragioni gravi ed eccezionali espressamente indicate; la sola cessazione della materia del contendere non basta.
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