Sentenza del 20/11/2025 n. 30648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2008: quello relativo alla società, che determinava induttivamente un reddito d’impresa di € 979.293, e quello personale notificato ad A.A., con cui gli veniva attribuito un reddito da capitale di € 238.806, presumendo che fosse titolare dell’intera partecipazione societaria. A.A. contestava, tra l’altro, che la sua quota fosse stata soltanto dell’1% e fino al 26 settembre 2006; denunciava inoltre l’insufficienza della motivazione, l’assenza dei presupposti per ritenerlo amministratore di fatto, la cessazione della società dopo la cancellazione dal registro delle imprese del 22 dicembre 2009 e l’errata notificazione dell’accertamento societario. La CTP di Napoli aveva riunito e respinto i ricorsi; la CTR della Campania aveva confermato il rigetto.
La decisione
La Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo: la CTR aveva motivato adeguatamente sulla fittizietà del trasferimento all’estero e sull’amministrazione di fatto di A.A., ma aveva omesso di esaminare la distinta questione dell’attribuzione al ricorrente del 100% delle quote e, quindi, il fondamento dell’avviso personale relativo ai redditi da partecipazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per la doppia conforme sia perché non indicava fatti storici decisivi omessi; il terzo è stato assorbito. Sono stati rigettati il quarto e il quinto motivo: la cancellazione conseguente al trasferimento fittizio all’estero non comporta, di per sé, estinzione della società o cessazione dell’attività; inoltre, l’avviso contestato era riferito a un debito personale imputato ad A.A. quale dominus e gestore della società, non era un avviso sociale notificato a un soggetto privo di titolo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese, affinché riesamini la questione della titolarità della partecipazione e il relativo accertamento personale. Non è stata quindi definitivamente stabilita la spettanza del reddito contestato.
Norme richiamate
La sentenza impugnata, in motivazione, si riferisce all'impugnazione di un solo avviso di accertamento, quello riferito alla società, laddove nel presente giudizio gli avvisi sono due, l'uno riferito alla società e l'altro ai redditi da partecipazione imputati al 100% al A.A. per lo stesso anno d'imposta (2008).
La decisione giudiziaria deve dare conto delle questioni rilevanti sottoposte al giudice. Nel caso concreto, l’omessa pronuncia sulla contestata attribuzione al ricorrente dell’intera partecipazione ha determinato un vizio della sentenza.
Art. 111 della Costituzione
In tal guisa, la motivazione della sentenza impugnata sicuramente integra il requisito del cd. minimo costituzionale, solo insoddisfatto il quale si configura un vizio di omessa motivazione rilevante in sede di legittimità.
Il vizio motivazionale costituzionalmente rilevante ricorre quando la motivazione non raggiunge il minimo costituzionale; non basta lamentare una motivazione concisa se le ragioni della decisione sono comunque comprensibili ed effettive.
Il secondo motivo è inammissibile, sia in quanto subisce la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme di merito ai sensi dell'allora vigente art. 348-ter cod. proc. civ., sia in quanto non rappresenta alcun fatto propriamente storico pretermesso.
La doppia conforme preclude, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, la censura di omesso esame in cassazione quando le decisioni di merito concordano. Il ricorrente deve inoltre indicare un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
In tema di avviso di accertamento, la cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del trasferimento della sua sede sociale all'estero di per sé non determina alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c., sicché nell'ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie che la capacità della persona giuridica contribuente.
La cancellazione dal registro delle imprese conseguente al trasferimento della sede all’estero non basta, da sola, a dimostrare l’estinzione della società ai fini dei rapporti tributari. Il giudice richiama questa regola per respingere la censura basata sulla cancellazione, pur citando nel passaggio l’art. 2945 c.c. anziché l’art. 2495 c.c.
Art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973
Ne deriva che, rispetto all'avviso n. ------/2014, trovano applicazione i principi espressi da Cass. n. 1358 del 2023, secondo cui, in capo a chi abbia gestito "uti dominus" una società di capitali, si determina, ai sensi dell'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973, una vera e propria traslazione del reddito d'impresa, con il necessario seguito dell'intero debito d'imposta, comprensivo, cioè, del dovuto a titolo sia di imposte propriamente dette che di interessi e sanzioni.
Quando una persona abbia gestito la società di capitali come dominus, il reddito d’impresa può esserle imputato e la traslazione comporta, secondo il principio applicato dalla Corte, anche il debito relativo a imposte, interessi e sanzioni. Nel caso concreto, resta da riesaminare la distinta attribuzione al ricorrente della proprietà del 100% delle quote.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese dopo un trasferimento all’estero non prova, da sola, che la società sia estinta o che abbia cessato l’attività; occorre valutare se il trasferimento sia effettivo e se l’attività e il centro degli interessi siano stati realmente spostati.
- La prova che una persona abbia amministrato di fatto una società non dimostra automaticamente che ne possedesse tutte le quote. La titolarità della partecipazione e l’imputazione dei relativi redditi richiedono un esame autonomo e motivato.
- Un avviso può essere rivolto personalmente al gestore effettivo quando il debito gli è imputato quale dominus della società; in tale ipotesi non si tratta necessariamente di un avviso societario notificato al rappresentante in quanto tale.
- Una motivazione breve non è per ciò solo nulla: il vizio rilevante in cassazione ricorre quando manca una motivazione effettiva o questa non raggiunge il minimo costituzionale. È invece censurabile l’omessa risposta a una questione decisiva ritualmente proposta.
- Nel ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame occorre individuare un fatto storico decisivo non esaminato; inoltre, la doppia conforme può precludere tale censura secondo la disciplina processuale applicabile.
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