Sentenza del 20/11/2025 n. 30633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La prima controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, notificato ad A.A. personalmente quale legale rappresentante e rappresentante di fatto di BB Srl. A seguito dell’irreperibilità delle scritture contabili, l’Ufficio aveva determinato induttivamente il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 e recuperato imposte dirette e IVA, oltre interessi e sanzioni. La società era stata cancellata dopo il trasferimento della sede in Romania, ritenuto dall’Amministrazione fittizio. La seconda controversia riguarda un distinto avviso per il 2007, con cui ad A.A. era stato attribuito un reddito da partecipazione di Euro 202.116,00, sulla base della presunta titolarità dell’intera compagine sociale e della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili di una società a ristretta base. A.A. sosteneva, tra l’altro, di avere posseduto solo l’1% delle quote e soltanto fino al 2006.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi e cassato entrambe le sentenze della CTR della Campania, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione per la causa R.G. 18711/2017, e per nuovo esame e regolazione delle spese in entrambe le cause. Nella prima causa ha accolto il primo e il secondo motivo dell’Agenzia, assorbito il terzo e rigettato il quarto: la CTR aveva erroneamente considerato decisiva la cancellazione della società e la cessazione formale di A.A. dalla carica, senza valutare la tesi e gli indizi relativi al suo ruolo di dominus e amministratore di fatto. Il rinvio dovrà verificare, con valutazione complessiva degli elementi presuntivi, se A.A. fosse l’effettivo possessore dei redditi della società-schermo; la Cassazione non ha deciso definitivamente la debenza delle somme. Nella seconda causa ha rigettato il primo motivo sulla mancata sospensione, accolto il secondo per motivazione solo apparente e assorbito il terzo: la CTR aveva confuso il reddito sociale accertato, pari a Euro 660.142,00, con il reddito da partecipazione di Euro 202.116,00 e non aveva spiegato adeguatamente perché l’intera proprietà della società fosse riconducibile ad A.A. Anche qui la pretesa non è stata definitivamente confermata o annullata. Nessuna decisione finale sulle spese: la loro liquidazione è rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
la cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale all'estero di per sé non determina alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c., sicché nell'ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie che la capacità della persona giuridica contribuente
La cancellazione conseguente al trasferimento della sede all’estero non comporta necessariamente l’estinzione della società. Se il trasferimento è fittizio e l’attività effettiva resta in Italia, la società continua a esistere e può restare soggetto dei rapporti tributari.
Art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973
In tema di accertamento nei confronti di chi abbia gestito "uti dominus" una società di capitali, ridotta a mero schermo, si determina, ai sensi dell'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 1973, una vera e propria traslazione in capo al medesimo del reddito d'impresa, con il necessario seguito del debito d'imposta considerato "in blocco".
Quando l’Amministrazione dimostra che una persona dispone uti dominus della società interposta e ne è l’effettivo possessore dei redditi, il reddito d’impresa può essere imputato direttamente a tale persona, con il relativo debito tributario, comprendente imposte e conseguenze fiscali. Non basta la sola gestione: occorre provare il totale asservimento della società e il possesso effettivo dei redditi.
il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni 'gravi, precise e concordanti', laddove il requisito della 'precisione' è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della 'gravità' al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto
La prova presuntiva richiede fatti noti determinati e indizi gravi; se gli indizi sono plurimi, devono essere concordanti. Il giudice deve prima esaminarli singolarmente e poi valutarli nel loro insieme, senza scartarli con una valutazione atomistica.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
In tal guisa, la sentenza impugnata supera la soglia del cd. minimo costituzionale, esulando per l'effetto il denunciato "error in procedendo" (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).
La censura per nullità dovuta a difetto di motivazione non è fondata quando la sentenza offre una motivazione effettiva e comprensibile, anche se contestabile nel merito; il vizio sussiste invece quando la motivazione è solo grafica e priva di contenuto.
La richiesta di sospensione del giudizio relativo al reddito da partecipazione è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto dopo la riunione delle cause e, comunque, infondata: l’avviso personale ad A.A. non era l’avviso sociale che costituiva il presupposto indefettibile della presunzione di distribuzione degli utili.
Art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.
Ne consegue che la sentenza impugnata esibisce una motivazione esistente graficamente, ma non contenutisticamente (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).
La motivazione è apparente quando non affronta in modo comprensibile il punto decisivo della controversia e si limita ad affermazioni apodittiche o a richiami frammentari alle tesi di una parte. In tal caso la sentenza è nulla.
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese non basta, da sola, a escludere la permanenza della società nei rapporti tributari: occorre verificare se vi sia stata una reale cessazione o un effettivo trasferimento dell’attività all’estero. Un trasferimento meramente formale, senza spostamento dell’attività e del centro organizzativo, non determina l’estinzione della società.
- L’avviso notificato a una persona fisica quale effettivo dominus può riguardare una sua responsabilità personale e non va confuso con l’avviso indirizzato alla società. La cessazione formale dalla carica o la cancellazione della società non risolvono quindi, da sole, la questione della responsabilità personale.
- Per imputare al dominus il reddito formalmente intestato a una società occorre provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che la società fosse assoggettata al suo potere e che egli fosse l’effettivo possessore dei redditi. La sola qualifica di amministratore di fatto non è automaticamente sufficiente.
- Gli indizi vanno considerati sia singolarmente sia nel loro quadro complessivo. Il giudice deve spiegare quali elementi ritiene rilevanti e perché la loro combinazione consenta, o non consenta, di raggiungere una prova presuntiva.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base presuppone un accertamento sociale valido quando l’avviso personale dipende da tale accertamento. Va però accertato in concreto se l’avviso impugnato sia davvero l’avviso sociale o una distinta contestazione personale al contribuente.
- Un avviso che attribuisce reddito da partecipazione non può essere motivato confondendolo con il reddito d’impresa accertato alla società. La decisione deve chiarire la quota di partecipazione, l’eventuale interposizione di soggetti e gli elementi che giustificano l’imputazione al contribuente.
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