Sentenza del 18/11/2025 n. 7252 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 4047/10/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, che aveva accolto il ricorso della società contro l’atto di recupero relativo al credito d’imposta per la formazione 4.0. L’atto contestava l’indebita compensazione, nel 2018, di euro 23.174,74 (codice tributo 6897), riferita alle agevolazioni previste dall’art. 1, commi 46-56, della legge n. 205/2017. L’Ufficio deduceva l’assenza di prova dell’effettivo svolgimento della formazione e dei requisiti sostanziali dell’agevolazione, evidenziando, tra l’altro, l’assenza di registri presenze e timesheet, le incongruenze nel numero di partecipanti e di ore, la genericità delle dichiarazioni dei dipendenti, l’incertezza sui costi e la dubbia compatibilità delle ore dichiarate con l’attività produttiva e con i progetti di ricerca e sviluppo. La società sosteneva che la formazione fosse stata svolta e che le contestazioni dipendessero da un’errata ricostruzione dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, contestati i presupposti dell’agevolazione, spettava alla società provare i fatti costitutivi del diritto al credito; le relazioni, le certificazioni e il piano formativo prodotti, senza riscontri documentali dell’effettiva attività e dei requisiti della formazione 4.0, non assolvevano tale onere. Le incongruenze e le carenze probatorie, considerate nel loro insieme, giustificavano il recupero del credito. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 1.500.
Norme richiamate
gravando sul contribuente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare, in caso di contestazione, i fatti costitutivi dell'agevolazione invocata
Chi invoca un’agevolazione fiscale deve provare i fatti che ne costituiscono i presupposti, quando questi sono contestati; l’Amministrazione non deve dimostrare l’inesistenza di ogni possibile attività lecita.
Art. 1, commi 46-56, della legge n. 205/2017
manca la dimostrazione dell'effettiva esistenza dei requisiti previsti dalla richiamata normativa 4.0 su cui nulla riscontra parte appellata.
Il credito per la formazione 4.0 presuppone la prova che l’attività formativa possieda i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa; la sola predisposizione di un piano o di certificazioni non dimostra, da sé, né l’effettiva formazione né la sua riconducibilità alla misura.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione contesta in modo specifico i presupposti di un’agevolazione fiscale, è il contribuente che la invoca a dover provare i fatti costitutivi del beneficio.
- Per un credito d’imposta relativo alla formazione non basta documentare che un piano formativo sia stato predisposto o certificato: occorrono riscontri attendibili dell’attività effettivamente svolta, della partecipazione, delle ore e dei costi, oltre alla prova che i contenuti rientrino nei requisiti della misura agevolativa.
- Elementi singolarmente non decisivi possono, valutati complessivamente, fondare il recupero del credito se convergono nel mettere in dubbio l’effettività dell’attività e il contribuente non offre giustificazioni documentate e coerenti.
- In una controversia simile, è importante conservare documentazione contemporanea e verificabile, come registri di presenza, timesheet, tracciati delle sessioni telematiche, rendiconti dei costi e indicazioni su docenti, contenuti e collegamento tra formazione e attività aziendale.
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