Sentenza del 21/11/2025 n. 30715 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diniego dell’Agenzia delle Entrate al rimborso di € 273.130,00 per ritenute IRES applicate nel 2005 sugli interessi maturati sui depositi bancari della procedura fallimentare di CC Spa. Il credito era stato ceduto a BB Spa con scrittura privata del 21 dicembre 2007 e la cessione era stata notificata all’Agenzia il 22 ottobre 2011. L’Agenzia ha dedotto: 1) che la dichiarazione relativa al maxi-periodo fallimentare non poteva essere presentata prima della chiusura del fallimento e che, quindi, il credito non era ancora certo, liquido ed esigibile; 2) che la cessione a BB era una sub-cessione vietata dall’art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, perché il credito era stato ceduto in precedenza a Italfactoring; 3) in subordine, l’omesso esame di fatti decisivi, concernenti il momento di emersione del credito, la cessione e la contestazione della sua esistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è infondato: la dichiarazione finale del maxi-periodo può essere presentata prima della chiusura formale del fallimento, se le operazioni sono ultimate, i rapporti pendenti definiti e gli elementi reddituali sono noti; nel caso concreto, la dichiarazione del 4 giugno 2007 era stata presentata dopo il completamento della liquidazione e del riparto finale. Il credito di € 273.130,00 risultava dalla dichiarazione e dalla certificazione bancaria relativa a interessi lordi per € 1.013.462,89, ed era quindi sorto, certo, liquido ed esigibile e cedibile. Il secondo motivo è infondato: la prima cessione a Italfactoring non era stata notificata all’Agenzia nelle forme prescritte e non si era perfezionata né era opponibile all’Erario; la successiva cessione, effettuata direttamente dal curatore a BB e regolarmente notificata, era dunque valida e non costituiva una sub-cessione. Il terzo motivo è inammissibile: ricorreva una doppia conforme e le doglianze indicate riguardavano argomentazioni difensive o questioni giuridiche, non fatti storici decisivi omessi. È stata confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto il rimborso. L’Agenzia è stata condannata a rifondere ad AA Spa le spese di cassazione, liquidate in € 10.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.A.P. e I.V.A.; non si applica il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 183, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
L’art. 183, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 prevede, in caso di fallimento (ora liquidazione giudiziale) o di liquidazione coatta amministrativa un unico periodo d’imposta, intercorrente tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale ed anche se vi è stato esercizio provvisorio.
Per le procedure concorsuali il reddito va determinato considerando un unico periodo d’imposta, esteso dall’apertura alla chiusura della procedura; ciò non impedisce, alle condizioni precisate dalla Corte, di presentare la dichiarazione finale prima della chiusura formale.
Art. 5, comma 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Quest’ultima norma indica, tuttavia, solo il termine ultimo entro cui le dichiarazioni di inizio e fine procedura devono essere presentate, ma ciò non esclude che tali dichiarazioni, in particolare quella finale, possano essere presentate anche prima. La disposizione in esame usa infatti l’espressione "entro l’ultimo giorno", che sta ad indicare, appunto, il limite temporale non superabile, senza aggiungere "e non prima di" o formule analoghe, che individuerebbero la volontà di fissare un termine prima del quale non sarebbe possibile presentare la dichiarazione.
Il termine previsto per la dichiarazione finale è un termine massimo, non un termine iniziale inderogabile. La dichiarazione può quindi essere presentata prima della chiusura formale, purché siano state ultimate le operazioni rilevanti, definiti i rapporti pendenti e siano noti al curatore tutti gli elementi del reddito.
Art. 43-bis, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L’art.43-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 prevede l’applicabilità degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 alle cessioni dei crediti d’imposta, per cui la notifica all’Agenzia delle Entrate è un elemento necessario per il perfezionamento del contratto.
La cessione di un credito d’imposta deve essere notificata all’Amministrazione finanziaria secondo le forme previste; senza tale adempimento la cessione non si perfeziona nei confronti dell’Erario e non gli è opponibile. Una successiva cessione diretta dal cedente originario non è una sub-cessione vietata se la prima cessione non era stata perfezionata.
Art. 69, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
Come è noto, ai fini del trasferimento del credito fiscale la notifica ha efficacia costitutiva, di talché, in mancanza di tale adempimento, la cessione non si perfeziona, e non è opponibile all’Erario (art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).
La notifica della cessione del credito fiscale ha efficacia costitutiva ai fini della sua opponibilità all’Erario; in sua assenza, la cessione non si perfeziona nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per "fatto decisivo" deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa.
Il vizio è configurabile soltanto per l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non per il mancato esame di argomentazioni difensive, questioni giuridiche o critiche alla sufficienza della motivazione. Inoltre, nel caso di doppia conforme opera la preclusione richiamata dalla Corte.
La Corte lo richiama, insieme alla disciplina della doppia conforme, per dichiarare non ammissibile il motivo fondato sull’omesso esame di fatti decisivi quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nell’esito.
È richiamato nel motivo dell’Agenzia relativo all’onere della prova, ma la Corte respinge la censura poiché il credito era ritenuto provato dalla dichiarazione dei redditi e dalla documentazione bancaria.
Massime di principio
- La dichiarazione finale relativa al maxi-periodo concorsuale può precedere la chiusura formale della procedura se la liquidazione e il riparto sono conclusi, i rapporti pendenti sono definiti e tutti gli elementi reddituali sono disponibili. Non è invece ammessa una dichiarazione parziale, destinata a essere integrata quando emergano successivamente nuovi presupposti impositivi.
- Un credito d’imposta derivante da ritenute può essere considerato sorto e cedibile quando deriva da attività di liquidazione già compiute e i relativi importi sono determinabili e documentati; la dichiarazione fiscale può rilevare un credito già esistente, senza necessariamente costituirlo.
- Per rendere efficace verso l’Erario la cessione di un credito fiscale è essenziale la notifica nelle forme previste. Una cessione precedente non notificata non impedisce una successiva cessione del medesimo credito da parte del cedente originario, perché la prima non si è perfezionata nei confronti dell’Amministrazione.
- In cassazione, il vizio di omesso esame richiede un fatto storico, allegato e discusso, la cui considerazione avrebbe potuto cambiare la decisione; non basta riproporre argomenti difensivi, questioni giuridiche o contestazioni sulla valutazione delle prove. La doppia conforme costituisce inoltre una preclusione specifica alla censura nei limiti indicati dalla legge.
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