Sentenza del 13/11/2024 n. 29285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l’anno d’imposta 2003, l’Agenzia aveva rettificato il reddito d’impresa della società da 352.474 euro a 1.333.021 euro, dopo aver rilevato, in almeno tre dei ventidue contratti di vendita, differenze tra i prezzi indicati nei preliminari e nelle pratiche di mutuo e quelli riportati nei rogiti. Ha quindi imputato ai soci, in proporzione alle rispettive quote e ai sensi dell’art. 5 TUIR, maggiori redditi da partecipazione, recuperandoli a IRPEF e addizionali. I soci avevano contestato, tra l’altro, la mancata integrazione del contraddittorio con la società, l’omessa sospensione dei giudizi in attesa della definizione della controversia societaria, l’acquisizione e l’utilizzabilità dei dati bancari, la pretesa irretroattività delle modifiche ai poteri istruttori e l’insufficienza degli elementi presuntivi. Nel merito sostenevano che le differenze di prezzo dipendessero da esigenze dei mutuatari, contestando inoltre i calcoli dell’Ufficio e l’estensione dello scostamento alle vendite senza mutuo. La CTP di Matera aveva accolto i ricorsi dei soci; la CTR di Potenza, con sentenze del 19 gennaio 2015 depositate il 29 gennaio 2015, aveva respinto gli appelli dell’Agenzia, richiamando la decisione resa nel giudizio della società.
La decisione
La Cassazione ha riunito i tre ricorsi. Ha respinto i motivi principali relativi al litisconsorzio necessario e alla mancata sospensione: la lite della società era stata definita con decreto del 4 giugno 2021 a seguito della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018; non occorreva quindi integrare il contraddittorio con la società, né la definizione agevolata si estendeva automaticamente ai soci, titolari di distinti atti impositivi. Ha accolto i motivi subordinati terzo, quarto e quinto: la CTR aveva errato nel considerare insufficienti le differenze documentate tra preliminari, perizie bancarie e rogiti e nel richiedere ulteriori elementi di corroborazione, poiché tali circostanze possono integrare presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973; inoltre, per l’accertamento in esame non era applicabile l’obbligo di trasmissione telematica dei dati bancari, entrato in vigore dal 1° gennaio 2006, e l’irregolarità nell’acquisizione non determina di per sé l’inutilizzabilità delle prove in assenza di una specifica previsione normativa o della lesione di diritti fondamentali. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La Cassazione ha cassato le tre sentenze e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per gli accertamenti in fatto e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità; non ha deciso definitivamente la debenza delle imposte.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il reddito delle società di persone è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione. L’accertamento nei confronti della società può quindi produrre distinti atti impositivi nei confronti dei soci.
Art. 6, commi 8, 9 e 10, del D.L. n. 119/2018
Per effetto dell'adesione alla definizione agevolata, pertanto, la lite è stata ormai definita, mediante l'indicato condono, nei confronti della società di persone.
La definizione agevolata della controversia societaria definisce la lite nei confronti della società, ma non si estende automaticamente ai soci destinatari di separati avvisi di accertamento: ciascun socio deve presentare una propria istanza per fruire del beneficio.
Art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
La disciplina del litisconsorzio è rilevante nei giudizi tributari che riguardano l’imputazione per trasparenza del reddito di una società di persone. Nel caso deciso, tuttavia, la definizione agevolata della lite societaria ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con la società.
Preliminarmente, occorre riunire i giudizi iscritti al NRG 5870/2016 e 5872/2016 al giudizio iscritto al NRG 5741/2016, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ex art. 274 c.p.c., norma che trova applicazione anche in sede di legittimità,
La riunione per connessione oggettiva e soggettiva può essere disposta anche in Cassazione.
La Corte ha respinto la censura relativa alla mancata sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione della controversia societaria, alla luce della definizione agevolata intervenuta per la società e dell’autonomia degli atti impositivi rivolti ai soci.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973
La CTR, nel caso di specie, ha ritenuto che le rilevate differenze di importo - risultanti dal confronto tra le somme indicate nei preliminari di vendita e nelle perizie di stima (in base alle quali, come ha osservato la ricorrente, la banca mutuante acquisisce la certezza della capienza dell'eventuale garanzia ipotecaria, legata al valore reale dell'immobile, in caso di inadempimento del mutuatario) e quelle indicate nei contratti definitivi - fossero "meri indizi" e dunque "fattori presuntivi non corroborati da ulteriori elementi". Tale discrasia, invece può senz'altro essere valorizzata al fine di valutare il quadro indiziario come caratterizzato da gravità, precisione e concordanza e quindi idoneo a giustificare l'accertamento dell'ufficio ai sensi dell' articolo 39 , comma 1, lett. d), del D.P.R. 600 del 1973
L’Ufficio può rettificare il reddito sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Le differenze documentate fra i prezzi dei preliminari e delle perizie bancarie e quelli dichiarati nei rogiti possono concorrere a formare tale quadro presuntivo e non devono essere necessariamente corroborate da ulteriori elementi; il giudice deve comunque valutarne la consistenza e motivare il proprio ragionamento.
Art. 32, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973
Già anteriormente alle modifiche apportate con la legge n. 311 del 2004, l' art. 32, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 abilitava l'ufficio finanziario a "richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi", aggiungendo che "ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti (potevano) essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
Anche prima delle modifiche della legge n. 311/2004, l’Ufficio poteva acquisire dagli istituti di credito informazioni sui rapporti bancari del contribuente, previa l’autorizzazione allora richiesta dalla norma. Per il caso concreto, la Corte ha escluso che fosse necessaria l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 51, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972
La disposizione rientra nella disciplina dei poteri di indagine bancaria in materia tributaria. La Corte ha rilevato che l’obbligo di utilizzare la procedura telematica per la richiesta e la trasmissione dei dati bancari è divenuto operativo dal 1° gennaio 2006, dopo l’accertamento qui in esame.
Le modifiche ai poteri di indagine bancaria hanno ampliato i poteri degli uffici dal 1° gennaio 2005 e previsto l’uso esclusivo della procedura telematica per le richieste e l’invio dei dati; tale obbligo telematico è però divenuto operativo soltanto dal 1° gennaio 2006 e non si applicava all’accertamento in esame.
Art. 21 della legge n. 241/1990
Il motivo basato sulla pretesa invalidità dell’accertamento per mancato utilizzo della procedura telematica è rimasto assorbito; la Corte non ha quindi deciso nel merito tale questione.
Massime di principio
- Nelle società di persone, la definizione agevolata della lite da parte della società non annulla automaticamente gli avvisi notificati ai soci: ciascun socio deve attivare autonomamente il beneficio previsto dalla legge.
- La chiusura della controversia societaria tramite definizione agevolata può rendere non necessaria la partecipazione della società ai giudizi pendenti sui distinti avvisi dei soci, quando la società non abbia più un interesse processuale rilevante e la rimessione provocherebbe un inutile prolungamento del processo.
- Differenze documentate tra prezzi riportati nei preliminari, valori delle perizie bancarie e prezzi dichiarati nei rogiti possono fondare una presunzione di ricavi non contabilizzati, purché il quadro sia grave, preciso e concordante. Non è sempre necessario un ulteriore elemento di conferma.
- Indizi ricavati da alcune vendite possono essere valutati, nel contesto di una vicenda economica unitaria, anche rispetto alle altre operazioni immobiliari, ma la loro estensione deve essere giustificata dalla valutazione concreta del quadro probatorio.
- L’irregolarità nell’acquisizione di elementi utili all’accertamento tributario non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità: occorre una specifica previsione normativa oppure la lesione di diritti fondamentali, come la libertà personale o l’inviolabilità del domicilio.
- La data di efficacia delle regole procedurali è decisiva: nel caso esaminato l’obbligo di trasmissione telematica dei dati bancari era operativo dal 1° gennaio 2006, quindi non invalidava un accertamento precedente.
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