Sentenza del 12/11/2024 n. 1025 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi all'anno 2013 per la ripresa a IRPEF di maggior reddito derivante dalla deduzione di costi relativi ad operazioni inesistenti: autocessioni/autofatture effettuate per il trasferimento interno di prodotti dall'attività agricola all'attività di agriturismo (importo imponibile €32.312,50). Inoltre contestava la non deducibilità di una quota di oneri pluriennali portata in detrazione per il 2013 ma imputata contabilmente al 2006 e priva di idonea documentazione.
La decisione
La Commissione d'appello – adita dall'Agenzia delle Entrate – ha accolto l'appello dell'Amministrazione. Ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso della contribuente. Motivazione essenziale: l'inesistenza delle operazioni è provata e la finzione giuridica prevista per l'IVA (art.36 DPR 633/1972) non può essere estesa alle imposte dirette per consentire la deduzione di costi non effettivamente sostenuti. Inoltre la scelta della contribuente di essere assoggettata al regime ordinario dell'agriturismo impedisce di combinare parzialmente regimi diversi per ottenere un vantaggio fiscale. Sulla questione degli oneri pluriennali il giudice ha ritenuto carente la prova dell'imputazione e della tempestiva ricezione delle fatture e quindi non ha accolto la deducibilità. Le spese di giudizio sono compensate integralmente, tenuto conto della particolarità del caso e di un'appendice penale a carico della contribuente (riferimento Corte Cost. 77/2018).
Norme richiamate
art. 36 DPR n. 633/1972 (IVA)
Disposizioni sul trattamento dei passaggi interni di beni e sulla possibilità di emettere autofatture per trasferimenti interni
La corte ha ritenuto che la finzione giuridica prevista per l'IVA (consentire il trattamento come se vi fosse compravendita per passaggi interni) non può essere trasposta automaticamente ai fini delle imposte dirette per giustificare la deducibilità di costi riferibili ad operazioni ontologicamente inesistenti.
art. 5, comma 1, Legge 30/12/1991 n. 413 (disciplinante l'agriturismo)
Disciplina della determinazione del reddito degli agriturismi e facoltà di opzione per il regime ordinario
La corte ha sottolineato che la contribuente, avendo esercitato l'opzione per il regime ordinario (conseguente compilazione del quadro RG), non può allo stesso tempo avvalersi degli effetti fiscali del regime catastale agrario per evitare la tassazione dei ricavi e far dedurre costi inesistenti.
art. 19 DPR 633/1972 (detrazione IVA) e riferimenti agli articoli 21 e seguenti
Riferimenti normativi sulle annotazioni e sulla detrazione per attività multiple (citati nel testo)
Richiamati per spiegare la disciplina IVA dei passaggi interni e delle opzioni per attività multiple; la corte ha comunque distinto la materia IVA dalla determinazione del reddito ai fini diretti, escludendo che le regole di detrazione IVA legittimino la deducibilità ai fini IRPEF/IRC di costi non sostenuti.
Corte Cost. 77/2018
Principi sul regolamento delle spese processuali
Richiamata per motivare la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda e dell'appendice penale connessa.
Massime di principio
- La finzione giuridica prevista per l'IVA (es. autofatture per passaggi interni) non può essere automaticamente estesa ai fini delle imposte dirette per trasformare in costo deducibile operazioni che in concreto non sono avvenute tra soggetti distinti.
- Non è deducibile il costo relativo ad una operazione ontologicamente inesistente: la deducibilità richiede che il costo sia effettivamente sostenuto e imputabile al soggetto che lo deduce.
- La scelta di un regime fiscale alternativo (es. opzione per la tassazione ordinaria dell'agriturismo) vincola il contribuente ai relativi effetti: non è possibile combinare parzialmente i vantaggi di regimi diversi per ottenere un vantaggio fiscale.
- Il contribuente ha l'onere di provare l'eventuale tardiva ricezione di fatture o la documentazione che giustifichi l'imputazione dei costi ad anni diversi; l'assenza di prova idonea ostacola la deducibilità.
- In presenza di particolarità processuali o di profili penali collegati, il giudice può valutare la compensazione integrale delle spese di giudizio conformemente ai principi di giurisprudenza costituzionale.
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