Sentenza del 12/11/2024 n. 998 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Non vi è obbligo per il giudice di trattare in sentenza tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendo alcune di esse essere assorbite da altre presupposte. Le operazioni di leverage buyout sono legittime quando perseguono obiettivi economici e industriali chiaramente definiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità degli interessi passivi (€. 340.190,00) e delle commissioni (€. 20.003,00) relative a un finanziamento bancario concesso per un'operazione di family leverage buyout / family by out e successiva fusione, ritenendo che l'operazione fosse finalizzata sostanzialmente alla monetizzazione delle partecipazioni della famiglia S. e al mantenimento del controllo familiare, pertanto priva di inerenza ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR; in corso di causa era stata anche evocata la questione dell'abuso del diritto.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello della contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando il rilievo dell'Ufficio riguardante l'indeducibilità degli interessi passivi. Il giudice ha ritenuto che: (i) il giudice non è tenuto a motivare su ogni singola questione sollevata se queste risultano assorbite o incongruenti con i fatti ritenuti provati (art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 1 c.2 D.Lgs. 546/92); (ii) le operazioni di leverage buyout sono legittime quando perseguono obiettivi economici e industriali chiaramente definiti, e l'utilizzo della leva finanziaria non costituisce di per sé elusione; (iii) nel caso di specie gli obiettivi industriali e finanziari (incremento produzione, partnership internazionali, sviluppo in Romania, integrazione orizzontale, ristrutturazione organizzativa e governance) risultano perseguiti e documentati con incremento di fatturato, acquisizioni e realizzazione di economie di scala; (iv) la presenza di un investitore professionale (Xenon Private Equity/H.F.X. S.A.) e di finanziatori terzi (Unicredit) supporta la genuinità economica dell'operazione; (v) non emerge alcun pregiudizio per l'Erario, anzi le plusvalenze realizzate dalle cedenti sono state presumibilmente assoggettate a tassazione. Di conseguenza gli interessi passivi sono stati ritenuti inerenti e deducibili. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate a carico dell'Ufficio (rimborso fissato in €. 5.000,00 per il primo grado e in €. 5.500,00 per il secondo).
Norme richiamate
art. 132 c.p.c. c.1 n.4
Consente al giudice una motivazione concisa: non è obbligato ad analizzare tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare agli aspetti rilevanti per la decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Principio applicato dalla giurisprudenza di legittimità: la motivazione può essere sintetica e il giudice può non esaminare analiticamente tutte le questioni; le questioni non trattate si considerano assorbite o superate.
art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992
Estende al processo tributario i principi sopra richiamati sulla motivazione e sulla possibilità di trattare solo gli aspetti decisivi.
art. 109, comma 5, TUIR
Norma richiamata dall'Ufficio quale base per la contestazione di inerenza degli interessi passivi; la Corte però ha ritenuto che, alla luce degli elementi fattuali e del piano industriale, gli interessi siano inerenti e quindi deducibili.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 30.05.2016
Citata dalle parti: riconosce la possibilità di legittimità delle operazioni di family buyout; la Corte ne valorizza il principio di legittimità delle operazioni di private equity se dirette a concreti piani industriali.
Massime di principio
- Nel motivare una decisione il giudice può limitarsi agli aspetti rilevanti per la pronuncia: le questioni non esaminate sono considerate assorbite o incompatibili con i fatti provati, non necessariamente omesse.
- Le operazioni di leveraged buyout/family buyout non sono di per sé elusive: la deducibilità degli interessi dipende dalla concreta funzionalità del finanziamento rispetto a un piano industriale e finanziario chiaro, congruo e documentato.
- La presenza di investitori professionali e finanziatori terzi, condizioni contrattuali ordinarie e la sussistenza di un piano di sviluppo industriale (acquisizioni, partnership, incremento di fatturato, economie di scala, ristrutturazione della governance) rafforzano la presunzione di genuinità economica dell'operazione.
- È onere dell'Amministrazione finanziaria provare che l'operazione sia priva di reale finalità economica o persegua esclusivamente un vantaggio fiscale; mere ipotesi generiche non sono sufficienti.
- Garanzie prestate dai venditori (es. certificati di deposito) non implicano automaticamente un vantaggio fiscale per chi presta la garanzia: vanno valutate le contropartite economiche e le alternative onerose che sarebbero state necessarie (es. fideiussioni bancarie).
- Il mantenimento di ruoli manageriali da parte di soggetti legati alla precedente compagine non è di per sé sintomo di irregolarità o di mancata discontinuità gestionale, specie se la governance è stata comunque ristrutturata e gli obiettivi industriali perseguiti.
- Per valutare l'inerenza degli interessi occorre considerare l'operazione nel suo complesso, compresi gli effetti fiscali derivanti dalle plusvalenze realizzate dalle cedenti e la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione stessa.
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