Sentenza del 12/11/2024 n. 29212 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Cessione di azienda - Avviamento - Art.51 DPR n.131/1986 - Attività di vendita di generi di monopolio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica dell'Agenzia delle Entrate che aveva incluso nel valore della cessione d'azienda anche l'avviamento collegato all'attività di rivendita di generi di monopolio (tabacchi) e alla ricevitoria del lotto, in quanto l'acquirente ha proseguito l'attività nel medesimo locale e ha ottenuto l'assegnazione della rivendita dopo la rinuncia del cedente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato i giudici di merito: l'avviamento, inteso come capacità di profitto futura del complesso aziendale, deve essere computato nel valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro quando il cessionario prosegua l'attività di rivendita di generi di monopolio, anche se la possibilità di svolgere tale attività deriva dall'ottenimento di un provvedimento amministrativo da parte dell'acquirente dopo la cessione. Sono state rigettate anche le censure procedurali relative alla mancata convocazione per l'accertamento con adesione e le doglianze sul metodo di quantificazione non adeguatamente prospettate in sede di merito. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 51 DPR n. 131/1986
L'avviamento commerciale, come capacità di profitto dell'azienda, va incluso nel valore dell'azienda ceduta ai fini della base imponibile dell'imposta di registro; l'avviamento comprende anche i profitti derivanti dalla rivendita di generi di monopolio quando il cessionario prosegua l'attività.
art. 31 Legge n. 1293/1957
Pur stabilendo il divieto di cessione delle rivendite di generi di monopolio, la norma consente che, in caso di cessione dell'azienda nella quale è ubicata la rivendita, l'Amministrazione possa assegnare la rivendita al cessionario: la possibilità amministrativa non esclude che l'avviamento relativo alla rivendita incida sul valore dell'azienda.
art. 2555 cod. civ.
Rilevanza dei criteri di valutazione aziendale (richiamati dal ricorrente) in tema di valutazione dell'avviamento come elemento economico.
art. 2426 cod. civ.
Richiamo ai principi contabili e ai criteri di valutazione che informano la determinazione del valore dei beni e dell'avviamento.
art. 348-ter c.p.c. / art. 360 c.p.c.
Limitazioni di ammissibilità dei motivi di cassazione in presenza di doppia conforme; argomenti di fatto già condivisi da primo e secondo grado non possono essere rilanciati senza specificazione delle ragioni di differenza.
D.Lgs. n. 218/1997
art. 1, comma 1, punto 10) e art. 6, comma 2
L'invito a comparire per l'accertamento con adesione è facoltativo per l'Ufficio; la mancata convocazione non rende nullo l'atto impositivo.
D.P.R. n. 115/2002
Riferimento alla duplicazione del contributo unificato in caso di ricorso per cassazione; applicazione in sentenza per il versamento dell'ulteriore importo.
Massime di principio
- L'avviamento è una qualità immateriale dell'azienda rappresentativa della capacità di produrre profitti futuri e va inclusa nel valore della cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro quando sussiste la probabilità fondata di ricavi aggiuntivi.
- La specifica natura non trasferibile di una concessione amministrativa (es. rivendita di tabacchi) non impedisce che l'avviamento collegato a quella attività incida sul valore dell'azienda se il cessionario conserva la possibilità effettiva di proseguire l'attività (anche tramite assegnazione amministrativa successiva).
- Non rileva se la possibilità di esercitare l'attività derivi dall'accordo tra le parti o dall'ottenimento successivo di un provvedimento amministrativo: ciò che conta è la conservazione della possibilità/probabilità di maggiori profitti.
- Le contestazioni sulla quantificazione dell'avviamento (metodo e coefficienti) sono questioni di fatto e vanno adeguatamente allegati e provati in fase di merito; in cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione del merito senza specifiche censure di diritto ammissibili.
- La mancata convocazione per la procedura di accertamento con adesione costituisce una facoltà non un vizio insanabile dell'atto amministrativo; l'omissione non annulla automaticamente l'avviso di accertamento.
- In operazioni di cessione d'azienda occorre distinguere tra beni materiali/immateriali concreti e l'avviamento come elemento distinto e proiettato nel futuro; la valutazione deve tener conto degli elementi probativi presenti e passati relativi alla capacità reddituale.
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