Cassazione Civile, Ordinanza n. 24340/2025 del 01/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’ente locale contestava l’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2010 su diciannove immobili di proprietà del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello del contribuente ritenendo che l’imposta fosse stata calcolata sui valori catastali riferiti all’anno d’imposta 2010, con la sola rivalutazione del 5%, senza applicazione retroattiva dei valori risultanti da un successivo riclassamento catastale del 2013; aveva inoltre ritenuto motivato l’avviso, generiche alcune doglianze sul tasso di capitalizzazione e infondata la contestazione sulla mancata conoscenza degli atti. In cassazione il contribuente proponeva sei motivi: 1) violazione delle norme sull’irretroattività della rendita catastale, sostenendo che l’ente avesse applicato al 2010 un riclassamento notificato nel 2013; 2) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia catastale pregiudiziale; 3) omessa e carente motivazione sul difetto di motivazione dell’avviso, con riferimento a somme, bene e aliquota; 4) omessa e carente motivazione sull’illegittimità del tasso di capitalizzazione; 5) omessa e carente motivazione sulla violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto del contribuente; 6) illegittima liquidazione delle spese in favore dell’ente, pur essendo la difesa svolta da un funzionario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, erano generici, non autosufficienti e tendevano a riesaminare questioni di merito. In particolare, la Corte ha ribadito che la CTR aveva accertato in fatto che le rendite applicate erano quelle già note al contribuente e solo rivalutate del 5%, quindi non vi era stata retroattività del riclassamento; il tema della pregiudizialità catastale era dunque irrilevante e comunque superato dalla definizione del giudizio catastale con declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso. Quanto ai motivi sulla motivazione dell’avviso, la Corte ha distinto tra esistenza della motivazione dell’atto impositivo e prova della fondatezza della pretesa tributaria, osservando che le censure miravano in realtà a contestare il merito dell’accertamento senza riportare il contenuto decisivo dell’atto. Il sesto motivo è stato invece rigettato nel merito: la Corte ha richiamato l’art. 15 d.lgs. 546/1992 e la giurisprudenza secondo cui le spese processuali sono ripetibili anche quando la difesa dell’ente sia svolta da funzionari o dipendenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 337, L. 311/2004
richiamato dal ricorrente come norma in tema di rendita catastale e decorrenza del riclassamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con l’accertamento della CTR
invocato per sostenere che la rendita attribuita decorre dalla notificazione; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è inammissibile
richiamato quale base della rivalutazione del 5% applicata ai valori catastali
art. 5, comma 1, d.lgs. 504/1992
indicato come criterio di determinazione del valore imponibile ai fini ICI; la CTR lo aveva richiamato per ritenere motivato l’avviso
invocato per la sospensione necessaria del giudizio in presenza di una causa pregiudiziale catastale; la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato dal ricorrente per lamentare un difetto di motivazione dell’atto e della sentenza; la Corte osserva che la doglianza mirava in realtà al merito dell’accertamento
richiamato come norma sul contenuto motivazionale degli atti tributari; la censura è stata ritenuta generica e inammissibile
invocati nel quinto motivo, ma senza specificare in che modo la sentenza avesse violato tali disposizioni
la Corte ha affermato che prevede la ripetibilità delle spese processuali anche quando l’attività difensiva dell’ente sia svolta da funzionari o dipendenti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato nei motivi, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni di fatto o mere divergenze valutative.
- La deduzione di un difetto di motivazione dell’atto impositivo non può essere confusa con la contestazione della fondatezza della pretesa tributaria: la prima attiene alla validità formale dell’atto, la seconda alla prova dei fatti costitutivi della pretesa nel giudizio.
- La richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una vera pregiudizialità tecnica o logica della causa pendente; se il giudice di merito accerta che il procedimento richiamato è successivo o comunque irrilevante, la censura sulla mancata sospensione non può essere accolta.
- Nel processo tributario, le spese possono essere poste a carico del soccombente anche se la difesa dell’ente impositore sia stata svolta da un funzionario o dipendente, perché l’art. 15 d.lgs. 546/1992 prevede espressamente la ripetibilità di tali spese.
- La censura per violazione di norme tributarie o dello Statuto del contribuente deve indicare specificamente il contenuto dell’atto e l’errore denunciato; formule generiche o assertive non soddisfano il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
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