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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03640/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di finanza e di processo verbale di constatazione, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005, contestando costi indeducibili e maggiori imposte ai fini IVA e IRAP. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, l'irregolare notificazione del PVC, consegnato a soggetto che riteneva non legittimato a riceverlo, e la mancanza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e annullato gli avvisi. In cassazione l'Agenzia ha censurato: 1) vizio di motivazione della CTR per avere esaminato solo una delle deleghe rilasciate al collaboratore incaricato di ricevere il PVC; 2) violazione delle norme su notificazione e consegna del PVC, sostenendo la validità della consegna al delegato; 3) erronea affermazione che l'eventuale omessa notifica del PVC comportasse automaticamente l'invalidità dell'avviso; 4) violazione delle norme sul raddoppio dei termini, per avere la CTR subordinato il raddoppio alla produzione tempestiva della denuncia penale; 5) violazione delle norme processuali tributarie per avere ritenuto tardiva la produzione in appello della denuncia penale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto che la CTR avesse omesso di esaminare una seconda delega conferita al collaboratore del contribuente, potenzialmente idonea a legittimarlo alla ricezione del PVC; ha inoltre affermato che il raddoppio dei termini di accertamento non dipende dalla tempestiva produzione in giudizio della denuncia penale, né dalla sua effettiva presentazione, essendo sufficiente la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo

    può essere invocato per censurare l'omesso esame di una delega rilevante ai fini della legittimazione alla ricezione del PVC.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare plurime violazioni di legge in materia tributaria e processuale.

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione e sugli accertamenti IVA per contestare la decisione di merito.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per sostenere che la consegna del PVC al delegato era legittima e che l'eventuale irregolarità non travolgeva l'avviso.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato sia in tema di validità della motivazione dell'avviso di accertamento sia in relazione alla pretesa nullità derivata dal PVC non notificato.

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato insieme alla disciplina delle verifiche fiscali e della notificazione degli atti ai fini della legittimità della consegna del PVC.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte ribadisce che il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, indipendentemente dalla sua tempestiva produzione in giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini, ma la Corte esclude che l'onere della prova sulla denuncia penale condizioni la legittimità del raddoppio nei termini prospettati dalla CTR.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per contestare la ritenuta tardività della produzione documentale in appello.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per sostenere l'ammissibilità della produzione della denuncia penale nel giudizio di appello.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    evocato dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare il raddoppio dei termini anche in materia IVA.

  • art. 37 d.l. n. 223 del 2006

    richiamato nella massima giurisprudenziale sul raddoppio dei termini di accertamento.

  • L. n. 248 del 2006

    richiamata come legge di conversione delle modifiche ai termini di accertamento.

  • art. 1, commi da 130 a 132, L. n. 208 del 2015

    menzionato per escludere che la disciplina successiva incidesse sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016.

  • art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015

    richiamato dalla disposizione transitoria che salva gli effetti degli avvisi già notificati.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari, la validità della consegna del processo verbale di constatazione a un soggetto delegato va valutata esaminando tutte le deleghe conferite dal contribuente; l'omesso esame di una delega potenzialmente idonea integra vizio della decisione.
  • L'eventuale irregolarità nella notificazione o consegna del PVC non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento, dovendosi verificare in concreto il contenuto motivazionale dell'atto e il suo autonomo fondamento.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussistono seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è richiesto che la denuncia sia tempestivamente prodotta in giudizio, né che la sua effettiva presentazione sia condizione di legittimità del raddoppio, per gli avvisi soggetti al regime previgente.
  • Nel processo tributario, la tardività della produzione documentale va valutata alla luce delle specifiche norme processuali, ma la questione è irrilevante quando il documento prodotto non costituisce presupposto necessario della pretesa tributaria secondo la disciplina sostanziale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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