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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03625/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare avente ad oggetto un terreno. I promissari acquirenti sostenevano che la loro occupazione del bene non fosse sin dall'origine priva di titolo, mentre il proprietario affermava che nel preliminare non era prevista alcuna immissione anticipata nel possesso e che, anzi, l’accesso al bene doveva avvenire solo con il definitivo. Il tribunale aveva rigettato la domanda del proprietario, ritenendo non provata la clandestinità dell’immissione e reputando assente una deduzione di sopravvenuta inefficacia del preliminare. La corte d’appello, invece, ha accolto il gravame del proprietario, qualificando la situazione come occupazione sine titulo e affermando che, anche ipotizzando un godimento anticipato concesso in occasione del preliminare, la richiesta di restituzione aveva fatto venir meno l’eventuale comodato, rendendo illegittima la protrazione del possesso/detenzione. I ricorrenti hanno proposto due motivi per cassazione: 1) violazione del giudicato interno e delle norme processuali sulla domanda e sul giudicato, sostenendo che la corte d’appello avrebbe mutato la qualificazione della pretesa da occupazione sine titulo ab origine a cessazione di un comodato, con conseguente violazione degli artt. 2909 c.c., 112, 324, 329, comma 2, e 342 c.p.c.; 2) nullità della sentenza e del procedimento per ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, perché la sentenza d’appello non ha attribuito un bene diverso da quello domandato né ha modificato gli elementi materiali costitutivi della pretesa; si è limitata a una consentita riqualificazione giuridica dei fatti, rientrante nel principio iura novit curia, senza violare il giudicato interno né il divieto di ultrapetizione. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, con condanna dei ricorrenti al rilascio del terreno, al risarcimento del danno già liquidato in appello e alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per dedurre la violazione del giudicato interno; la Corte esclude che vi sia stata lesione del giudicato, perché la riqualificazione non ha inciso sui fatti costitutivi della domanda

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il divieto di ultrapetizione è violato solo se il giudice attribuisce un bene diverso o decide su questioni estranee al thema decidendum; nel caso concreto la corte d'appello non ha oltrepassato tali limiti

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per affermare il principio iura novit curia e il potere del giudice di dare diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti

  • art. 324 c.p.c.

    citato dai ricorrenti nel dedurre il giudicato interno sulla qualificazione della domanda

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    citato dai ricorrenti nel dedurre l’acquiescenza parziale e la formazione del giudicato interno

  • art. 342 c.p.c.

    citato dai ricorrenti nel quadro della critica alla qualificazione della domanda in appello

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base del primo motivo per violazione di legge e del secondo per nullità della sentenza/procedimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Il giudice può attribuire ai fatti allegati una diversa qualificazione giuridica, in applicazione del principio iura novit curia, purché non alteri il bene della vita richiesto né i fatti materiali costitutivi della domanda.
  • Il divieto di ultrapetizione è violato solo quando il giudice pronunci su un bene diverso da quello domandato o fondi la decisione su elementi materiali estranei al thema decidendum, non quando si limiti a riqualificare giuridicamente la vicenda.
  • La formazione del giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda rileva solo se quella qualificazione ha effettivamente condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito; in difetto, la diversa qualificazione in appello è consentita.
  • In controversie relative alla detenzione o occupazione di un immobile collegata a un preliminare di vendita, il giudice può verificare se l’occupazione sia sorretta o meno da un titolo e, in caso di richiesta di restituzione, accertare la cessazione dell’eventuale rapporto di mera concessione del godimento.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

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