Cassazione Civile, Ordinanza n. 03632/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta ad ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità già in godimento dal 2003, assumendo che la prestazione fosse stata calcolata in misura inferiore a quella spettante. I giudici di merito avevano dichiarato l'azione decaduta per superamento del termine triennale previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, formulato ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato la decadenza, poiché la domanda non mirava al riconoscimento di un nuovo diritto, ma al mero adeguamento economico di un diritto già riconosciuto e in godimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il proprio precedente secondo cui la decadenza prevista dal combinato disposto degli artt. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e 6 del d.l. n. 103 del 1991 non si applica alle domande giudiziali dirette alla riliquidazione di una prestazione già percepita, quando si contesta soltanto l'erronea individuazione della base di calcolo. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha comunque concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970
È la norma sulla decadenza dall'azione giudiziaria in materia previdenziale; nel caso è stata ritenuta rilevante dalla Corte territoriale, ma la Cassazione richiama il principio per cui non opera quando si chiede solo la riliquidazione di una prestazione già in godimento.
art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. n. 98 del 2011
Norma che ha modificato il regime decadenziale dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.
L. n. 111 del 2011
Legge di conversione del D.L. n. 98 del 2011, richiamata quale fonte della modifica del termine decadenziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
art. 380-bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale con proposta del relatore, richiamata nel provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 6 del D.L. n. 103 del 1991
Richiamato nel precedente giurisprudenziale su cui si fonda la decisione; concorre al regime decadenziale in materia previdenziale.
L. n. 166 del 1991
Legge di conversione del D.L. n. 103 del 1991, richiamata nel precedente giurisprudenziale.
Massime di principio
- La decadenza previdenziale prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda giudiziale che miri soltanto alla riliquidazione di una prestazione già riconosciuta e in godimento, quando la contestazione riguardi la sola quantificazione della base di calcolo.
- Quando il lavoratore o pensionato non chiede il riconoscimento di un nuovo diritto ma soltanto l'adeguamento economico di un diritto già esistente, la pretesa va valutata come domanda di riliquidazione e non come azione soggetta al termine decadenziale per il riconoscimento originario della prestazione.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. la violazione di legge può essere esclusa se la censura non supera il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul medesimo istituto.
- In caso di rigetto del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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